Cassazione, ordinanza n. 16504 del 31/07/2020
Contenzioso tributario - Motivi aggiunti al ricorso - Inammissibilità.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16504
- Data
- 31/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente, raggiunto da un accertamento fondato su indagini bancarie, aveva inizialmente contestato soltanto la tempestività della notifica e aveva poi introdotto difese di merito mediante motivi aggiunti, dopo avere appreso del reato fiscale rilevante per il raddoppio dei termini. La Corte ha chiarito che i motivi aggiunti sono ammessi, in via eccezionale, solo quando una produzione documentale dell’Ufficio ampli la contestazione o riveli profili nuovi, non per fatti o conseguenze normative già conoscibili. Ritenuta tempestiva la notifica per il notificante e inammissibile l’integrazione del ricorso, ha rigettato tutte le censure e condannato il ricorrente alle spese.
Massima
La norma che prevede la possibilità di motivi aggiunti al ricorso introduttivo è di carattere eccezionale e di stretta interpretazione e pertanto solo ove effettivamente l'ufficio ampli l'oggetto della contestazione con un nuovo atto o documento è possibile per il contribuente, al fine di reintegrare il contraddittorio, spiegare ulteriori difese non proposte precedentemente. Nel caso di specie, il contribuente non era a conoscenza del reato fiscale imputatogli, ma l'articolo 24 del decreto legislativo n. 546/1992, costituisce eccezione alla regola generale della completezza e non eterointegrabilita' del ricorso, quale conseguenza della natura impugnatoria accertativa della giustizia tributaria. Infatti, trattandosi di norma eccezionale, sconta la stretta interpretazione di cui all'articolo 14 delle preleggi del codice civile, donde ne è inibita l'applicazione analogica ai casi in cui non ci sia produzione documentale.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Il contribuente era attinto da avviso di accertamento per l'anno di imposta 2004, scaturito da indagini bancarie autorizzate sui suoi conti correnti, all'esito delle quali ed in contraddittorio con il medesimo contribuente emergevano compensi per prestazioni lavorative svolte nei confronti della (——) srl – di cui non vi era traccia nella contabilita' della predetta societa' – risultando compensi ricevuti in contanti per delle sue apparizioni in discoteca. Il reddito da lavoro autonomo era cosi' rideterminato in Euro 590.318,00 rispetto agli Euro 92.612,00 dichiarati.
Il primo marzo 2010, il contribuente proponeva ricorso avverso l'atto impositivo, avanzando l'unico motivo del ritardo nella notifica del provvedimento, da lui ricevuto il 4 gennaio 2010. Con scritto del 11 giugno 2010 proponeva motivi aggiunti spiegando difese nel merito della controversia e dichiarando di essere venuto a conoscenza solo con l'avviso di garanzia notificatogli il 12 aprile 2010 e con la costituzione dell'Ufficio del 30 aprile 2010 dell'esistenza dell'illecito penale di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, con conseguente raddoppio dei termini di notifica dell'avviso di accertamento. Nel costituirsi l'Ufficio precisava di aver adempiuto le formalita' di notifica a suo carico entro il 30 dicembre 2009, non potendo essergli imputato il diverso momento di perfezionamento della notifica per il contribuente destinatario, secondo la scissione fra termine di notifica per il notificante ed il destinatario, introdotto con la sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010.
Soccombente nei gradi di merito, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre articolati motivi, cui replica con tempestivo controricorso l'Avvocatura generale dello Stato.
Costituitosi il nuovo difensore del contribuente, ha depositato memoria in prossimita' dell'udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1. Con il primo motivo si prospetta il vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione di norma di diritto e nullita' della sentenza impugnata per evidente erroneita' e contraddittorieta' della motivazione assunta in ordine agli effetti della notifica ex articolo 140 c.p.c. suoi termini per l'accertamento Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ex articolo 43, nella sostanza affermando aver errato il collegio di secondo grado nel ritenere perfezionata la notificazione dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2009, poiche' non vi sarebbe prova – ma solo accenno in sede di controdeduzioni in primo grado – che sia stata inviata la raccomandata a seguito del mancato buon esito del primo accesso (c.d. notifica al relativamente irreperibile).
Non e' controverso in atti che la notifica sia stata portata dall'Ufficio ai messi notificatori in data 14 dicembre 2009 e con tale adempimento si completa quanto grava sul notificante, spettando all'incarico della notifica di accedere al domicilio indicato ed assumere i provvedimenti conseguenti, fra cui la spedizione della lettera raccomandata di cui si controverte. Ed infatti, in ossequio alla pronuncia della Consulta n. 3/2010, questa Corte ha piu' volte sancito che la notifica si ritiene perfezionata per il notificante quanto entro il termine di legge egli abbia fatto tutto quanto e' a suo carico, irrilevante essendo il momento delle ulteriori operazioni che l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore sono tenuti a svolgere in ragione delle diverse eventualita' in sede di consegna, mentre la notifica si perfeziona per il destinatario quando l'atto e' entrato ex lege nella sua sfera di conoscibilita' o nel piu' breve termine in cui ne ha avuto materiale possesso (cfr. Cass. V, n. 7324/2012; n. 25079/2014; n. 27479/2014; n. 2868/2017; n. 8293/2018 n. 14580/2019; Cass. VI – 5 n. 33277/2019). In ogni caso, il termine per la notifica doveva ritenersi raddoppiato per il solo fatto che l'ammontare sottratto a tassazione superasse congiuntamente i due parametri indicati dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, integrando quindi il reato ivi previsto e punito.
Il motivo e' dunque infondato e va disatteso.
2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione norme di diritto per nullita' della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 24, comma 2, in ordine all'individuazione dei fatti non conosciuti dal contribuente ed alla conseguente legittimita' dell'atto di integrazione dei motivi, nella sostanza dolendosi che siano stati ritenuti inammissibili i motivi aggiunti proposti con scritto del giugno 2010, ove sono state spiegate difese nel merito della pretesa fiscale, in ragione della venuta conoscenza del reato e del raddoppio del termine per la notifica dell'atto impositivo. La disposizione processuale citata costituisce eccezione alla regola generale della completezza e non eterointegrabilita' del ricorso, quale conseguenza della natura impugnatoria/accertativa della giurisdizione tributaria: solo quando l'Amministrazione produce un atto integrativo o accessorio al provvedimento lesivo gia' impugnato, ampliando il thema decidendum, per ricostituire il contraddittorio (e mantenere la concentrazione unitaria del processo, prevendendo plurimi ricorsi autonomi di atti collegati) e' consentito al contribuente leso di impugnare con motivi aggiunti (impropri) i nuovi atti, ovvero spiegare ulteriori difese con motivi aggiunti (propri) derivanti dalla conoscenza di profili nuovi all'esito della produzione documentale dell'Ufficio. Trattandosi di norma eccezionale, sconta la stretta interpretazione di cui all'articolo 14 preleggi, donde ne e' inibita l'applicazione analogica ai casi in cui non ci sia produzione documentale, esclusa restando l'introduzione di motivi od argomenti nuovi specie se in conseguenza (non di atti, ma di meri) fatti e circostanze che erano o dovevano essere noti in quanto conseguenza di previsione di legge, peraltro non nuova.
Il motivo e' quindi infondato e va disatteso.
3. Con il terzo motivo si profilano le censure articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per nullita' della sentenza impugnata in ordine alle eccezioni di merito relative all'avviso di accertamento introdotte ai sensi del Decreto Legislativo n. 542 del 1992, articolo 24, con conseguente violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 2, n. 2, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, n. 2, nella sostanza lamentando violazione delle norme sull'accertamento e non sia stata data adeguata motivazione alle doglianze introdotte con i precitati motivi aggiunti del 1 giugno 2010. Il motivo e' infondato ove si duole che il giudice dell'appello non abbia preso in considerazione le doglianze introdotte con una memoria che ha giudicato inammissibile. Il motivo e' invece inammissibile ove pretende di introdurre in questa sede (pag. 13, quartultima riga) doglianze di merito circa il potere impositivo dell'Ufficio.
Il motivo e' quindi infondato e va disatteso.
In definitiva il ricorso e' infondato e dev'essere rigettato, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in Euro diecimila/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, la Corte da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

