Cassazione, sentenza n. 22684 del 19/10/2020

Sentenza n. 22684 del 19/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
22684
Data
19/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’avviso recuperava una maggiore imposta di consumo sull’energia elettrica, contestando l’aggregazione dei consumi propri del produttore con quelli di terzi ai fini dell’esenzione; la società aveva inoltre denunciato il mancato rispetto del termine dilatorio successivo alla verifica. La Cassazione accerta che l’atto fu notificato prima dei sessanta giorni dal verbale di chiusura, senza particolari e documentate ragioni d’urgenza, non identificabili nel solo rischio di prescrizione. Accolto il ricorso incidentale, dichiara assorbite le altre questioni, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario contro l’atto impositivo.

Testo della pronuncia

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Letto il ricorso per cassazione presentato, per un solo motivo, dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 2039/01/14 depositata il 26 novembre 2014, che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato sia l'appello principale di (XXXXX) s.p.a. che l'appello incidentale dell'Agenzia delle Dogane in relazione alla impugnazione dell'avviso di pagamento n. (XXXXX) emesso in data 11 dicembre 2007 dall'Ufficio doganale di (XXXXX) per l'importo di Euro 160.795,12 a titolo di maggiore imposta erariale di consumo per l'energia elettrica (oltre interessi e indennita' di mora) per l'anno 2002, nel presupposto che la (XXXXX) s.p.a., esercente attivita' di produzione di energia elettrica all'interno dello stabilimento petrolchimico di Ravenna, in parte ceduta anche a terzi operanti nel medesimo stabilimento, avesse indebitamente aggregato i consumi di tutti gli operatori, al fine di fruire dell'esenzione di imposta prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 52, per le industrie aventi un consumo mensile superiore a Kwh. 1.200.000;

2. – considerato che la ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento, lamenta la violazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 52, comma 2, lettera o bis), e degli articoli 2697 e segg. c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche' la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che il presupposto di legge per fruire della esenzione fosse costituito dalla unicita' dell'opificio industriale in cui si fossero verificati i consumi, mentre invece la legge non consente il cumulo, a tal fine, dei consumi propri con quelli dei soggetti terzi, acquirenti dell'energia elettrica prodotta da (XXXXX);

3.- letto il controricorso con cui (XXXXX) s.p.a. contrasta il ricorso avverso, chiedendone il rigetto, e contestualmente propone ricorso incidentale per i seguenti due motivi:

3.1- primo motivo: nullita' dell'atto impositivo per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, segnatamente del termine di gg. 60 dal termine delle operazioni di controllo, in violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 12,comma 7,in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1,n. 3;

3.2- secondo motivo: prescrizione della pretesa relativa al periodo da gennaio a novembre 2012, erroneamente non ritenuta sussistente dalla sentenza impugnata, che avrebbe in tal modo erroneamente applicato il Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 57 e l'articolo 2935 c.c.; vizio lamentato in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

5.- letta la memoria scritta depositata da (XXXXX) nonche' la memoria depositata dal Pubblico Ministero, che ha motivatamente chiesto l'accoglimento sia del ricorso principale che di quello incidentale, ritenendoli fondati;

6.- ritenuto preliminarmente che, in applicazione del principio della "ragione piu' liquida" desumibile dagli articoli 24 e 111 Cost. (Cass. Sez. U. 8 maggio 2014 n. 9936; Cass. 18 novembre 2016 n. 23531; Cass. 17 marzo 2015 n. 5264) sia opportuno privilegiare le questioni di piu' agevole soluzione, idonee a definire il giudizio;

7.- ritenuto che il primo motivo del ricorso incidentale sia fondato, in continuita' con le decisioni gia' adottate sul punto da questa Corte, che ha ritenuto viziato da nullita' l'atto impositivo emanato a seguito di accesso, ispezione, verifica fiscale nei locali del contribuente senza l'osservanza del termine a difesa di gg. 60 dal rilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni (Cass. Sez. Unite 29 luglio 2013 n. 18184) salvo l'esistenza di motivi di particolare e documentata urgenza, che non possono consistere, pero', solo nel pericolo di prescrizione della pretesa tributaria (Cass. Sez. V, 24 settembre 2015 n. 18941). Infatti e' documentato in atti che nel caso in esame il verbale di chiusura delle operazioni di verifica fu notificato in data 3 dicembre 2007, e che l'avviso di pagamento impugnato fu notificato ante tempus, in data 17 dicembre 2007;

8.- ritenuto che il vizio della sentenza eccepito da (XXXXX) s.p.a. determini la nullita' non solo della sentenza stessa, ma anche dell'atto impositivo originario, ed assuma percio' carattere preliminare rispetto alle altre questioni proposte, il cui esame pertanto appare superfluo;

9.- ritenuto, pertanto, che la causa possa essere decisa nel merito, senza necessita' di un giudizio di rinvio, in mancanza di ulteriori accertamenti in fatto da effettuare, con l'accoglimento del ricorso originariamente proposto dalla (XXXXX) s.p.a.;

10.- ritenuto, infine, che le spese processuali possano essere compensate fra le parti, in considerazione della astratta fondatezza dei motivi del ricorso principale (Cass. Sez. 5, 20 settembre 2017, n. 21816; conforme Cass. Sez. 5, 10 maggio 2019 n. 12447).

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo nonche' il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario di (XXXXX) s.p.a. e compensa fra le parti le spese processuali.

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