Cassazione, sentenza n. 16466 del 31/07/2020

Sentenza n. 16466 del 31/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
16466
Data
31/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente aveva impugnato una cartella relativa all’imposta di registro, deducendo vizi di notificazione e contestando nel merito la misura del tributo; soltanto in appello aveva censurato anche la notifica dell’avviso di liquidazione presupposto. La Cassazione conferma che il merito della pretesa può essere contestato mediante l’impugnazione della cartella solo quando l’atto presupposto non sia stato notificato, mentre l’impugnazione di quest’ultimo costituisce domanda autonoma e non può essere introdotta tardivamente. Poiché l’avviso era divenuto definitivo, il ricorso è rigettato.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1.-. (XXXXX) ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'Imposta di Registro (anno 2011) per un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Cremona in data 8 novembre 2011, in favore di esso (XXXXX). Ha dedotto la inesistenza o comunque la nullita' della notifica della cartella esattoriale perche' effettuata a mezzo posta. Nel merito, ha dedotto la nullita' o comunque l'inefficacia della cartella per violazione del TU n. 131 del 1986, articolo 6, tariffa all. 1, nella parte in cui prevede che "le garanzie personali prestate in solido da piu' soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta"; in subordine ha chiesto l'applicazione dell'articolo 6 cit., nella parte in cui prevede una imposta di registro pari allo 0,50% per cessioni di crediti compensazioni e remissione di debiti, quietanze, garanzie reali e personali. Il ricorso del contribuente e' stato rigettato in primo grado. Il contribuente ha proposto appello, sollevando anche la questione della inesistenza o nullita' della notifica dell'avviso di liquidazione e la CTR della Lombardia, con sentenza depositata il 25.9.2014, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo regolare la notifica della cartella in quanto e' consentito l'invio diretto da parte del concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento; ha respinto la censura di nullita' dell'avviso di liquidazione considerandola domanda nuova proposta per la prima volta in grado d'appello; ha inoltre ritenuto che la pretesa tributaria riportata in cartella fosse divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'atto presupposto e cioe' dell'avviso di liquidazione.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a quattro motivi. L'Agenzia, non costituita nei termini, presenta richiesta di partecipazione alla discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la nullita' della sentenza per carenza di motivazione. La parte deduce che sarebbe apodittica l'affermazione resa dalla CTR di non poter entrare nel merito della pretesa tributaria indicata in cartella per mancata impugnazione dell'atto presupposto. Sostiene che esso ricorrente ha potuto verificare la relata di notifica dell'avviso di liquidazione solo innanzi alla commissione tributaria provinciale.

Il motivo e' infondato.

Il giudice di appello ha esplicitato e correttamente applicato i principi in materia di definitivita' della pretesa tributaria: solo ove non sia stato notificato l'atto presupposto, quale ad esempio l'avviso di liquidazione, il contribuente puo' fare valere con la impugnazione della cartella di pagamento i motivi di merito che attengono alla pretesa tributaria in esso esplicitata (Cass. 6721/2012; Cass. 9873/2011); ma nel caso di specie la CTR ha rilevato che l'avviso di liquidazione era ormai divenuto definitivo. L'iter logico della decisione e' quindi chiaramente esplicitato, e, una volta ritenute inammissibili le censure avverso il merito dell'atto impositivo, la CTR non poteva (e non doveva) esaminarle.

4.- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullita' della sentenza impugnata, per violazione dell'articolo 137 c.p.c., dell'articolo 156 c.p.c., della L. n. 212 del 2000, articolo 6, e la illogica motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La parte deduce che dall'esame della relata dell'avviso di liquidazione lo stesso risulta notificato al numero civico (XXXXX) anziche' al (XXXXX) ove esso risiede e consegnato ad una terza persona.

Il motivo e' inammissibile, in primo luogo per difetto di specificita' perche' la parte non trascrive ne' allega al ricorso la relata di notifica dell'avviso di liquidazione asseritamente inesistente, ne' specifica chi fosse questa "terza persona" cui e' stato consegnato l'atto, il che non consente di verificare se essa fosse o meno una delle persone indicate dall'articolo 139 c.p.c., comunque rinvenuta nella residenza del ricorrente, malgrado la indicazione erronea del numero civico. Inoltre il motivo non risulta essere stato dedotto in primo grado, ma solo in appello e peraltro cio' si desume non gia' dal ricorso, che non specifica quando e dove tale eccezione e' stata proposta, ma dalla sentenza di secondo grado.

5.- Con il terzo motivo la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente assume che solo nel giudizio di primo grado si era avveduto dell'irregolarita' dell'avviso di liquidazione, prodotto dalla Agenzia e che il divieto di nuove eccezioni in appello non riguarda i fatti e le argomentazioni posti a fondamento della domanda, che possono essere ampliati in appello se attengono al tema di indagine. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del TU 131 del 1986, articolo 6, e la mancata motivazione circa un punto decisivo della controversia. La parte contesta la sussistenza della pretesa impositiva ritenendo che dovesse applicarsi l'imposta nella misura dello 0,50% sulla somma garantita.

Il terzo motivo e' infondato.

La impugnazione dell'atto presupposto non e' un mero ampliamento del tema di indagine introdotto con la impugnazione della cartella di pagamento, bensi' una autonoma impugnazione di altro e diverso atto impositivo, per ragioni diverse, che e' consentito proporre unitamente alla impugnazione della cartella solo se ed in quanto il contribuente ne abbia avuto conoscenza solo con la notificazione della cartella stessa. Pertanto, nel momento in cui al contribuente e' stata notificata la cartella, per cio' stesso egli ha avuto notizia della esistenza di un atto presupposto che doveva quindi essere impugnato con il ricorso, lamentandone la mancata o irregolare notifica.

Da quanto sopra esposto discende la inammissibilita' del quarto motivo, atteso che si tratta di contestazioni attinenti all'avviso di liquidazione non tempestivamente impugnato.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

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