Cassazione, sentenza n. 22006 del 13/10/2020

Sentenza n. 22006 del 13/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
22006
Data
13/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava le sanzioni applicate per l’utilizzo in compensazione di un credito IVA trimestrale, deducendo sia la spettanza del credito sia la mancata notificazione del diniego. La Cassazione considera i motivi generici e non autosufficienti, poiché non illustravano adeguatamente i presupposti del credito né confutavano la comunicazione del diniego accertata dalla CTR; precisa inoltre che la disposizione invocata sulla notificazione riguarda testualmente il diniego di rimborso, non la compensazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

1. La CTR della Lombardia ha accolto il gravame interposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Varese di accoglimento del ricorso proposto da (—) contro l'atto di contestazione e irrogazione di sanzioni relativo all'illegittima compensazione, mediante modello IVA-TR, del credito IVA scaturente dalla liquidazione del secondo trimestre del 2006.

2. Ha ritenuto la CTR – premesso in fatto che il (—) ha impugnato il detto atto "sostenendo di aver presentato istanza di compensazione del credito IVA della liquidazione del secondo trimestre 2006 senza aver ricevuto notifica del provvedimento di diniego da parte dell'Ufficio, di aver presentato istanza di annullamento in autotutela e di aver ricevuto la lettera di diniego soltanto in data 30-12-2008, quando gli era stato gia' notificato in data 17-11-08 l'atto ricorso" quanto segue: "L'articolo di legge, richiamato dal contribuente, per il quale i primi giudici hanno emesso sentenza a lui favorevole, esprime condizioni per la richiesta di rimborso del credito da parte del contribuente. Condizione differente dalla richiesta di compensazione. L'ufficio dopo aver ricevuto la richiesta di compensazione dal contribuente ha provveduto al controllo della documentazione ed avendo trovato che, le condizioni per la compensazione non erano quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38 bis, ha provveduto a comunicare in data (—), prot. (—) il provvedimento di diniego, successivamente a notificare provvedimento di irrogazione sanzioni, atto ricorso. A norma del suddetto articolo la compensazione dell'imposta non spettante equivale al tardivo pagamento dell'imposta stessa e come tale va sanzionata".

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso (—) denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 38-bis, comma 2, e articolo 30, comma 3, lettera a): allega di aver presentato richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale sul presupposto della sussistenza dei requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 30, comma 3, lettera a), ed assume pur non avendo esposto nel modello TR le operazioni attive – di aver dimostrato il diritto al chiesto rimborso IVA con utilizzo in compensazione medesimo D.P.R., ex articolo 38-bis, comma 3, lettera a).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38-bis, comma 2, e articolo 30, nonche' del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 443, articolo 1: il contribuente si duole che la CTR, pur avendo constatato la mancata notificazione da parte dell'ufficio del provvedimento di diniego, ha pero' ritenuto che tale obbligo fosse imposto solo per il rimborso del credito e non anche per l'utilizzazione in compensazione, erroneamente distinguendo tra i due istituti invece fondati sui medesimi presupposti normativi (Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 30, comma 3, lettera a, b, c, d ed e,), con la conseguenza che sia il diniego di rimborso che quello della compensazione devono essere notificati.

Con il terzo motivo si denuncia la nullita' della sentenza per omessa pronuncia sulle domande di accertamento nel merito e, in subordine, sull'omessa motivazione circa un fatto decisivo: il contribuente assume di aver ampiamente allegato e dimostrato il diritto al rimborso dell'IVA con utilizzo in compensazione.

5. I tre mezzi, che possono essere scrutinati contestualmente poiche' evidentemente connessi, sono complessivamente inammissibili poiche' generici e non autosufficienti, per giunta segnati dalla non consentita commistione di doglianze relative una volta a profili formali (mancata notificazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 443 del 1997, ex articolo 1; cio' che sembrerebbe costituire il fulcro del ricorso: cfr. p. 4, lettera D) e un'altra volta sostanziali (sussistenza delle condizioni per l'ottenimento del rimborso "speciale", ai sensi dell'articolo 30, comma 3, ovvero del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38-bis, comma 2).

5.1. Invero, il ricorrente si limita ad affermare la denunciata violazione di legge sostenendo di aver dato ampia dimostrazione del diritto al chiesto rimborso IVA con utilizzo in compensazione, senza tuttavia spiegare compiutamente le ragioni a suffragio della doglianza, ma limitandosi a rinviare genericamente al proprio ricorso introduttivo e ad un passo motivazionale della sentenza di primo grado (cfr. p. 8 del ricorso) che, peraltro, aveva deciso la causa "per l'assorbente considerazione" della mancata notificazione del provvedimento di diniego Decreto del Presidente della Repubblica n. 443 del 1997, ex articolo 1 (p. 5 del ricorso).

5.2. A ben vedere, dalla narrativa del ricorso non e' possibile trarre una compiuta illustrazione dei presupposti di fatto della pretesa, ne' il contribuente confuta quanto ritenuto dalla CTR circa l'avvenuta comunicazione, gia' il 10 gennaio 2008, del provvedimento di diniego della compensazione richiesta, ossia prima della notificazione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni contro cui il contribuente ha proposto ricorso. Ancora, nell'insistere sul punto della sussistenza di operazioni attive – peraltro pacificamente non esposte dal (—) nel modello IVA-TR – il contribuente non afferma, ne' cura di dimostrare, che le dette operazioni soddisfano le condizioni di legge pure richiamate dall'invocata Sez. 5, 6 agosto 2004, n. 15224 (rimborso per crediti d'imposta non inferiori a 5 milioni di lire in favore del contribuente la cui attivita' comporta l'effettuazione di operazioni che scontano aliquote IVA – imponibile – inferiori a quella gravante detraibile – su acquisti e importazioni).

5.3. Nel resto, e' sufficiente osservare che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 443 del 1997, articolo 1, si riferisce testualmente al diniego conseguente all'esame della richiesta di rimborso, da cui l'ufficio desuma l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del rimborso medesimo, non gia' all'utilizzo in compensazione del credito richiesto dal (—), sicche' l'equiparazione delle due ipotesi, sostenuta dal ricorrente in via di interpretazione, non ha base testuale.

5.4. Infine, anche il terzo mezzo e' inammissibile per difetto di autosufficienza: non constando una pronuncia della CTR sulla sussistenza del diritto al rimborso mediante il meccanismo della compensazione, la deduzione risulta affatto generica e non provata.

6. In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile; non vi e' luogo a provvedere sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

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