Cassazione, sentenza n. 19342 del 17/09/2020
Sentenza n. 19342 del 17/09/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19342
- Data
- 17/09/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva il recupero di dazi all’importazione su prodotti di maglieria provenienti dalla Giamaica e dichiarati in regime preferenziale previsto per gli Stati ACP. Dopo il rigetto nei due gradi di merito, la società ha comunicato alla Cassazione di non avere più interesse alla decisione, dichiarando di avere avviato contatti con l’Ufficio per il pagamento integrale alla luce di precedenti sfavorevoli. La Corte non ha quindi esaminato i motivi e ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, con avviso di rettifica n. 20930/2005, procedette al recupero dei dazi all'importazione nei confronti di (—) s.p.a., importatrice dalla Giamaica di prodotti di maglieria, in regime preferenziale per l'importazione dei prodotti originar degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) regolato dall'Accordo di Cotonou. La C.T.P. di Varese, adita dalla societa', rigetto' il ricorso con sentenza n. 101/7/09. Con successiva sentenza del 29.11.2011, la C.T.R. della Lombardia respinse l'appello della societa'.
(—) s.p.a. propone ora ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui l'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Non mette conto illustrare i motivi di ricorso in quanto la societa' ricorrente, con istanza depositata il 5.11.2019, ha manifestato disinteresse ad ottenere la decisione, dichiarando anzi di aver recentemente preso contatto con l'Ufficio per l'integrale pagamento del dovuto, e cio' all'esito di alcune pronunce di questa Corte, pronunciatesi in senso sfavorevole alle tesi originariamente propugnate col ricorso stesso.
1.2 – Pertanto, non puo' che dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso, per sopravvenuto difetto d'interesse, ex articolo 100 c.p.c.
1.3 – Per quanto riguarda le spese di lite, esse possono integralmente compensarsi, anche alla luce del "nulla osta" in tal senso manifestato dall'Avvocatura dello Stato in calce alla predetta istanza.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio di legittimita'.
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