Cassazione, ordinanza n. 16807 del 07/08/2020

ACCERTAMENTO -ISTANZA DI ANONIMIZZAZIONE DELLE GENERALITÀ E ALTRI DATI IDENTIFICATIVI - ART. 52 CODICE PRIVACY - DOMANDA DI OSCURAMENTO - CONDIZIONI - "MOTIVI LEGITTIMI" - NOZIONE - MOTIVI "OPPORTUNI" - EQUIVALENZA - FATTISPECIE.

Tipologia
Sentenza
Numero
16807
Data
07/08/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la rettifica del valore doganale di merci importate, con inclusione dei diritti di licenza e applicazione delle relative sanzioni; la CTR aveva accolto le impugnazioni della società importatrice e dei rappresentanti doganali. La Cassazione non esamina tale questione perché dichiara tardivo, e quindi inammissibile, il ricorso dell’Agenzia delle Dogane, reputando inutilizzabile il decreto di proroga depositato senza la prescritta notificazione. Rigetta inoltre la domanda di anonimizzazione: i «motivi legittimi» richiedono ragioni opportune e specifiche, non ravvisabili nella materia trattata né indicate dai richiedenti.

Massima

In tema di diritto all'anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati garantito dall'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, la Sezione tributaria della S.C. – a fronte di istanza di omissione delle generalità avanzata, per il tramite dei l.r., da una società importatrice di prodotti di abbigliamento riproducenti loghi di noti marchi e dai coobbligati rappresentanti indiretti in dogana cui erano stati notificati avvisi di accertamento e corrispondenti atti di contestazione di sanzioni in seguito a rettifica del valore doganale delle merci importate – ha rigettato la domanda di anonimizzazione delle controricorrenti in ritenuto difetto dei motivi «legittimi» in grado di fondare la richiesta di oscuramento, da intendersi, ad avviso della S.C., come sinonimo di motivi «opportuni», nella specie esclusi in ragione della materia trattata, di per sé non sensibile né tantomeno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Testo della pronuncia

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 1251/12/2017, depositata il 15 dicembre 2017 e notificata il 28 dicembre 2017, la Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona (hinc: "CTR"), accoglieva l'appello proposto da (——) s.p.a. s.r.l., (——) s.r.l., (——) s.p.a., (——) s.r.l., (——) s.r.l., (——) s.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 349/03/2016 della Commissione tributaria provinciale di Verona (hinc: "CTP"), che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dalla suddetta societa' importatrice (——) s.p.a. e dai coobbligati rappresentanti indiretti in dogana avverso gli avvisi di accertamento n. (——), (——), (——), (——), (——), (——), (——), (——), (——), (——), (——), (——), (——), (——) – e i corrispondenti atti di contestazione di sanzioni- con i quali l'Ufficio delle dogane aveva rettificato il valore doganale di prodotti di abbigliamento- riproducenti loghi di noti marchi registrati – importati da (——) s.p.a., nel 2012, da fabbricanti extracomunitari, includendovi, ai sensi del Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, articolo 32, comma 1, lettera c), e del Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454, articolo 157, paragrafo 2, i diritti di licenza che quest'ultima corrispondeva al licenziante titolare del marchio ("(——)");

– in punto di diritto, la CTR osservava che: 1) non sussistevano nella fattispecie i presupposti per configurare i diritti di licenza versati da (——) s.p.a., come condizione di vendita delle merci importate in quanto dall'analisi del contratto di licenza le clausole ivi previste – concernenti la fornitura dei modelli degli articoli da parte del licenziante e l'obbligo del licenziatario di rispettare le modalita' e i termini dello sviluppo della collezione, la facolta' di controllo del licenziante sui criteri di produzione, la possibilita' del licenziante, con motivato giudizio, di escludere produttori terzi che non offrano idonee garanzie di affidabilita', la fissazione da parte del licenziante dei prezzi di vendita praticabili dal licenziatario, la facolta' del licenziante di verificare la contabilita' del licenziatario o di societa' del gruppo di quest'ultimo – regolavano esclusivamente il rapporto tra licenziante e licenziataria e non denotavano un controllo del licenziante sulla produzione;

– avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resistono con controricorso la societa' importatrice e i coobbligati rappresentanti indiretti in dogana;

– l'Agenzia ha depositato memoria ex articolo 380bis 1 c.p.c., – con allegata documentazione – insistendo per l'accoglimento del ricorso;

– il ricorso e' stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., comma 2, e dell'articolo 380-bis. 1 c.p.c., introdotti dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, 197.

CONSIDERATO

Che:

– va preliminarmente rigettata l'istanza di omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi avanzata dai controricorrenti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 1, per i motivi di seguito indicati;

– l'articolo 52 cit. definisce i casi nei quali e' garantito il diritto all'anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati. Ai sensi del detto art., comma 1, – che disciplina l'ipotesi in cui l'anonimizzazione delle generalita' e degli altri dati identificativi e' affidata all'intervento del giudice – fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado (sicche' le pronunce, nel momento in cui sono redatte e depositate in cancelleria, devono contenere l'indicazione del nome delle parti, dei loro difensori e del giudice ex articolo 133 c.p.c., e articoli 536 e 545 c.p.p.), "l'interessato" puo' chiedere per "motivi legittimi", con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento;

– la qualita' di "interessato" legittimato a presentare la domanda di cui al cit. articolo 52, comma 1, e' definita direttamente dal medesimo D.Lgs., articolo 4, comma 1, lettera i), disposizione che, se nella originaria formulazione includeva non solo la persona fisica, ma anche la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferivano i dati personali, coincidendo il concetto di "dato personale" di cui alla lettera b) del medesimo articolo con "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", a decorrere dal 6/12/2011, in forza della novella del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ex articolo 40, include solo la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali, coincidendo il modificato concetto di "dato personale" di cui all'articolo 4, lettera b), con "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". Questa diversa ampiezza del termine "dato personale" orienta anche la lettura dei concetti di "dati identificativi" di cui alla lettera c) dell'articolo 4, quali "dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato" e di "dati sensibili" di cui alla lettera d) dell'articolo 4, quali "dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (v. ora Reg. (UE) n. 679 del 2016, articolo 9);

– la domanda di oscuramento dei dati personali presentata dall'interessato deve essere sostenuta dalla indicazione dei "motivi legittimi" che segnano all'evidenza il discrimine fra l'accoglimento ed il rigetto della relativa domanda. Il concetto utilizzato dal legislatore, per certo non felice, abbisogna di un'opportuna interpretazione. Va innanzi tutto escluso che l'espressione possa essere intesa nell'accezione di "motivi normativi": in tal senso depone sia la clausola di riserva che figura nell'incipit del citato articolo di legge ("Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado…"), sia il ricorso ad elementari criteri esegetici, in ragione dell'evidente superfluita' di una disposizione che si limiti a fare riferimento a quanto gia' previsto da altre norme. Dunque, per dare un significato compiuto all'espressione che ne occupa – che, ovviamente, non puo' neppure discendere da un'interpretazione a contrario, non potendosi ammettere l'esito positivo di una richiesta di oscuramento dati per motivi illegittimi – non resta che apprezzarla come sinonimo di "motivi opportuni": donde la particolare ampiezza, opportunamente non predeterminata dal legislatore all'interno di schemi rigidi, delle ragioni che possono essere addotte a sostegno della richiesta che qui interessa, fermo restando che l'accoglimento della richiesta medesima interverra' ogniqualvolta l'autorita' giudiziaria ravvisera' un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilita' dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica. In tal senso, interessanti indicazioni conformi si traggono dalle linee guida dettate dal Garante della privacy il 2 dicembre 2010, "in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalita' di informazione giuridica", pubblicate sulla G.U. 4 gennaio 2011, n. 2, in cui al punto 3, con specifico riferimento alla c.d. "procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali" di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, commi da 1 a 4, si indicano possibili "motivi legittimi", in grado di fondare la relativa richiesta (ovvero di indurre l'A.G. a provvedere d'ufficio), nella "particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili)", ovvero nella "delicatezza della vicenda oggetto del giudizio". (Cass. pen. 13 marzo 2017, n. 11959);

– nella specie, la richiesta dei controricorrenti di omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi ad essi riconducibili e' da rispingere, in quanto, ancorche' la si possa intendere riferita ai legali rappresentanti delle societa' controricorrenti (con cio' non rilevando, quindi, la mancata inclusione delle persone giuridiche nel concetto di "interessato" in base alla formulazione – con decorrenza dal 6/12/11 – dell'articolo 4, comma 1, lettera i, e la restrizione di quello di "dato personale" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), difettano i presupposti per la detta domanda, non essendo stati indicati i "motivi legittimi" a giustificazione della medesima. Infatti, premesso che la materia trattata nel presente giudizio (atto di contestazione di sanzioni a seguito di rettifica del valore doganale delle merci importate) non puo' ritenersi di per se' sensibile, e come tale, assoggettata al cogente regime di tutela della riservatezza delle parti in causa, ne' tantomeno la vicenda oggetto di controversia puo' ritenersi caratterizzata in re ipsa da una particolare "delicatezza", era fatto onere ai richiedenti di specificare l'esistenza e la natura dei motivi che avrebbero dovuto qui apportare deroga alla regola generale di cui alla stessa Disp., comma 7, secondo la quale: "Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali" (nello stesso senso v. Cass., sez. 5, 29 marzo 2019, n. 8829); al riguardo, i controricorrenti si sono limitati a richiedere l'oscuramento delle generalita' e degli altri dati identificativi ad essi riconducibili "avendone motivo legittimo", senza esternare il medesimo;

– con l'unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., in combinato disposto con il Reg. CE 2454 del 1993, articolo 143, par. 1, lettera e), articolo 157, comma 2, articoli 159 e 160, per avere la CTR erroneamente escluso, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti per configurare i diritti di licenza versati da (——) s.p.a. come "condizione di vendita" delle merci importate, ravvisando un mero controllo del licenziante sulla qualita' della merce prodotta; con cio', senza interpretare secondo i canoni ermeneutici civilistici le clausole dei contratti di licenza (concernenti ad es. il controllo preventivo e l'approvazione scritta di tutti i prodotti; il controllo di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all'acquirente; il diritto dei licenzianti di controllare le scritture contabili della licenziataria e dei fornitori degli articoli sottoposti a licenza, etc.) denotanti un controllo indiretto del licenziante sulla produzione e commercializzazione;

– assume carattere preliminare e assorbente l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per cassazione per tardivita' della notifica che e' fondata. In merito costituisce, infatti, circostanza incontestata la spedizione del ricorso, mediante posta elettronica certificata (PEC), della L. n. 53 del 1994, ex articoli 3bis, e della L. n. 69 del 2009, articolo 55, in data 27 febbraio 2018, ovvero il giorno successivo alla scadenza (26 febbraio 2018) del termine breve di sessanta giorni ex articolo 325 c.p.c., comma 2, decorrente dalla notificazione, in data 28 dicembre 2017, della sentenza di secondo grado;

– al riguardo, non e' dato a questa Corte potere tenere conto del Decreto Ministeriale Giustizia 13 marzo 2018, – allegato alla memoria ex articolo 380 bis 1 c.p.c., depositata dalla ricorrente -in forza del quale i termini per gli atti di notificazione scadenti nei giorni 26-27 febbraio 2018 erano rimasti sospesi per effetto del verificarsi di un evento eccezionale quale quello della abbondante nevicata a (——) e del conseguente irregolare funzionamento dell'Ufficio Nep presso la Corte di Appello di Roma;

– ai sensi dell'articolo 372 c.p.c., comma 2, "il deposito dei documenti relativi all'ammissibilita' puo' avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti";

– questa Corte, ha, al riguardo, affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui: "Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, il decreto del Ministro della Giustizia, che, attestando il periodo di mancato funzionamento di un pubblico ufficio, disponga la proroga dei termini per la notificazione del ricorso, deve essere prodotto nel rispetto delle regole che valgono per i documenti il cui deposito e' ammissibile in sede di legittimita', ed in particolare della Disp. di cui all'articolo 372 c.p.c., il quale impone di notificare ai controinteressati l'elenco dei documenti prodotti, poiche' esso ha natura di atto amministrativo meramente ricognitivo delle circostanze a cui la legge ricollega la proroga, come tale privo di valore normativo e percio' sottratto all'operativita' del principio "iura novit curia" (Cass. Sez. 6 – 3, n. 26784 del 13/12/2011);

– nella specie, non avendo l'Agenzia provveduto alla notifica ai controricorrenti della memoria contenente l'allegazione del decreto ministeriale di proroga dei termini di notificazione, stante l'inutilizzabilita' del detto documento per irritualita' del relativo deposito, va dichiarata l'inammissibilita' del ricorso per tardivita' della notifica dello stesso;

– le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimita' che liquida in Euro 12.000,00 a titolo compensi, oltre alle spese forfettarie al 15% ed agli accessori di legge.

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