Cassazione, sentenza n. 22501 del 16/10/2020
Sentenza n. 22501 del 16/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22501
- Data
- 16/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva la revoca dell’agevolazione applicata alla regolarizzazione di una società, con inclusione nella base imponibile di immobili asseritamente utilizzati come beni strumentali. La Cassazione rileva che il difetto di strumentalità era già indicato nell’avviso e che l’Amministrazione, chiedendo nei gradi di merito la conferma dell’atto, non aveva abbandonato la questione; spettava quindi alla contribuente provare tutti i presupposti del beneficio. La sede sociale costituiva soltanto un elemento secondario rispetto alla mancata prova dell’uso strumentale: il ricorso è rigettato.
Testo della pronuncia
FATTI DELLA CAUSA
1. Con sentenza n. 3054 del 21 agosto 2013, la Commissione Tributaria Centrale sezione Milano accoglieva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva dichiarato illegittima la revoca dell'agevolazione di cui alla L. n. 947 del 1982, articolo 1, fruita dalla s.n.c. (XXXXX). di (XXXXX) e (XXXXX). A motivo della decisione, la commissione centrale, premesso che non vi era questione sulla esistenza della societa' al 30 giugno 1982 – cio' che costituiva il presupposto soggettivo per la fruibilita' dell'agevolazione e cio' su cui si erano invece incentrate le prime due decisioni-, affermava che, per un verso, la societa' non aveva dato prova del fatto che gli immobili compresi nella base imponibile fossero stati utilizzati come beni strumentali all'esercizio dell'impresa (cio' che costituiva il presupposto oggettivo della agevolazione) e che, per altro verso, l'Agenzia aveva "documentalmente provato che gli immobili per cui e' causa (sia quello in (XXXXX) sia quello in (XXXXX)), non avevano alcun collegamento con la societa', che peraltro aveva stabilito la propria sede sociale in (XXXXX)".
2. La societa' propone sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Centrale.
3. L'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.
4. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con primi quattro motivi di ricorso e con il sesto, la societa' lamenta, sotto diversi profili, che la commissione centrale abbia dato rilievo al requisito della strumentalita' dei beni sebbene tale requisito fosse stato posto in discussione dall'ufficio soltanto, per la prima volta, di fronte alla medesima commissione centrale con l'atto di impugnazione della pronuncia della commissione di secondo grado e nonostante che essa ricorrente avesse eccepito la preclusione in cui l'ufficio era incorso per non aver riproposto la questione della assenza di strumentalita' in appello. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta che la commissione abbia omesso di esaminare il fatto, controverso e decisivo per il giudizio, costituito da cio' che "la societa' aveva avuto sede nei locali di (XXXXX)", come dichiarato nell'atto notarile di regolarizzazione, prodotto fin dal primo grado del giudizio.
2. I primi quattro e il sesto motivo di ricorso sono infondati. La societa' ricorrente ha fruito della agevolazione di cui alla L. n. 947 del 1982, articolo 1. L'articolo stabilisce: "le societa' di fatto o irregolari esistenti alla data del 30 giugno 1982 possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 1984 in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile con atto sottoposto a registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% per cento e senza applicazione di sanzioni. L'imposta e' ridotta allo 0,50 per cento per la regolarizzazione delle societa' aventi sede ed operanti nei territori di cui al testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa. La base imponibile e' costituita dal patrimonio netto della societa' quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione, da allegarsi all'atto, redatta sulla base delle scritture contabili obbligatorie anche se ai soli fini fiscali o, in mancanza, di documenti aventi data certa. Nella situazione patrimoniale e' consentito comprendere anche i beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, o loro quote, comunque utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa societaria ancorche' intestati ai soci o ad alcuno di essi". Come si legge a pagina 2 del ricorso per cassazione, nell'avviso con cui l'agevolazione e' stata disconosciuta per difetto di presupposti e' stato fatto specifico riferimento al difetto di strumentalita' dei beni de quibus (Sul concetto di strumentalita', o meglio, di uso strumentale dei beni nell'esercizio dell'impresa, si vedano, Cass. 4 aprile 2013, n. 8300, pagina 7 e Cass. 14 novembre 2000, n. 14686). Nel giudizio d'impugnazione dell'avviso, la societa' contribuente, attrice in senso anche sostanziale, aveva l'onere di allegare e dimostrare che tutti i presupposti sussistessero. L'ufficio, come e' incontroverso (v. pagine 2 e 3 del ricorso per cassazione), ha, in primo grado, chiesto il rigetto del ricorso originario e, di fronte alla commissione di secondo grado, chiesto il ricorso dell'appello. Ha cosi' ribadito la legittimita' del proprio atto, basato sul disconoscimento del diritto della controparte per assenza del presupposto della strumentalita'. Ha poi ancora ribadito questo aspetto, espressamente, nel ricorso alla commissione centrale. Cio' stante, quest'ultima, a sua volta, correttamente non ha dato seguito alla eccezione della societa' secondo cui all'ufficio sarebbe stato precluso, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 56, di eccepire l'inesistenza di tale presupposto
3. Il quinto motivo e' infondato. La commissione non ha – come sostengono i ricorrenti – omesso di esaminare il fatto che "la societa' aveva avuto sede nei locali di (XXXXX)" ma ha escluso quel fatto dicendo che la sede era "in (XXXXX)". Per di piu' nella motivazione della sentenza impugnata la localizzazione della sede sociale non e' un fatto decisivo. La commissione ha valorizzato quel fatto solo come elemento ulteriore e secondario rispetto a quelli – essi si' decisivi – della mancanza di prova della strumentalita' da parte della societa' e della dimostrazione documentale della non strumentalita' da parte dell'Agenzia. La non decisivita' del fatto suddetto emerge dal passaggio della motivazione riportato al punto 1 della superiore premessa sui fatti di causa ed e' evidenziato, in modo particolare, dall'avverbio "peraltro" (… l'Agenzia ha "documentalmente provato che gli immobili per cui e' causa (sia quello in (XXXXX) sia quello in (XXXX)), non avevano alcun collegamento con la societa', che peraltro aveva stabilito la propria sede sociale in (XXXXX)").
5. Il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.
10. Ai sensi del testo unico approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti per pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 5000,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi del testo unico approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1-bis, se dovuto.
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