Cassazione, sentenza n. 16146 del 28/07/2020
Consorzi - Industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - Con attivita' esterna - In genere consorzio costituito in forma di srl - Art. 2472, comma 1, c.c. - Applicabilità - Responsabilità per obbligazioni tributarie - Contenuto - Operazioni svolte da ciascuna consorziata e dalla società consortile - Causa mutualistica - Rilevanza - Accertamento - Necessità.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16146
- Data
- 28/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia chiedeva di estendere i debiti erariali di una società consortile a responsabilità limitata prima alla consorziata in forma di società di persone e poi al suo socio illimitatamente responsabile. La Cassazione afferma che la responsabilità del consorzio societario segue il tipo adottato: per la s.r.l. risponde soltanto la società con il proprio patrimonio, dovendosi distinguere le operazioni mutualistiche dall’autonoma attività commerciale e verificare un eventuale uso diretto al solo risparmio fiscale. Poiché le obbligazioni non risultavano contratte per conto delle consorziate e non era stato dedotto abuso, il ricorso è rigettato.
Massima
Al consorzio costituito in forma di s.r.l. si applica la regola di cui all'art. 2472, comma 1, c.c. in virtù della quale per le obbligazioni della società a responsabilità limitata risponde soltanto la società col proprio patrimonio: principio applicabile anche in tema di responsabilità per obbligazioni tributarie connesse alle operazioni realizzate in esecuzione del patto mutualistico da ciascuna consorziata e nonché dalla società consortile, nei limiti in cui dette operazioni siano connotate dalla coesistenza della causa consortile con lo scopo lucrativo, dovendosi a tal fine accertare, alla luce dei patti consortili e dell'attività in concreto esercitata, che il ricorso all'organizzazione consortile non sia finalizzato unicamente a conseguire un indebito risparmio fiscale, ravvisabile laddove lo scopo mutualistico risulti del tutto residuale rispetto all'attività commerciale svolta dalla società consortile.
CED, Cassazione, 2020
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 18 aprile 2016, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di (XXXXX), quale socio illimitatamente responsabile della (XXXXX) s.n.c., a sua volta quale socia del (XXXXX) a r.l., in relazione a debiti erariali di quest'ultima, accertati giudizialmente, per gli anni 1998 e 1999.
2. Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione Provinciale, ha respinto il gravame dell'Amministrazione finanziaria osservando che il contribuente (XXXXX) non aveva ricevuto alcuna somma all'esito della liquidazione della (XXXXX) s.n.c., per cui il suo patrimonio non poteva essere aggredito dai creditori sociali.
Ha, conseguentemente, ritenuto assorbite, "pur non infondate", le eccezioni del contribuente in ordine alla non riconducibilita' delle obbligazioni ad attivita' del Consorzio svolta nell'interesse della societa' consorziata e, dunque, alla non estensione a quest'ultima della relativa responsabilita'.
3. Il ricorso e' affidato ad un unico motivo.
4. Resiste con controricorso (XXXXX).
5. La (XXXXX) s.p.a. non spiega, invece, alcuna attivita' difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1705 c.c., articolo 2291 c.c., comma 1, articolo 2312 c.c., comma 2, articolo 2495 c.c., comma 2, e articolo 2615 c.c., comma 2, e articolo 110 c.p.c., per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilita' sussidiaria della societa' consorziata (la (XXXXX) s.n.c.) per per le obbligazioni contratte dal Consorzio costituito nella forma della societa' a responsabilita' limitata e, conseguentemente, quella del socio illimitatamente responsabile (XXXXX).
1.1. Il motivo e' infondato.
Il regime della responsabilita' verso i terzi per le obbligazioni assunte dal consorzio con attivita' esterna in nome proprio e' disciplinato, in via generale, dall'articolo 2615 c.c., che sancisce il principio della responsabilita' esclusiva del fondo consortile (comma 1), a meno che si tratti di obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziali, in relazione alle quali opera la responsabilita' di questi ultimi, in solido con quella del fondo consortile (comma 2).
Laddove, poi, il consorzio assuma, come nel caso in esame, la veste societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter c.c., la responsabilita' per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata.
Conseguentemente, alla societa' consortile a responsabilita' limitata trova applicazione la regola dettata dall'articolo 2472 c.c., comma 1, in virtu' della quale nella societa' a responsabilita' limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
Infatti, se non puo' escludersi che a determinati effetti l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria possa comportare un'implicita deroga ad alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di societa', quando l'applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del fenomeno consortile, non si puo' ammettere che ne vengano stravolti i connotati fondamentali del tipo societario prescelto, al punto da renderlo non piu' riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale (cosi', Cass. 27 novembre 2003, n. 18113; in tal senso, successivamente, Cass. 23 marzo 2017, n. 7473; Cass. 19 aprile 2016, n. 7734).
E tra questi connotati fondamentali, per quel che in particolare riguarda la societa' a responsabilita' limitata, incontestabilmente e' compresa la regola che l'articolo 2472 c.c., comma 1, ricollega alla nozione stessa di tale societa', ossia la regola per la quale e' unicamente la societa' a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali.
E' questa, dunque, la disposizione destinata ad applicarsi ai consorzi costituiti in forma di societa' a responsabilita' limitata, ai sensi dell'articolo 2615-ter c.c., e non la diversa disciplina dettata per i consorzi in genere del precedente articolo 2615 c.c.
1.2. Non pertinente e' il richiamo operato dalla ricorrente al precedente rappresentato dalla sentenza di questa Corte n. 3664 del 21 febbraio 2006, in quanto relativa ad una fattispecie di responsabilita' dei singoli membri di un consorzio privo di personalita' giuridica e, dunque, non interessante il tema del coordinamento delle diverse discipline che qui interagiscono (quella di cui all'articolo 2615 c.c. e quella propria del tipo della societa' a responsabilita' limitata).
1.3. Sotto altro aspetto si evidenzia che la distinta soggettivita' fiscale e l'autonoma responsabilita' delle obbligazioni tributarie connesse alle operazioni poste in essere da ciascuna consorziata, nonche' dalla societa' consortile, valutate unitamente alla configurabilita' di una coesistenza della causa mutualistica con lo scopo lucrativo, comporta la necessita' di distinguere tra le operazioni poste in essere dalla societa' consortile in esecuzione del patto mutualistico e quelle costituenti esercizio di un'autonoma attivita' commerciale della societa' consortile (cfr. Cass., Sez. Un., 14 giugno 2016, n. 12190).
Il riconoscimento della coesistenza della causa mutualistica con lo scopo lucrativo, con conseguente applicazione alle societa' consortili del regime di responsabilita' previsto per le societa' di capitali, postula un accertamento, condotto alla luce dei patti consortili e dell'attivita' in concreto esercitata, del fatto che il ricorso all'organizzazione consortile non sia finalizzato unicamente a conseguire un indebito risparmio fiscale, intento ben presumibile laddove lo scopo mutualistico risulti di carattere del tutto residuale.
1.4. Orbene, la Commissione Regionale, nell'escludere la responsabilita' sussidiaria della consorziata (XXXXX) s.n.c. del contribuente in ragione del fatto che le obbligazioni in oggetto derivavano dallo svolgimento di attivita' da parte del Consorzio costituito nella forma di una societa' di capitali non posta in essere per conto dei singoli consorziati, si sottrae alla censura prospettata, non venendo dedotto l'abusivo ricorso allo strumento societario.
2. Pertanto, il ricorso non puo' essere accolto.
3. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita', che si liquidano in complessivi Euro 13.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori
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