Cassazione, sentenza n. 18841 del 11/09/2020

Sentenza n. 18841 del 11/09/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
18841
Data
11/09/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva un avviso sostitutivo, emesso dopo l’annullamento in autotutela del precedente, con riprese per maggiori ricavi e costi non documentati o non di competenza ai fini IRAP e IVA nei confronti di una società di persone. La Cassazione ha rilevato d’ufficio che, per la sostanziale coincidenza tra il presupposto IRAP della società e quello delle imposte sui redditi dei soci, questi ultimi erano litisconsorti necessari. Ha quindi cassato la sentenza, dichiarato nullo l’intero giudizio e rinviato alla CTP affinché integrasse il contraddittorio.

Testo della pronuncia

A seguito di processo verbale di constatazione del 19.3.2008 l'Agenzia delle Entrate, previo annullamento in autotutela del precedente avviso di accertamento per una irregolarita' formale, rinotificava alla societa' (—) sas di (—), l'avviso di accertamento emendato con il quale contestava maggiori ricavi per Euro 355.750, costi non di competenza per Euro 2.200, costi non documentati per Euro 20.750, determinando le conseguenti maggiori imposte Irap ed Iva.

Contro l'avviso di accertamento la societa' proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale che lo accoglieva con sentenza n. 104 del 2009, ritenendo preliminarmente che l'Ufficio, con l'emissione del secondo avviso in sostituzione del precedente annullato in autotutela, avesse violato il principio del "ne bis in idem".

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che con sentenza n. 108 del 10.6.2011, in via preliminare riteneva insussistente la violazione del principio del ne bis in idem ravvisata dal giudice di primo grado, ma rigettava nel merito l'appello in quanto: la mancata esibizione delle distinte di magazzino non giustificava il ricorso all'accertamento induttivo puro Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ex articolo 39, comma 2 con riguardo alla determinazione dei maggiori ricavi; riteneva adeguatamente documentati i costi che l'Ufficio aveva considerato indeducibili per difetto di documentazione; riteneva conformi al principio di competenza i costi considerati indeducibili dall'Ufficio perche' non di competenza.

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della societa' (—) Sas dichiarata fallita, notificando il gravame al curatore fallimentare. Formula tre motivi di impugnazione.

La societa' e' rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rilevata d'ufficio la nullita' della sentenza per difetto di costituzione del litisconsorzio necessario tra i soci e la societa' di persone destinataria dell'avviso di accertamento ai fini Irap, in applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui " l'Irap e' imposta assimilabile all'Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non e' deducibile dalle imposte sui redditi ed e' proporzionale, potendosi, altresi', trarre profili comuni alle due imposte del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 17, comma 1, e articolo 44; poiche' " sussiste una sostanziale coincidenza degli elementi economici che costituiscono i presupposti rispettivamente dell'imposta accertata a carico della societa'(Irap) e dell'imposta a carico dei soci (Irpef), che vincola il tributo dovuto dai soci al giudicato sull'imposta a carico della societa'" (pag.10 motivazione), ne discende la ricorrenza del litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell'Irap dovuta dalla societa'. (Sez. U, Sentenza n. 10145 del 20/06/2012).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e l'intero giudizio dichiarato nullo, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Varese in diversa composizione, che nel giudizio di rinvio procedera' all'integrazione del contraddittorio con l'ordine di citazione in giudizio anche dei soci. Alla stessa Commissione tributaria provinciale e' demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

pronunziando sul ricorso cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullita' dell'intero giudizio e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria provinciale di Varese in diversa composizione.

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