Cassazione, sentenza n. 15585 del 22/07/2020
Sentenza n. 15585 del 22/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15585
- Data
- 22/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la responsabilità IVA dello spedizioniere indicato nella dichiarazione doganale come rappresentante indiretto, mentre la CTR aveva accertato che egli aveva operato in rappresentanza diretta e aveva escluso la responsabilità solidale con l’importatore. La Cassazione dichiara inammissibile la censura diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove, estranea al controllo di legittimità; ritiene quindi sopravvenuto il difetto d’interesse sugli altri motivi relativi all’emendabilità della dichiarazione. Il ricorso dell’Agenzia delle Dogane è rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Il Sig. (XXXXX) impugno', innanzi alla C.T.P. di Milano, l'avviso di accertamento notificatogli dall'AGENZIA DELLE DOGANE, avente ad oggetto una ripresa I.V.A. relativa all'anno 2011, per erronea dichiarazione doganale resa dal predetto quale spedizioniere in rappresentanza indiretta della (XXXXX) s.r.l.;
2. La C.T.P. rigetto' il ricorso con sentenza 1139/2015, avverso la quale il contribuente propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia; quest'ultima, con sentenza 183/2016, depositata il 18.1.2016, accolse il gravame, ritenendo, da un lato, provata la circostanza che il contribuente avesse agito non gia' in rappresentanza indiretta (come apparentemente emergente dalla dichiarazione doganale, sulla quale risultava apposto il codice "3", identificato della spendita di tale qualita'), ma diretta e, dall'altro, quale conseguenza di quanto precede, correggibile la dichiarazione doganale, "in quanto l'errore commesso dal contribuente e' emendabile in ogni momento, trattandosi di dichiarazione di scienza affetta da vizio della volonta'". Ha, in conseguenza, escluso che il contribuente potesse essere chiamato a rispondere, in solido con la societa' importatrice, per i vizi della dichiarazione.
3. Avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Si e' costituita ed ha resistito con controricorso (XXXXX), nella qualita' di erede di (XXXXX).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del Reg. CEE n. 2454 del 1993, articolo 199, (cd. D.A.C.), del Reg. n. 2913 del 1992, articolo 201, (cd. C.D.C.), nonche' del Decreto Legislativo n. 374 del 1990, articolo 8, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto emendabile, in ogni tempo, l'errore commesso dal (XXXXX) (relativamente all'erronea indicazione, al momento della compilazione della dichiarazione doganale, della qualita' di spedizioniere in rappresentanza indiretta anziche' diretta) "trattandosi di dichiarazione di scienza affetta da vizio della volonta'".
2. Con il secondo motivo l'AGENZIA si duole (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 374 del 1990, articolo 11, comma 1, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto la dichiarazione doganale emendabile dal contribuente, pur senza seguire la procedura fissata dalla richiamata disposizione.
3. Con il terzo motivo, infine, parte ricorrente lamenta (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l'omesso esame, ad opera della C.T.R., delle circostanze addotte dall'Ufficio a sostegno della insussistenza dell'errore denunziato dal (XXXXX) nella compilazione della dichiarazione doganale (e, dunque, in ultima analisi, dell'effettivo svolgimento, ad opera dello stesso, dell'attivita' di spedizioniere in rappresentanza indiretta).
3.1. Il terzo motivo – da esaminare in via preliminare, quale ragione piu' liquida alla base della decisione – e' inammissibile.
3.1.1. Osserva in proposito il collegio come la censura miri, nella sostanza, ad una rilettura del materiale istruttorio in atti diversa da quella compiuta dalla C.T.R. – in ordine alla tipologia di rappresentanza svolta dal contribuente nell'espletamento della propria attivita' di spedizioniere doganale per conto della (XXXXX) S.R.L.: in tal modo, pero', essa esorbita dai confini del vizio motivazionale denunziabile ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ormai circoscritto, a seguito della riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorieta'" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio in questione puo' essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass., Sez. U., 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01, cit. nonche', piu' recentemente, Cass., Sez. 3, 12.10.2017, n. 23940, Rv. 645828-01). Non puo', invece, il ricorrente, rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in se' coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove e' sottratto al sindacato di legittimita', dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non e' conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilita' e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. 6-5, 7.4.2017, n. 9097, Rv. 64379201).
4. Ne consegue l'inammissibilita', per sopravvenuta carenza di interesse, dei primi due motivi (fondati sull'esistenza di un errore – per quanto detto, escluso dalla C.T.R. – del (XXXXX) nella dichiarazione doganale; Cfr. da ultimo, per completezza espositiva sul tema, C.G.U.E., 16.7.2020, in causa C-97/19).
5. Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con condanna dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di (XXXXX), delle spese del presente giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di (XXXXX), delle spese del presente giudizio di legittimita', che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre rimborso forfettario nell'aliquota del 15% su tale importo ed accessori di legge.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

