Cassazione, sentenza n. 20426 del 28/09/2020
Sentenza n. 20426 del 28/09/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20426
- Data
- 28/09/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle Entrate aveva irrogato a un amministratore di fatto sanzioni IVA per la partecipazione di una società, qualificata come cartiera, a una frode carosello. La Cassazione ha ritenuto applicabili le sanzioni alla persona fisica quando l’atto le attribuisca le condotte quale autore esclusivo e beneficiario delle violazioni; ha inoltre giudicato inammissibile la richiesta di rivalutare gli elementi con cui la CTR aveva accertato la consapevole partecipazione alla frode e il ruolo gestorio. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Testo della pronuncia
1. L'AGENZIA DELLE ENTRATE notifico' a (—), quale amministratore di fatto della (—) S.R.L. un avviso di accertamento relativo ad I.V.A. per l'anno 2005, irrogando allo stesso sanzioni per Euro 7.664.316,29, quale conseguenza dell'avvenuta partecipazione della detta societa', nella posizione di societa' cd. cartiera, ad una frode carosello.
2. Avverso tale provvedimento il (—) propose ricorso innanzi alla C.T.P. di Milano la quale, in accoglimento dello stesso, con sentenza n. 331/21/10 dell'1.10.2010 annullo' l'avviso di accertamento impugnato.
3. Tale decisione fu impugnata, ad opera dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, innanzi alla C.T.R. della Lombardia che, con sentenza n. 17/24/2012, del 24.1.2012, riformo' l'impugnata pronunzia e rigetto' l'originario ricorso proposto dal (—).
4. Avverso tale decisione il (—) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Si e' costituta con controricorso l'AGENZIA DELLE ENTRATE.
5. Fissata originariamente l'udienza camerale per il 12.6.2019, all'esito della stessa la causa e' stata rinviata alla pubblica udienza, poi fissata per la data odierna.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 7, conv. dalla L. n. 326 del 2003, per avere la C.T.R. – si opina erroneamente applicato le sanzioni in commento ad esso (—), a dispetto di un quadro normativo che ascrive le stesse esclusivamente alle societa' ed alle persone giuridiche.
1.1. Il motivo e' infondato.
1.1.1 E' sufficiente osservare, all'uopo, che l'atto impugnato muove dall'assunto che le condotte ad esso sottese sono state poste in essere dal (—): il che, a ben vedere, non pone affatto un problema di loro ascrizione alla societa' quanto, piuttosto, di effettiva riferibilita' delle stesse, sotto il profilo soggettivo, al contribuente, quale esclusivo autore e beneficiario delle violazioni e, dunque, destinatario delle correlative sanzioni (arg. da ultimo, da Cass., Sez. 6-5, 18.4.2019, n. 10975, Rv. 653682-01).
2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo (suscettibili di trattazione congiunta, stante l'identita' di questioni agli stessi sottese) parte ricorrente lamenta la plurima violazione di legge in cui sarebbe incorsa la C.T.R., la quale, in difetto di riscontro probatorio, avrebbe erroneamente ritenuto versarsi in presenza di una operazione soggettivamente inesistente, cui la (—) avrebbe preso parte in qualita' di cartiera (secondo motivo), con conseguente, altrettanto erronea, ritenuta legittimita' dell'avvenuta rideterminazione del reddito imponibile e dell'I.V.A. da recuperare (terzo e quarto motivo).
2.1. Il secondo motivo, che – in cio' concordandosi con i rilievi del P.G. – disvela principalmente un vizio motivazionale ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (paradigma normativo pure richiamato nella relativa rubrica), siccome volto a censurare il percorso ricostruttivo attraverso cui la C.T.R. ha ritenuto configurabile, nella specie, una operazione soggettivamente inesistente, e' inammissibile.
2.1.1. La C.T.R., rispettando i principi che, in materia, presiedono al riparto dell'onere della prova (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 28.2.2019, n. 5873, Rv. 653071-01), ha dato ampiamente e motivatamente conto (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) delle ragioni (intercettazioni telefoniche, dichiarazione di terzi, analisi della documentazione bancaria, patteggiamenti in sede penale) che confermano la consapevole partecipazione della (—) al meccanismo illecito sotteso all'avviso di accertamento per cui e' causa, nonche' il ruolo gestorio in tale contesto svolto dal (—). Ne consegue che il mezzo di gravame in questione si traduce in un'inammissibile rilettura del materiale istruttorio esaminato dal giudice di merito, cui – esclusivamente – spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad esse sottesi, dando cosi' liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 4.8.2017, n. 19547, Rv. 645292-01);
2.1.2 Quanto precede determina – evidentemente l'assorbimento del terzo e del quarto motivo (fondati sulla negazione della partecipazione della (—) ad una frode carosello).
3. Il ricorso va, dunque, rigettato. In ragione del recente consolidamento dell'orientamento esposto a fondamento del rigetto del primo motivo di ricorso, le spese del giudizio di legittimita' vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimita'.
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