Cassazione, sentenza n. 22500 del 16/10/2020
Sentenza n. 22500 del 16/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22500
- Data
- 16/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva chiesto il rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali pagate in misura proporzionale per l’acquisto di un terreno, invocando il regime fisso previsto per determinati piani di recupero. La CTR aveva negato il rimborso perché era ancora pendente il distinto giudizio sulla rettifica del valore del bene; la Cassazione esclude però tale pregiudizialità, poiché l’eventuale spettanza della misura fissa renderebbe irrilevante la stima del maggior valore. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
FATTI DELLA CAUSA
1. La srl (XXXXX) impugnava l'avviso rettifica della base imponibile e di liquidazione di maggiori imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, su atto di acquisto di un terreno edificabile ed impugnava altresi', separatamente, il diniego di rimborso delle medesime imposte per la differenza tra quanto pagato e quanto riteneva fin dal principio avrebbe dovuto pagare, in misura fissa, in ragione della applicabilita' dell'agevolazione di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, articolo 5.
2. Nella controversia sul diniego di rimborso, la commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza 24 febbraio 2014, n. 1128, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda della contribuente con la motivazione per cui, essendo l'avviso di rettifica e di liquidazione delle maggiori imposte proporzionali ancora sub judice, "non poteva darsi corso al rimborso richiesto".
3. La societa' contribuente ricorre per la cassazione della suddetta sentenza con tre motivi.
4. L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i tre motivi di ricorso, la contribuente, evocando diversi parametri normativi – Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 19 e 49, articoli 323 e 324 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articoli 51,52, 57, (primo motivo); articoli 295, 323 e 324 c.p.c., Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 1 e 39, articolo 2909 c.c., (secondo motivo); articolo 112 c.p.c., (terzo motivo) – lamenta che la commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto di condizionare il rimborso alla definizione della controversia inerente l'avviso di rettifica del valore del terreno e di liquidazione di maggiori imposte proporzionali.
2. Il ricorso e' fondato. La commissione ha ravvisato un nesso di pregiudizialita' tra la definizione della controversia relativa all'atto con cui l'Agenzia, sul presupposto che il terreno acquistato dalla ricorrente avesse un valore superiore al prezzo dichiarato, ha liquidato imposte proporzionali maggiori di quelle versate dalla contribuente, e la proponibilita' non soltanto del ricorso avverso il diniego di rimborso delle somme versate dalla contribuente in piu' rispetto a quanto, a dire della medesima contribuente, dovuto in applicazione della L. n. 168 del 1982, articolo 5, ma della domanda stessa di rimborso. Tale nesso di pregiudizialita' non e' ravvisabile. Dal punto di vista logico, ove sussistessero i presupposti per l'applicazione della cit. L. n. 168 del 1982, articolo 5, e le imposte fossero dovute in misura fissa, perderebbe di rilevanza stabilire la correttezza o non correttezza della stima di maggior valore del terreno. Dal punto di vista giuridico, il richiamo fatto dalla commissione tributaria regionale alla sentenza di questa Corte n. 2272 del 2004 non e' conferente dato che quest'ultima sentenza, resa in controversia su diniego di rimborso per il quale era stata presentata istanza dopo che era trascorso il termine per l'impugnazione dell'avviso di liquidazione, trova la propria ratio nell'esigenza di rispetto dei termini di impugnazione degli atti impositivi (come emerge chiaramente dalla massima che qui si riporta: "In tema di imposta di registro, l'esercizio del diritto al rimborso, nel termine previsto dalla norma transitoria contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1981, n. 131, articolo 79, comma 1, o, in generale, dal cit. D.P.R., articolo 77, e' condizionato alla mancanza di un atto impositivo o alla pendenza di una controversia sull'atto impositivo adottato (anche quando non sia possibile un versamento diretto dell'imposta e la quantificazione della stessa e' rimessa ad apposito avviso di liquidazione, da emettersi in un momento successivo a quello della registrazione dell'atto, come avveniva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, articolo 4, e articolo 26, comma 8, per le deliberazioni societarie di emissione di prestiti obbligazionari), atteso che il processo tributario, nel sistema regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, (articolo 16), e dalla successiva disciplina dettata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (articolo 19), deve essere necessariamente introdotto attraverso un meccanismo impugnatorio di specifici atti impositivi o di riscossione – tra i quali e' compreso l'avviso di liquidazione – essendo esclusa la possibilita' di azioni di mero accertamento, onde, in difetto di rituale e tempestiva impugnazione, il rapporto tributario viene fissato, in modo definitivo e non piu' contestabile, dall'atto impositivo, salvo l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria").
3. Il ricorso merita quindi di essere accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame. Il giudice del rinvio dovra' decidere anche delle spese.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
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