Cassazione, sentenza n. 22907 del 21/10/2020

Sentenza n. 22907 del 21/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
22907
Data
21/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente contestava il recupero dell’imposta di registro ordinaria applicata a un acquisto immobiliare per il quale era stata richiesta l’agevolazione prima casa, negata in ragione delle caratteristiche di lusso dell’immobile. La Cassazione ha ritenuto inammissibile la tardiva censura sul termine previsto dallo Statuto del contribuente e ha confermato la possibilità per il giudice di utilizzare le perizie disponibili, senza essere tenuto a disporre una consulenza tecnica d’ufficio. Le doglianze motivazionali miravano inoltre a una nuova valutazione delle prove; il ricorso è stato integralmente rigettato.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(XXXXX) e (XXXXX), quali genitori della minore (XXXXX), hanno impugnato un avviso di liquidazione di imposte relativo ad un atto di acquisto di immobili, in relazione al quale era stata ottenuta l'agevolazione prima casa limitatamente a due subalterni.

Con il menzionato avviso erano state recuperate la normali Imposte di Registro in luogo di quelle agevolate.

La CTP di Alessandria, con sentenza n. 109/01/11, ha respinto il ricorso.

(XXXXX), divenuta maggiorenne, ha impugnato la decisione di primo grado.

La CTR di Torino, con sentenza n. 83/31/13, ha rigettato il gravame.

(XXXXX) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

L'Agenzia delle Entrate si e' difesa con controricorso.

La Direzione provinciale di (XXXXX) non ha svolto difese.

La sola contribuente ha depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, e l'omessa pronuncia del giudice di appello in quanto quest'ultimo non avrebbe esaminato la sua contestazione concernente il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del termine di 60 giorni entro il quale la parte assoggettata ad una verifica fiscale poteva comunicare osservazioni e richieste.

Per l'esattezza, la citata L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, dispone che "Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza".

Tale termine, nella specie, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato violato.

La doglianza e' inammissibile, poiche' non risulta che sia stata proposta in primo grado.

Neppure puo' accogliersi l'affermazione della ricorrente, secondo la quale l'eccezione in esame sarebbe rilevabile d'ufficio.

Infatti, in termini generali, l'eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello e' vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto altrui ed e'rappresentata da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non puo' esprimersi se manchi l'allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo (Cass., Sez. 2, n. 14515 del 28 maggio 2019; Cass., Sez. 6-5, n. 6391 del 13 marzo 2013).

Nella specie, la circostanza della violazione del menzionato termine non poteva essere rilevata dalla CTP ove non dedotta, con la conseguenza che non veniva in rilievo un profilo rilevabile d'ufficio.

La contribuente non ha neppure indicato nel suo ricorso ove avrebbe rappresentato, in primo grado, la nullita' in questione.

Nella memoria ex articolo 378 c.p.c. (e, quindi, tardivamente) ha genericamente affermato che, nell'atto introduttivo di prime cure, avrebbe contestato la nullita' insanabile dell'avviso notificato per violazione di norme imperative, del principio del contraddittorio e dell'obbligo di cooperazione tra amministrazione e contribuente.

Peraltro, ha omesso di riportare le espressioni utilizzate per richiamare l'infrazione del disposto della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, cosi' non rispettando il principio di specificita' del ricorso.

Inoltre, si osserva che la citata L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 1, stabilisce, che "Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo".

La disposizione concerne, quindi, gli immobili destinati ad un utilizzo economico e non le abitazioni, circostanza che, nel caso in esame, non risulta sia mai stata allegata.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione del Decreto Ministeriale n. 1072 del 1969, articolo 8, poiche' l'Amministrazione finanziaria avrebbe accertato il carattere di bene di lusso dell'immobile oggetto di causa basandosi sulle risultanze della perizia dell'UTE di (XXXXX) e senza considerare che era stata contestata la ricorrenza dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale n. 1072 del 1969, articolo 8, punti F, I, L ed M, e che era stata richiesta una CTU.

La doglianza e' infondata

La CTR non ha fondato la sua valutazione solo sulla perizia dell'UTE che, peraltro, ben avrebbe potuto essere utilizzata dal giudice di appello come prova atipica quale elemento sul quale fondare il proprio convincimento (Cass., Sez. 5, n. 14418 del 25 giugno 2014), ma pure sulle risultanze della prima perizia del geometra (XXXXX).

Pertanto, non sussiste la violazione prospettata dalla ricorrente, in quanto il giudice di appello ha, con una valutazione di merito non sindacabile nella presente sede, ritenuto che la citata perizia (XXXXX) confermasse il contenuto di quella dell'UTE di (XXXXX), non giustificando sua pronuncia alla luce della sola perizia dell'Ufficio.

Quanto alla mancata CTU, si rileva che, nel processo tributario, la consulenza tecnica d'ufficio e' mezzo istruttorio – e non prova vera e propria – sottratto alla disponibilita' delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel cui potere discrezionale rientra la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario, potendo motivare l'eventuale diniego anche implicitamente, con argomentazioni desumibili dal contesto generale e dal quadro probatorio unitariamente considerato (Cass., Sez. 5, n. 25253 del 9 ottobre 2019).

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la carente, illogica ed erronea motivazione in ordine alla ricorrenza dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale n. 1072 del 1969, articolo 8, poiche' la CTR avrebbe errato nell'attribuire ad una perizia redatta in sede tutelare un contenuto di carattere tributario che non possedeva ed avrebbe male interpretato, cosi' da omettere la necessaria motivazione, l'affermazione, contenuta nella prima perizia del geometra (XXXXX), che vi erano "finiture di ottimo pregio quali pavimenti di marmo ed elementi architettonici importanti".

La doglianza e' inammissibile.

In seguito alla riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono piu' ammissibili nel ricorso per cassazione, con riferimento alle sentenze pubblicate (e non, come erroneamente afferma la ricorrente, agli appelli proposti) dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato decreto n. 83 del 2012 (menzionato articolo 54, comma 3), le censure di contraddittorieta' e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, poiche' il sindacato di legittimita' sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullita' della sentenza – di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorieta'" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione puo' essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (fra le molte, Cass., Sez. 3, n. 23940 del 12 ottobre 2017).

Pertanto, sono inammissibili le contestazioni concernenti la carenza, l'illogicita' e l'erroneita' della motivazione della decisione.

Quanto alla dedotta omessa motivazione, si rileva che, in realta', la CTR si e' limitata a valutare il contenuto della prima perizia del geometra (XXXXX), trattandosi di un documento depositato agli atti, per poi utilizzarlo per confermare il contenuto della relazione dell'UTE (XXXXX).

La doglianza della contribuente e', quindi, inammissibile, perche' non affronta la questione del rapporto fra la prima perizia (XXXXX) e quella dell'Ufficio e in quanto tenta semplicemente di ottenere, in sede di legittimita', una nuova interpretazione di un documento (la prima perizia (XXXXX)) differente da quella del giudice di merito e piu' favorevole alla sua tesi difensiva, senza indicare quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati, il che non e', pero', consentito (Cass., Sez. 6-5, n. 29404 del 7 dicembre 2017).

Neppure puo' darsi rilievo alla mancata considerazione, nella sentenza della CTR, della seconda perizia del geometra (XXXXX).

Il giudice del merito fonda la sua decisione altresi' sull'elaborato dell'UTE di (XXXXX) e l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche' la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilita' dei testi e sulla credibilita' di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu' idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).

4. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, con i quali la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 1072 del 1969, articolo 5, dell'articolo 2699 c.c. ed il difetto di motivazione della decisione non devono essere esaminati perche' l'avvenuto rigetto dei primi tre motivi rende irrilevanti le contestazioni concernenti la decisione della CTR in ordine all'applicabilita', nella specie, del Decreto Ministeriale n. 1072 del 1969, articolo 5 ed all'accertamento della superficie dell'immobile.

5. Il ricorso e', quindi, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, il comma 1 quater, dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si e' perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite alla controricorrente, che liquida in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito;

– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.