Cassazione, sentenza n. 16355 del 30/07/2020

Sentenza n. 16355 del 30/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
16355
Data
30/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società aveva impugnato il recupero di dazi antidumping sulle importazioni di prodotti cinesi trasbordati in Malesia, contestando la validità dei regolamenti europei posti a fondamento dell’accertamento. La Cassazione ha richiamato la decisione della Corte di giustizia che ha dichiarato invalido il regolamento di esecuzione n. 723/2011, adottato in violazione della procedura prevista dal regolamento di base; è così venuto meno il presupposto normativo della pretesa doganale. La Corte ha accolto il ricorso, cassato la decisione regionale e, decidendo nel merito, accolto il ricorso originario della contribuente, compensando le spese di tutti i gradi.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
1. La (XXXXX) S.P.A. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Milano, avverso l'avviso di accertamento (XXXXX) con il quale l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha proceduto a riprese, nei confronti della detta societa', per dazi relativi ai periodi di imposta 2010 e 2011, concernenti l'importazione di prodotti originari della Cina ed oggetto di trasbordo in Malesia.

2. La C.T.P. rigetto' il ricorso con sentenza 2012/21/14, avverso la quale la societa' contribuente e l'AGENZIA DELLE DOGANE proposero, rispettivamente, appello principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. del Lombardia; quest'ultima, con sentenza 4200/2015, depositata il 29.9.2015, rigetto' il gravame principale e dichiaro' inammissibile quello incidentale, compensando tra le parti le spese del grado di lite.

3. Avverso tale decisione la (XXXXX) S.P.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Si e' costituita ed ha resistito, con controricorso, l'AGENZIA DELLE DOGANE.

4. La parte ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 1, comma 2 e articolo 36, dell'articolo 112 e articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, nonche' dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., per difettare la gravata decisione di qualsivoglia motivazione "in quanto non contiene l'esposizione ne' dello svolgimento del processo, ne' dei fatti rilevanti della causa, ne' dei profili della controversia" (cfr. ricorso, p. 9).

2. Con il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo la (XXXXX) lamenta (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione dell'articolo 11 Cost., dell'articolo 15 preleggi e dei principi di certezza del diritto e di uguaglianza degli amministrati di fronte alla legge (secondo motivo), nonche' – sotto plurimi profili – del Regolamento Antidumping di base e del Codice Antidumping OCM (secondo, terzo, quarto e quinto motivo), nonche', ancora, del Regolamento Avvio Malesia e del Regolamento Antielusione Malesia (terzo e quarto motivo) e, infine, del Regolamento Antidumping Cina (quinto motivo), per avere la C.T.R. (a) erroneamente disatteso la richiesta di rinvio pregiudiziale formulata da essa contribuente fin dal primo grado di giudizio – e reiterata in questa sede (cfr. ricorso, p. 38) – in relazione alla dedotta contrarieta' dei Regolamenti antidumping sottesi all'avviso di accertamento impugnato rispetto al Regolamento Antidumping di base dell'Unione nonche' (b) omesso di disapplicare gli atti (Le. i Regolamenti UE 966/2010 e 723/2011) invalidi sottesi all'avviso di accertamento impugnato, cosi' erroneamente confermando la legittimita' dell'avviso di accertamento impugnato.

2.1. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo – da esaminare congiuntamente, per l'identita' delle questioni trattate ed in via prioritaria, sulla base di evidenti ragioni celerita' del giudizio e di economia processuale, ex articoli 24 e 111 Cost. (arg. da Cass., Sez. 5, 19.4.2018, n. 9671, Rv. 647714-01) – sono fondati.

2.2. La Corte di giustizia, con la sentenza 3 luglio 2019, in causa C-644/17, Eurobolt 8V, si e' pronunciata sulla questione pregiudiziale relativa alla validita' del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU 2011, L 194, pag. 6). In tale occasione la Corte ha precisato che l'articolo 267 T.F.U.E. deve essere interpretato nel senso che, al fine di contestare la validita' di un atto di diritto derivato dell'Unione, un singolo puo' far valere dinanzi a un giudice nazionale censure che possono essere sollevate nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell'articolo 263 TFUE, tra cui censure relative all'inosservanza delle condizioni di adozione di un tale atto, ma ha, altresi', ribadito che i giudici nazionali possono esaminare la validita' di un atto dell'Unione e, se ritengono infondati i motivi d'invalidita' rilevati d'ufficio o dedotti dalle parti, respingerli concludendo per la piena validita' dell'atto (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 1981, Saonia, 126/80, EU:C:1981:136, punto 7, e del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, punto 14). Inoltre, i giudici nazionali non sono competenti a dichiarare essi stessi l'invalidita' degli atti delle istituzioni dell'Unione (sentenza del 6 dicembre 2005, Gaston Schul Douane-expediteur, C 461/03, EU:C:2005:742, punto 17);

2.3. La Corte, inoltre, si e' espressa – per quanto in questa sede maggiormente interessa – sulla validita' del Regolamento di esecuzione n. 723/2011 per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base ed ha in proposito precisato – cosi' determinando una sopravvenuta carenza di interesse della societa' ricorrente rispetto alla questione pregiudiziale sollevata anche in questa sede – che il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni della medesima merce spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, e' invalido, poiche' adottato in violazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunita' Europea.

2.4. Ne consegue che l'illegittimita' del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 comporta il venire meno del presupposto normativo sulla cui base e' stato adottato l'avviso di accertamento impugnato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 264 TFEU, secondo cui "Se il ricorso e' fondato, la Corte di giustizia dell'Unione Europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato".

3. Discende da quanto precede, peraltro, l'assorbimento del primo motivo di ricorso.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la gravata decisione cassata. Non essendo inoltre necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ben puo' essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'originario ricorso proposto dalla (XXXXX) S.R.L..

4.1. Quanto alle spese di lite, infine, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti, in relazione a tutti i gradi di giudizio, stante il recente intervento della Corte di Giustizia di cui si e' dato conto in motivazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso. Per l'effetto, cassa la gravata decisione e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariamente proposto dalla (XXXXX) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., compensando integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di lite.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.