Cassazione, sentenza n. 22504 del 16/10/2020
Sentenza n. 22504 del 16/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22504
- Data
- 16/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni aveva revocato un’agevolazione perché il compendio immobiliare acquistato non era stato alienato entro il termine triennale; la contribuente attribuiva il ritardo anche al mancato tempestivo frazionamento del mutuo da parte della banca. La Cassazione afferma che il beneficio presuppone oggettivamente la cessione nel termine e che la condotta dell’istituto scelto dalla società non integra forza maggiore, difettando inevitabilità e non imputabilità. Dichiarata inoltre inammissibile la censura sulla misura della sanzione perché generica, la Corte rigetta il ricorso.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate dell'Aquila ha notificato alla (XXXXX) srl un avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni per non avere provveduto ad alienare nel termine di legge un compendio immobiliare sito in (XXXXX).
La societa' contribuente ha impugnato il detto avviso.
La CTP di L'Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 212/2013, ha respinto il ricorso.
La societa' contribuente ha impugnato la decisione di primo grado.
La CTR di L'Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 441/4/15, ha rigettato il gravame.
La (XXXXX) srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, la societa' ricorrente lamenta la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa, parte prima, allegata, in relazione al presupposto per la decadenza del beneficio ed alla propria colpevolezza, in quanto la CTR non avrebbe tenuto conto che, dichiarando nell'atto di acquisto del bene la propria volonta' di ritrasferirlo, essa non aveva affermato il falso e che, comunque, sarebbe stata la condotta della banca, che pacificamente non aveva provveduto tempestivamente al frazionamento del mutuo, a causare il ritardo contestato.
Le doglianze sono infondate.
Infatti, la normativa della quale e' chiesta l'applicazione prescrive che l'agevolazione domandata spetti a condizione che l'immobile oggetto di causa sia ceduto entro il termine previsto dalla legge (tre anni).
Tale violazione si e' verificata ed essa rileva a prescindere dalla volonta' di non rispettare l'impegno assunto da parte del contribuente, come si desume dal principio espresso dalla giurisprudenza secondo cui "La non veridicita' della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 75, indipendentemente da ogni indagine circa l'elemento soggettivo del dichiarante, ponendosi non come sanzione, ma quale effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti" (Cass., Sez. L, n. 18719 del 23 settembre 2016).
Neppure puo' darsi rilievo alla condotta dell'istituto di credito.
Infatti, in tema di agevolazioni, la condotta idonea a costituire forza maggiore, tale da rendere il contribuente non responsabile del mancato rispetto delle condizioni alle quali dette agevolazioni sono ricollegate dalla legge, consiste in una situazione di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula, ravvisabile a fronte di impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilita', anche a titolo di colpa, e dall'inevitabilita' ed imprevedibilita' dell'evento (Per un principio simile, applicabile per analogia nella specie, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 28838 dell'8 novembre 2019).
Nel caso in questione, la banca era stata scelta dalla societa' contribuente, la quale deve farsi carico delle conseguenze delle sue scelte imprenditoriali, trattandosi di soggetto specializzato, e, comunque, ben avrebbe potuto reagire tempestivamente per ottenere il menzionato frazionamento con maggiore celerita'.
2. Con il terzo motivo la societa' ricorrente lamenta la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 1, comma 1, sesto periodo della tariffa, parte prima, allegata, in relazione all'individuazione dell'aliquota sanzionatoria.
La doglianza e' inammissibile pe difetto di specificita', non avendo parte ricorrente indicato quale sanzione avrebbe dovuto essere applicata dalla CTR e quale errore essa avrebbe commesso nel suo ragionamento, non risultando dal ricorso l'aliquota che, invece, avrebbe dovuto essere utilizzata.
3. Il ricorso e', quindi, respinto.
Alcuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite, stante la condotta processuale della P.A..
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dell'obbligo, per la societa' ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si e' perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della societa' ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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