Cassazione, ordinanza n. 17002 del 13/08/2020

IVA - Sovrafatturazione - Operazioni oggettivamente inesistenti.

Tipologia
Sentenza
Numero
17002
Data
13/08/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento recuperava IVA detratta contestando operazioni soggettivamente inesistenti, mentre la CTR aveva confermato la ripresa ravvisando una sovrafatturazione, ossia operazioni parzialmente inesistenti sotto il profilo oggettivo. La Cassazione ha rilevato che quest’ultima contestazione non figurava nell’atto impositivo e non poteva sostituire quella originaria: la motivazione regionale risultava contraddittoria e lesiva della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR per un nuovo esame e per le spese.

Massima

La ripresa a tassazione IVA in ipotesi di sovrafatturazione cui non ha riscontro alcuna operazione oggettivamente esistente, e per la corrispondente indebita detrazione IVA eccedente la reale operazione economica, è cosa diversa dalla inesistenza soggettiva del fornitore. Nel caso di specie, il mancato assolvimento dell'onere della prova in capo alla società contribuente circa la dimostrazione della inesistenza di sovrafatturazione rispetto alle prestazioni effettivamente commissionate e l'indebito utilizzo del finanziamento ottenuto da parte del Ministero delle attività produttive, mostra comunque la non legittimità della rettifica operata dall'Agenzia delle entrate in quanto basate su affermazioni non provate.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 210/3/11 depositata in data 15 dicembre 2011 la Commissione tributaria regionale della Basilicata accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 260/3/09 della Commissione tributaria provinciale di Potenza, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto da (——) Spa, contro un avviso di accertamento relativo al 2005 per maggiore IVA indebitamente portata in detrazione in dipendenza di operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere nel quadro di frodi carosello.

– Veniva cosi' riformata nel merito la decisione del giudice di primo grado che aveva fatto cadere la riprese sulla considerazione della mancata dimostrazione da parte dell'Agenzia dell'elemento soggettivo in capo alla contribuente di essere parte del meccanismo frodatorio; veniva inoltre contestato l'indebito utilizzo di contributo agevolato ottenuto da parte del Ministero delle Attivita' Produttive;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Curatela del Fallimento della societa', nelle more intervenuto, deducendo quattro motivi, che illustra con memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate;

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce – ai fini dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, – la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 1, comma 2, articolo 36, comma 2, n. 4) e articolo 62, comma 1, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3, comma 1, articolo 17, comma 1, articolo 18, comma 1, articolo 19, comma 1, degli articoli 1655 e 1656 c.c., del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 1, comma 1, lettera a), nonche' l'insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo per il giudizio.

– Il motivo e' fondato. L'avviso di accertamento e' stato emesso sul presupposto che la (——) s.r.l. e la (——) s.r.l. e (——) s.p.a., societa' cui la contribuente ha commissionato l'esecuzione di opere industriali e l'acquisto di macchinari e impianti per la realizzazione di uno stabilimento in zona S. Nicola a Melfi, fossero soggetti inesistenti e, quindi, della conseguente illegittimita' della operata detrazione IVA sulle fatture emesse da tali societa' fittizie. La CTR afferma di condividere tale impianto motivazionale ("L'accertamento oggetto della controversia e' sorretto da ampia motivazione (…)"), ma questa prima parte argomentativa della sentenza e' contraddittoria rispetto a quanto poi statuito in materia di riparto dell'onere della prova. In particolare, la sentenza accerta che le societa' emittenti le fatture sarebbero state si' dotate di personalita' giuridica – e quindi formalmente esistenti -, ma ritiene che le stesse sarebbero state prive delle capacita' organizzative e industriali necessarie per la realizzazione delle opere commissionate, e, pur tuttavia, da' anche atto dell'affidamento di gran parte dei lavori a loro, per la realizzazione delle opere mediante subappalti, ossia dell'esistenza dei contratti relativi.

– Con specifico riferimento alla circostanza riscontrata dalla documentazione probatoria offerta in ordine alla esistenza di contratti di subappalto stipulati tra le societa' emittenti le fatture e altre societa' subappaltatrici ("terzi"), la sentenza impugnata si limita ad affermare che la contribuente non avrebbe provveduto ad "allegare la relativa contabilita'" e, dunque, la non avrebbe "fornito prove contrarie dell'esistenza di una sopra fatturazione da parte delle societa' emittenti rispetto a quanto commissionato", con la conseguente creazione di "un indebito credito IVA".

Tuttavia, come correttamente dedotto dalla contribuente in ricorso, e ulteriormente illustrato in memoria, con tale motivazione la CTR conferma la ripresa non piu' per operazioni soggettivamente inesistenti, ma per operazioni parzialmente oggettivamente inesistenti (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4344 del 14/02/2019), ossia per la differenza della sovrafatturazione cui non ha riscontro alcuna operazione oggettivamente esistente, e per la corrispondente indebita detrazione IVA eccedente la reale operazione economica. Tale contestazione non risulta fosse presente nell'atto impositivo, contenente riprese per sole operazioni soggettivamente inesistenti e, dunque, in questo, analogamente a quanto statuito da questa Corte in altre due controversie rese inter partes (Cass. Sez. 5, Sentenze nn. 28327 e 28326 del 2018), la motivazione risulta irrimediabilmente contraddittoria e suscettibile di determinare la nullita' della sentenza ai fini dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

L'accoglimento del primo motivo determina la nullita' della sentenza e dunque l'assorbimento dei restanti tre mezzi, con cui si censura rispettivamente la violazione dell'articolo 2697 c.c., e di plurime altre previsioni di legge oltre che il vizio motivazionale, per aver la CTR apoditticamente ritenuto legittima la rettifica operata dall'Agenzia sulla base di mere affermazioni non provate (secondo motivo), il mancato assolvimento dell'onere della prova in capo alla contribuente circa la dimostrazione della inesistenza di sovrafattura-zione rispetto alle prestazioni effettivamente commissionate (terzo motivo) e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella parte in cui il giudice di appello si pronuncia sull'ottenimento del contributo agevolato da parte del Ministero delle Attivita' Produttive e l'indebito utilizzo del primo finanziamento ottenuto (quarto motivo), questione anch'essa dipendente dalla disamina del perimetro individuato dall'atto impositivo, che fonda la pretesa tributaria.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti tre, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti tre, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di legittimita'.

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