Cassazione, sentenza n. 21811 del 09/10/2020

Sentenza n. 21811 del 09/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
21811
Data
09/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente contestava la motivazione dell’avviso che aveva rettificato il valore di un immobile ai fini dell’imposta di registro, dopo che i giudici tributari ne avevano soltanto ridotto la quantificazione. La Cassazione ha precisato che l’avviso deve indicare i criteri astratti della rettifica, mentre nel giudizio spetta all’Amministrazione provare gli elementi fattuali del valore accertato e al contribuente contrastarli. Poiché l’atto richiamava trasferimenti, divisioni, perizie e valori venali relativi a immobili similari, il ricorso è stato rigettato; irrilevante il giudicato concernente un diverso immobile e proprietario.

Testo della pronuncia

(—) ed (—) hanno impugnato Un avviso di accertamento che aveva rettificato il valore di un immobile di loro proprieta'.

La Commissione tributaria di primo grado, con sentenza n. 84200263/1984, ha accolto in parte il ricorso, riducendo il valore del bene.

I contribuenti hanno proposto appello che la Commissione tributaria di secondo grado, con sentenza n. 56579/1986, ha accolto in parte l'appello, riducendo ulteriormente il valore del bene.

I contribuenti hanno proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria centrale che, con sentenza n. 2920/2014, ha respinto il ricorso.

(—) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese, ma ha depositato atto di costituzione al fine della partecipazione alla discussione orale.

La sola ricorrente ha depositato note, allegando una sentenza passata in giudicato.

1. Con un unico motivo la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1972, articoli 48 e 49, poiche' la Commissione tributaria centrale avrebbe errato nel ritenere adeguatamente motivato l'avviso di rettifica, il quale non conteneva elementi ricollegabili alle caratteristiche' e condizioni del bene.

La doglianza e' priva di pregio.

Per costante giurisprudenza, in tema di imposta di registro, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio finanziario nell'eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.

Ne consegue che, in tale atto, e' sufficiente che l'Ufficio enunci i criteri astratti in base ai quali ha determinato il diverso valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detto obiettivo.

Diversamente, in sede contenziosa, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimita' dell'avviso di accertamento, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato nel quadro dei parametri prescelti, mentre il contribuente ha la facolta' di dimostrare l'infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall'Ufficio (Cass., Sez. 5, n. 4632 del 27 marzo 2003; Cass., Sez. U, n. 3578 del 3 agosto 1989).

Nella specie, come pure emerge dalla trascrizione dell'atto contestato contenuta nel ricorso, risulta che detto valore e' stato determinato avendo riguardo ai trasferimenti, alle divisioni ed alle perizie giudiziarie dei tre anni precedenti la cessione e concernenti lo stesso immobile d altri di caratteristiche e condizioni similari e, comunque, sulla base dei valori venali praticati per immobili similari all'epoca.

Pertanto, l'indicazione dei criteri astratti che hanno condotto alla rettifica e' presente nell'avviso impugnato.

Priva di rilievo e' la sentenza, passata in giudicato, depositata dalla ricorrente con la sua âEuro˜memoria conclusiva, in quanto concerne diverso immobile appartenente a differente proprietario.

In ogni caso, si rileva che il contenuto della sentenza in questione non e' stato riportato nel ricorso introduttivo, benche' fosse stata pronunciata prima della presentazione dell'impugnazione.

2. Il ricorso e', quindi, respinto.

Alcuna statuizione va assunta in ordine alle spese, alla luce della condotta difensiva di controparte.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dell'obbligo, a carico della ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (se dovuto e nei relativi limiti) pari a quello prescritto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si e' perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso (se dovuto e nei relativi limiti).

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