Cassazione, sentenza n. 2327 del 23/10/2020

Sentenza n. 2327 del 23/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
2327
Data
23/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia verteva su due cartelle comprendenti diversi carichi, alcuni assoggettati allo stralcio automatico dei debiti residui non superiori a mille euro affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2010. La Cassazione ha riferito il limite al singolo carico e, quanto alla residua TARSU, ha confermato la prescrizione quinquennale, precisando che quella maturata dopo la notifica della cartella può essere fatta valere contro l’intimazione di pagamento. Ha dichiarato cessata la materia del contendere per i debiti annullati per legge e rigettato il ricorso nel resto.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(XXXXX) ha proposto ricorso contro due cartelle di pagamento.

Si e' costituita (XXXXX) spa, mentre il Comune di Bacoli e' rimasto contumace.

La CTP di Napoli, con sentenza n. 21883/14/14, ha accolto il ricorso.

(XXXXXX) spa ha proposto appello.

Si e' costituito il solo contribuente.

La CTR di Napoli, con sentenza n. 2256/18/16, ha respinto l'appello.

(XXXXX) spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

1. Preliminarmente si osserva che, in pendenza di giudizio, è stato emanato il Decreto Legge n. 119 del 2018, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l'importo di Euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.

La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perche' l'annullamento e' automatico.

In particolare, il Decreto Legge cit., articolo 4, comma 1, ha stabilito che: "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…". Il Decreto Legge n. 34 del 2019, articolo 16-quater, conv. con modif. in L. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che "Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione".

Per quanto riguarda l'ambito operativo, il medesimo art., successivo comma 4, ha espressamente escluso l'annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA all'importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall'UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna.

Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio:

1) la sorte capitale;

2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;

3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni.

Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione.

Tale limite e' riferito al "singolo carico affidato", sicche' nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a Euro 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille Euro.

Per "carico" si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioe' l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono e' il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella.

Ovviamente l'importo del debito residuo di Euro 1000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018).

2. Pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui:

a) il carico risulta affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010;

b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di Euro 1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi).

3. Alcune delle pretese tributarie oggetto del presente giudizio rientrano, come si evince dalla lettura degli estratti di ruolo allegati al ricorso, per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell'ambito operativo della disposizione sopra riportata.

Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese correlate ai debiti del contribuente annullati ex lege.

Si tratta in particolare dei seguenti crediti:

– credito IRPEF, di complessivi Euro 80,80, relativo alla cartella n. (XXXXX);

– credito per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, di Euro 715,40, relativo alla cartella n. (XXXXX);

– credito per contravvenzioni codice della strada, di complessivi Euro 225,38, relativo alla cartella n. (XXXXX);

– credito IRPEF, di complessivi Euro 65,86, relativo alla cartella n. (XXXXX);

– credito per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, di complessivi Euro 682,94, relativo alla cartella n. (XXXXXXX);

– credito per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, di complessivi Euro 866,38, relativo alla cartella n. (XXXXXXX).

Il giudizio prosegue, invece, con riferimento al solo debito concernente la tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale per totali Euro 2.755,22 relativo alla cartella n. (XXXXX).

4. Con il primo motivo a societa' ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2948 c.c., n. 4, dell'articolo 2946 c.c., e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 78, perche' la CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale.

Preliminarmente, si rileva che l'unico tributo con riferimento al quale non va disposta la cessazione della materia del contendere ed oggetto del presente motivo e' quello relativo allo smaltimento dei rifiuti, pertanto il motivo sara' scrutinato solo in ordine a tale pretesa.

La doglianza va respinta.

Infatti, in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la pretesa tributaria deve essere azionata nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'articolo 2948, n. 4, c.c. (Cass., Sez. 5, n. 24679 del 23 novembre 2011), diversamente da quanto previsto, invece, in tema di tributi erariali quali IRPEF, IRES, IRAP ed IVA (Cass., Sez. 6-5, n. 32308 dell'11 dicembre 2019).

5. Il secondo motivo, con il quale parte ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti perche' la CTR non avrebbe esaminato il credito IRPEF e quello da contravvenzione non deve essere scrutinato, alla luce dell'esito del primo.

6. Con il terzo motivo la societa' ricorrente lamenta la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 18, 19 e 21, perche' la CTR non avrebbe rilevato d'ufficio che l'intimazione non poteva essere considerata atto impugnabile, ove la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata.

La doglianza e' infondata.

Indubbiamente, l'intimazione di pagamento puo' essere impugnata solo per vizi propri e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non puo' essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella.

Peraltro, occorre rilevare che, comunque, l'amministrazione tributaria e' sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione.

Nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben puo' il contribuente contestare l'estinzione della pretesa fiscale opponendo l'intimazione di pagamento.

Nella specie, si e' verificata proprio questa circostanza, con la conseguenza che (XXXXX) era legittimato a ricorrere contro le intimazioni di pagamento in esame.

7. Con il quarto motivo la societa' ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, poiche' la controversia in questione avrebbe dovuto essere instaurata davanti al giudice ordinario, del quale sussisteva la giurisdizione.

La doglianza e' inammissibile, non essendo mai stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio.

Infatti, quando il giudice di primo grado si sia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non e' consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (Cass., Sez. L, n. 6966 del 20 marzo 2013).

8. Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine ai seguenti debiti tributari:

credito IRPEF, di complessivi Euro 80,80, relativo alla cartella n. (XXXXX);

credito per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, di Euro 715,40, relativo alla cartella n. (XXXXX);

credito per contravvenzioni codice della strada, di complessivi Euro 225,38, relativo alla cartella n. (XXXXX);

credito IRPEF, di complessivi Euro 65,86, relativo alla cartella n. (XXXXX);

credito per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, di complessivi Euro 682,94, relativo alla cartella n. (XXXXX);

credito per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, di complessivi Euro 866,38, relativo alla cartella n. (XXXXX).

Il ricorso e', invece, respinto per la restante parte.

9. Alcuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, stante la condotta difensiva delle altre parti, rimaste intimate.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dell'obbligo, per la societa' ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si e' perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai debiti tributari di cui in motivazione;

– rigetta il ricorso per la restante parte;

– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della societa' ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.