Cassazione, sentenza n. 22034 del 13/10/2020
Sentenza n. 22034 del 13/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22034
- Data
- 13/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società aveva impugnato in Cassazione la decisione d’appello favorevole all’Agenzia in materia di rettifica del valore dichiarato nella compravendita di immobili, depositando successivamente un atto di rinuncia. La Corte osserva che la rinuncia non notificata alla controparte costituita e priva del visto del suo difensore non determina l’estinzione del giudizio, ma fa comunque venir meno l’interesse alla decisione, senza possibilità di reviviscenza per effetto di una successiva memoria. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese.
Testo della pronuncia
(—) srl ha impugnato un avviso di rettifica e liquidazione notificatole il 16 luglio 2010, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore indicato nell'atto di compravendita di alcuni immobili.
La CTP di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 371/24/12, ha accolto il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello.
La CTR di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4858/38/2014, ha accolto l'appello.
La societa' contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
L'Agenzia delle Entrate si e' difesa con controricorso.
1. La (—) sri ha depositato nota del 30 gennaio 2020, cui e' stato allegato atto di rinuncia al ricorso.
La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, e' inidonea a determinare l'estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l'interesse alla decisione, determinando l'inammissibilita' sopravvenuta del ricorso, restandone esclusa la reviviscenza ove la parte, con successiva memoria ex articolo 378 c.p.c., sia tornata ad insistere per l'accoglimento dell'impugnazione (Cass., 3, n. 12743 del 21 giugno 2016).
Nella specie, non risultano ne' la notifica alla controparte personalmente ne' l'apposizione del visto del suo difensore.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese sono compensate, stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
– dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
– compensa le spese.
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