Cassazione, sentenza n. 23158 del 22/10/2020
Sentenza n. 23158 del 22/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23158
- Data
- 22/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione doganale aveva revocato il trattamento daziario preferenziale applicato a merci dichiarate di origine israeliana, ritenendo irregolare l’attestazione contenuta nella fattura; CTP e CTR avevano invece considerato sufficienti i dati indicati nel documento. La Cassazione giudica la censura non specifica, poiché il ricorso non riproduceva né allegava l’atto impositivo e la documentazione essenziale, e comunque infondata, essendo la valutazione sull’idoneità probatoria della fattura riservata al giudice di merito. Consolidata tale ragione decisoria, le ulteriori doglianze restano assorbite o inammissibili e il ricorso è rigettato.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ("A.D.") ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 166/13/2010 emessa dalla CTP di Genova.
Il Giudice di primo grado, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione proposta dalla contribuente (XXXXX) s.n.c. avverso avviso di rettifica dell'accertamento definitivo con riferimento a bolletta doganale per il pagamento di dazi relativi ad importazione di "barre e profilati e fili di zinco", effettuata in regime preferenziale in quanto dichiarata di origine preferenziale israeliana.
2. Dalla sentenza impugnata, oltre che dagli atti di parte, emerge, circa i fatti di causa, che la contribuente presento' all'Ufficio delle Dogane dichiarazione per l'importazione di "barre e profilati e fili di zinco", dichiarando la merce di origine preferenziale israeliana sulla base dell'attestazione d'origine sostitutiva di certificato EUR 1 contenuta nella documentazione commerciale estera allegata. L detta importazione fu eseguita in attuazione dell'Accordo Euromediterraneo (in particolare protocollo n. 4, articoli 17, 22 e 32), Decisione n. 2/2005 del Consiglio di Associazione U.E.-Israele del 22 dicembre 2005 (in particolare gli articoli 16, 22 e 339), Avviso agli importatori n. 2005/C 20/02 (pubblicato su G.U.U.E. n. C20 del 25 gennaio 2005) e documento TAXUD/1609/05-EN-Add.2 del 2005.
L'A.D., ritenuta l'esistenza di irregolarita' formali nella dichiarazione di origine in oggetto, come detto sostitutiva del certificato EUR 1 in forza del citato "Accordo Euromediterraneo", ed in particolare un "ragionevole dubbio" circa la regolarita' del certificato, attivo' la relativa procedura di cooperazione amministrativa tra Stati, di cui agli articoli 121 e ss. del Reg CEE n. 2 luglio 1993, n. 2454, della Commissione (di seguito, anche: "D.A.C.") recante "talune disposizioni d'applicazione" del Codice Daganale Comunitario (Reg. CEE 12 ottobre 1992 n. 2913, del Consiglio, di seguito anche: "C.D.C.").
L'Amministrazione, non ottenendo risposta dallo Stato estero, nei termini e con le modalita' di cui alla detta procedura, revoco' il beneficio daziario, con conseguente richiesta del dazio dovuto per importazione da "Paesi Terzi", mediante atto impositivo, impugnato dalla contribuente, fondato sulla mancanza nella fattura (emessa dall'esportatore) dell'indicazione del posto di produzione ed in particolare del nome della Citta' e del codice postale previsto dal citato Accordo (CE – Israele).
3. La CTP accolse l'impugnazione in ragione, per quanto ancora rileva ai presenti fini, dell'infondatezza dei dubbi nutriti dall'A.D. circa la dichiarazione di origine della merce (indicando, la fattura dell'esportatore, "espressamente il nome ed il CAP della Citta' sede dell'esportatrice (XXXXX), (XXXXX) oltre al telefono ed al fax" (cosi', letteralmente, la CTP, per come riportato nel controricorso oltre che per quanto evidenziato nella sentenza impugnata).
4. Rigettando l'appello dell'Amministrazione, la CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, confermo' la statuizione di primo grado, ritenendo l'infondatezza dei dubbi nutriti dall'A.D. circa la dichiarazione di origine della merce indicando, la fattura dell'esportatore, "espressamente il nome ed il CAP della Citta' ove ha sede l'esportatrice (XXXXX), (XXXXX) oltre al telefono ed al fax" (cosi', letteralmente, la CTR).
All'esito, la CTR ritenne sostanzialmente assorbite le ulteriori doglianze e le eccezioni ma chiari' che, comunque, trattandosi di merce che avrebbe dovuto essere indicata con codice doganale differente, l'importazione era legittimamente avvenuta anche senza l'applicazione del dazio da "Paesi Terzi" (integrando, cio', ulteriore ragione fondante la statuizione d'appello).
5. Contro la sentenza d'appello l'A.D. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ed il contribuente si difende con controricorso, instando anche per l'inammissibilita' del primo motivo oltre che per il rigetto di tutte le doglianze.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni e nei termini di seguito evidenziati.
2. Con il motivo I di ricorso si deduce "erronea applicazione degli articoli 20, 26 e 27 Reg. CEE n. 2913/1992 (C.D.C.) nonche' dell'Accordo Euromediterraneo del 20711/1995 e successive modifiche e/o integrazioni, pubbl. su GUCE del 21.6.2000, posti a disciplina del trattamento tariffario preferenziale nell'ambito degli scambi commerciali fra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da un lato, e Israele, dall'altro".
Al di la' della formulazione della rubrica oltre che della tecnic utilizzata per la formulazione della censura, in sostanza l'A.D. si duole della motivazione della CTR laddove essa argomenta l'infondatezza dei dubbi nutriti dall'Amministrazione circa la dichiarazione di origine della merce indicando, la fattura dell'esportatore, "espressamente il nome ed il CAP della Citta' ove ha sede l'esportatrice (XXXXX), (XXXXX) oltre al telefono ed al fax" (cosi', letteralmente, la CTR).
2.1. Il motivo, oltre che inammissibile, e' infondato, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.
L'inammissibilita' della doglianza ex articolo 366 c.p.c., nella specie, risiede nel difetto di specificita' (in termini di autosufficienza) in quanto per la sua disamina necessiterebbe della verifica del contenuto dell'atto impositivo oltre che del documento inerente la dichiarazione di origine (nella specie la fattura dell'esportatore) nelle relative parti essenziali a tale scopo, invece non riprodotti nel ricorso oltre che ad esso non allegati (per l'inammissibilita' dovuta a difetto di specificita' del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, per mancata riproduzione del documento, si vedano, ex plurimis: Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).
A quanto innanzi si aggiungono altri profili di inammissibilita' del motivo in esame che, oltre a non contenere il parametro di riferimento della doglianza (in relazione a taluna delle ipotesi di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1), non evidenzia una violazione o falsa applicazione di legge finendo, nella sostanza, con il prospettare un vizio motivazionale, in termini peraltro inammissibili con riferimento al riformulato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in modo comunque tale da sostituire, inammissibilmente, una diversa valutazione degl elementi probatori a quella del giudicante (circa l'idoneita' delle indicazioni di cui alla fattura dell'esportatore a fornire l'indicazione del posto di produzione).
Al di la' degli evidenziati profili di inammissibilita', la doglianza e' comunque infondata.
Lo stesso provvedimento impugnato si fonda sull'assunta idoneita', astratta della fattura (ritenuta dall'A.D. in concreto insussistente), a fornire i dati necessari inerenti l'origine preferenziale (in ragione dell'accordo con Israele) e la CTR, proprio in base alla detta fattura, con valutazione di merito in questa sede non sostituibile, ha ritenuto raggiunta la prova dell'origine preferenziale.
2.2. L'infondatezza della doglianza di cui al motivo I, implicando il passaggio in giudicato della sentenza della CTR con riferimento alla prima delle due rationes fondanti la decisione, implica l'inammissibilita' e comunque l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Con essi, difatti, ci si duole: (motivo II) della violazione dell'articolo 1697 c.c., laddove pero' la CTR ha statuito in ragione della ritenuta accertata rispondenza al vero della documentazione della provenienza preferenziale (doglianza anche inammissibile in ragione della mancata considerazione dell'effettiva ratio decidendi); (motivo III) di error in procedendo/nullita' della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per falsa applicazione del principio di non contestazione, inerente la seconda ragione della decisione; (motivo IV) violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 374 del 1990, articolo 4, e degli articoli 201 C.D.C. 1 199 D.A.C., che pongono in capo al dichiarante/importatore la responsabilita' circa la mancata correttezza delle dichiarazioni riportate nella bolletta, laddove, invece, come detto, la CTR ha ritenuto accertata l'idoneita' della dichiarazione ai fini dell'applicazione del relativo regime preferenziale.
4. In conclusione, il ricorso non e' accolto ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimita', in favore del controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 900,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
L'obbligo di versare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non puo' trovare applicazione, trattandosi di Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, e' esente dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (ex plurimis: Cass. sez. Cass. sez. 6-4, 29/01/2016, n. 1778, Rv. 638714-01; Cass. sez. 6-4, 05/11/2014, n. 23514, Rv. 633209-01; Cass. sez. 3, 14/03/2014, n. 5955, Rv. 630550-01).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimita', in favore del controricorrente, che si liquidano in Euro 900,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e C.N.P.A., come per legge.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

