Cassazione, sentenza n. 16377 del 30/07/2020

Sentenza n. 16377 del 30/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
16377
Data
30/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate contestava la decisione che aveva assoggettato a imposta di registro fissa un decreto ingiuntivo concernente crediti acquistati pro soluto, qualificando la cessione come operazione finanziaria rientrante nel campo IVA. Dopo la proposizione del ricorso per cassazione, la contribuente ha perfezionato la definizione della lite prevista dall’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, versando tutte le somme richieste. La Corte, senza pronunciarsi sulla natura dell’operazione né sulle censure dell’Ufficio, ha dichiarato il processo estinto per cessata materia del contendere e ha compensato le spese.

Testo della pronuncia

ESPOSIZIONE DEL FATTO
1.La societa' (XXXXX) s.r.l. impugnava l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l'applicazione dell'Imposta di Registro in misura proporzionale sulle somme portate da decreto ingiuntivo, emesso dal tribunale di Napoli in favore della societa', relativo a crediti dalla stessa acquistati pro soluto, contestandone la legittimita' sul rilievo che, svolgendo essa attivita' di finanziamento e non di recupero crediti, l'atto giudiziario doveva essere sottoposto all'imposta in misura fissa, sulla base del disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 40, e della nota II dell'articolo 8 della tariffa allegata; cio', in quanto, proprio per la natura finanziaria delle operazioni in questione, esse rientravano nel campo di applicazione dell'IVA, sebbene tra le operazioni esenti, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ex articolo 10, comma 1. La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso della societa' contribuente, riconoscendo la natura finanziaria alle operazioni negoziali poste in essere dalla societa' (XXXXX), con conseguente applicazione dell'imposta in misura fissa.

L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza dei primi giudici dinanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, nel respingere il gravame, affermava che, considerata la natura della societa' contribuente " deve ritenersi che la cessione di credito sia stata effettuata ai soli fini del finanziamento, in quanto il credito oggetto dei d.i. de quibus trae origine da una cessione di beni e da una prestazione di servizi che rientrano tre a le operazioni soggette alla disciplina IVA. Infatti, i d.i. recano la condanna dell'ASL al pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivo di cessione di beni e prestazioni di servizi che hanno scontato l'imposta sul valore aggiunto"

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1469/1/14, depositata il 10.02.2014, svolgendo quattro motivi, cui resiste con controricorso la societa' (XXXXX), chiedendo il rigetto del ricorso.

Il P.G. ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2.Con la prima censura che reca violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, l'Ufficio lamenta "carenza motivazionale", per avere il decidente affermato "apoditticamente" la natura finanziaria della cessione di crediti, risultando la motivazione del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, in tal caso concretizzando una nullita' processuale ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.Con il secondo motivo, si deduce – in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5 – che la CTR avrebbe omesso di considerare le allegazioni difensive svolte nell'atto di appello secondo cui "la (XXXXX) s.r.l., che in tre ricorsi monitori aveva dedotto di essere cessionaria di crediti, che al momento della cessione erano gia' scaduti, e di aver emesso titoli obbligazionari sul mercato con pagamento di cedole trimestrali, acquisendo il diritto agli accessori nella misura stabilita dal Decreto Legislativo n. 231 del 2002".

4.Con il terzo mezzo, che prospetta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articoli 40 e 8, nota II della Tariffa, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, l'ente finanziario censura la sentenza impugnata, sul presupposto che il decreto ingiuntivo che condanna la parte debitrice al pagamento di somme di danaro e' soggetto al versamento dell'imposta di registro in misura proporzionale, a nulla rilevando il rapporto sottostante l'attivazione della procedura monitoria.

In particolare, deduce l'Ufficio che solo le operazioni di cui agli originari contratti di appalto hanno scontato l'iva, mentre le obbligazioni di pagamento, poste a fondamento dei procedimenti monitori, a carico dei debitori ceduti, sarebbero estranee all'originario rapporto contrattuale.

5. Con nota del 12.02.2018, l'Ufficio ha prodotto la comunicazione della regolarita' della definizione della lite, avendo il contribuente presentato istanza di definizione della lite, ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018 ed avendo il medesimo pagato tutte le somme previste dalla citata normativa.

Si e' verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione ex lege del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessita' di valutare le altre questioni sollevate dalle parti e di provvedere in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio.

Va, pertanto, dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi della normativa sopra citata, con compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

visto il Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6;

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6;

compensa le spese del presente giudizio.

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