Cassazione, sentenza n. 23524 del 27/10/2020

Sentenza n. 23524 del 27/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
23524
Data
27/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva confermato la rettifica della rendita catastale di un opificio industriale, ritenendo regolare la notificazione postale e rilevanti le modifiche apportate agli immobili. La Cassazione afferma che l’amministrazione può notificare direttamente per posta senza relata dell’ufficiale giudiziario, che l’avviso Docfa non è nullo per difetto di sottoscrizione e che il termine annuale per determinare la rendita definitiva non è decadenziale; a dati fattuali invariati, la diversa valutazione tecnica non richiede una motivazione ulteriore. Tutti i motivi della società sono ritenuti infondati e disattesi.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza n. 96/64/13, depositata il 24 maggio 2013, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l'appello dell'Agenzia del Territorio e, in integrale riforma della decisione di prime cure, ha rigettato l'impugnazione proposta da (XXXXX) S.p.a. avverso avviso di accertamento di rettifica della rendita catastale di un opificio industriale (classato in categoria D/1).

Il giudice del gravame ha rilevato che:

– come gia' ritenuto dal giudice del primo grado di giudizio, l'atto impugnato era stato correttamente notificato, – a mezzo del servizio postale, con spedizione in data 28 luglio 2008, e ricezione il successivo 30 luglio 2008, – e risultava sottoscritto "dal responsabile di settore quale funzionario preposto al competente ufficio";

– diversamente, pero', dalle conclusioni cui era pervenuta la gravata sentenza, doveva ritenersi che gli immobili in questione avevano "subito una sostanziale modifica consistente nella nuova sistemazione della palazzina uffici e nella realizzazione, nella palazzina stessa, di due nuove unita' abitative, con conseguenti costi notevolmente diversi e non comparabili con quelli dichiarati con la denuncia del 2003, costi… eccessivamente bassi rispetto alle caratteristiche costruttive e alle dimensioni degli immobili realizzati";

– del pari corretta doveva riguardarsi la valutazione estimativa che era stata operata "con riferimento ai costi di costruzione o ai valori di mercato rilevati" rispetto al biennio 1998/1999.

2. – (XXXXX) S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, dell'articolo 156 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, articolo 3, deducendo, in sintesi, la ricorrente che la notifica dell'avviso di accertamento catastale risultava sprovvista di relata dell'ufficiale giudiziario, cosi' dovendosi qualificare come "radicalmente nulla ed inesistente".

Il secondo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, e del Decreto Legislativo n. 300 del 1999, assumendo la ricorrente che, – in difetto della sottoscrizione da parte del Direttore dell'Agenzia, – l'avviso di accertamento doveva ritenersi nullo.

Col terzo motivo, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c., la nullita' della gravata sentenza conseguendo dall'omessa pronuncia sull'eccezione (riproposta in appello) di difetto di motivazione dell'atto impugnato.

Col quarto motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 701 del 1994, articolo 1, comma 3, avuto riguardo al termine perentorio annuale (ivi previsto) ed alla sua inosservanza da parte dell'avviso di accertamento in contestazione.

Con un quinto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita' della gravata sentenza, – avuto riguardo alla motivazione apparente dalla stessa esposta, – e, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di fatto controverso decisivo, con riferimento, ora, alle difese svolte da essa esponente quanto allo stato degli immobili in questione che, acquisiti da una procedura fallimentare, si presentavano in cattive condizioni, non avevano subito opere edilizie o urbanistiche ed erano stati gia' oggetto di una dichiarazione di variazione catastale (secondo procedura docfa), con rendita divenuta definitiva in quanto non corretta dall'amministrazione.

2. – Tutti i proposti motivi sono destituiti di fondamento e vanno senz'altro disattesi.

3. – In ordine al primo motivo, come si e' anticipato, il giudice del gravame ha rilevato che l'avviso di accertamento era stato notificato a mezzo del servizio postale e, cosi', – per come effettivamente ricevuto dalla parte destinataria, – aveva raggiunto il suo scopo.

Le censure svolte dalla ricorrente non colgono, allora, nel segno posto che plurime, e convergenti, fonti regolative abilitano l'amministrazione finanziaria alla notifica diretta dei propri atti a mezzo del servizio postale (v. la L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 14; il Decreto Legge 14 marzo 1988, n. 70, articolo 11, comma 3, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154; la L. 3 agosto 1999, n. 265, articolo 10, comma 1); e in siffatte evenienze, come in piu' occasioni rimarcato dalla Corte, la ritualita' della notifica (che, per l'appunto, le amministrazioni eseguono direttamente avvalendosi del servizio postale) non presuppone l'intervento dell'ufficiale giudiziario ne' la stesura di una relazione di notificazione ai sensi dell'articolo 148 c.p.c. (v., Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresi', in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; cfr., ancora, Cass., 19 giugno 2009, n. 14327 cui adde Cass., 6 luglio 2010, n. 15948).

4. – Quanto, ora, al secondo motivo, rileva la Corte che, nella fattispecie, viene in considerazione una dichiarazione di variazione (Decreto Legge n. 16 del 1993, articolo 2, conv. in L. n. 75 del 1993) la cui disciplina procedimentale (cd. Docfa) rinviene dal Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 il quale, a sua volta, dispone che "L'ufficio notifica al contribuente le risultanze delle dichiarazioni di cui al comma 1 nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte." (articolo 1, comma 10).

Va, ancora, considerato che, ai sensi della L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 375, "Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura dell'Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile e' sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso."; e la procedura Docfa e' fondata (anche) sulla "redazione automatizzata dei… documenti." ( Decreto Ministeriale n. 701 del 1994, articolo 1, comma 7; v., altresi', il previgente Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, articolo 3, comma 2).

Dell'atto in contestazione non viene, quindi, prescritta la sottoscrizione a pena di nullita' ne', in altro modo, ne e' disciplinata l'imputazione soggettiva secondo i requisiti che, diversamente, sono posti (solo) dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, comma 1 (sottoscrizione del capo dell'ufficio ovvero di altro impiegato della carriera direttiva delegato).

4.1 – In termini piu' generali, la Corte ha in piu' occasioni rimarcato la non essenzialita' ontologica del requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della loro esistenza e validita' (cfr. Cass., 22 novembre 2004, n. 21954; Cass., 5 maggio 2000, n. 5684; Cass., 24 settembre 1997, n. 9394); cio' in quanto l'evoluzione giurisprudenziale in materia, nel completare un processo di svalorizzazione della sottoscrizione autografa come dichiarazione della provenienza dell'atto dalla persona del titolare dell'organo, e come prova scritta di tale provenienza, ha rilevato che "l'atto amministrativo esiste come atto di un certo tipo se esso proviene dall'organo oggettivamente inteso e reca contrassegni che impegnano la responsabilita' della persona titolare dell'organo" (cosi' Cass., 6 luglio 2012, n. 11458; v., altresi', Cass., 10 giugno 2009, n. 13375 e, con riferimento alla cartella esattoriale, Cass., 5 dicembre 2014, n. 25773; Cass., 27 luglio 2012, n. 13461).

La L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 21 septies (nullita' del provvedimento), a sua volta, cosi' dispone: "E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che e' viziato da difetto assoluto di attribuzione, che e' stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonche' negli altri casi espressamente previsti dalla legge.".

A fronte, pertanto, di un principio generale che postula, – con riferimento all'atto amministrativo e, per quel che qui interessa, all'atto tributario, – la rilevanza (solo) delle nullita' testuali (sul principio di tassativita' delle nullita' cfr., ex plurimis, Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492; Cass., 9 novembre 2015, n. 22810; v., altresi', Corte Cost., 21 aprile 2000, n. 117), la nullita' dell'avviso di accertamento catastale, per difetto di sottoscrizione, non e' conseguenza prevista dalla legge (a differenza di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42; v., in tema di avviso di accertamento catastale, Cass., 7 marzo 2019, n. 6633; v., altresi', quanto alla sottoscrizione del ruolo, Cass., 18 maggio 2018, n. 12243; Cass., 14 novembre 2014, n. 24322; e, quanto alla sottoscrizione della cartella esattoriale, Cass., 27 febbraio 2009, n. 4757 cui adde, ex plurimis, Cass., 7 settembre 2018, n. 21844).

5. – In ordine al terzo motivo, – rispetto al quale si pone (solo) l'esigenza di una correzione della motivazione della gravata sentenza, cui non e' di ostacolo il denunciato error in procedendo, in quanto il dispositivo e' conforme a diritto (articolo 384 c.p.c., comma 4), e la correzione (anch'essa solo in diritto) non implica valutazioni di fatto (v., ex plurimis, Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962), – premette la Corte che, nella fattispecie, viene in considerazione un avviso di accertamento emesso in esito allo svolgimento della procedura cd. Docfa, e senz'alcuna immutazione dei dati fattuali esposti dalla parte nella presentata dichiarazione di variazione (immutazione che, difatti, nemmeno la ricorrente prospetta).

5.1 – Con riferimento all'atto di classamento adottato in esito alla procedura in questione, – connotata, come si e' rilevato, da una "struttura fortemente partecipativa", – la Corte ha statuito che l'obbligo di motivazione "deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio… e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, si' da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie"; ed ha, in particolare, rimarcato che, laddove viene in rilievo quale presupposto, e fondamento (motivazionale), dell'avviso di classamento, – la stima diretta dell'unita' immobiliare (R.Decreto Legge n. 652 del 1939, articolo 10; Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articoli 8 e 30) esplicita "un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini, non gia' della legittimita' ma, della attendibilita' concreta del giudizio cennato, e, in sede contenziosa della verifica della bonta' delle ragioni oggetto della pretesa (v., ex plurimis, Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319).

La Corte ha, quindi, precisato che gli indicati termini di riscontro dell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante, – ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, – qualora incentrata sugli "elementi di fatto" di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastale (cosi' come nella fattispecie) consegua "da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni" (v. Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237).

6. – Secondo un univoco, e consolidato, indirizzo interpretativo della Corte, l'evocato termine (di 12 mesi), – diversamente da quanto assume la ricorrente col quarto motivo, – non ha natura perentoria (e, dunque, decadenziale).

Si e', cosi', rilevato che "In tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all'ufficio dal Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, articolo 1, comma 3, per la "determinazione della rendita catastale definitiva" a seguito della procedura cd. DOCFA, non e' stabilito a pena di decadenza, tenuto conto non solo della mancanza di una specifica previsione in tal senso, ma anche dell'incompatibilita' di un limite temporale con la disciplina legislativa della materia, sicche', ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 56, a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvedera' alla determinazione di quella definitiva." (cfr. Cass., 21 luglio 2006, n. 16824 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 19 marzo 2014, n. 6411).

7. – Il quinto motivo va, innanzitutto, ricondotto alla riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (posto che la gravata sentenza e' stata pubblicata in data 24 maggio 2013; Decreto Legge n. 83 del 2012, cit., articolo 54, comma 3).

7.1 – Come statuito dalla Corte, detta riformulazione "deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimita' sulla motivazione; pertanto, e' denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in se', purche' il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza " della motivazione."; e si e', in particolare, rilevato che la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), cosi' che lo stesso omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se', il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche' la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).

Laddove deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perche' consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talche' essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicita' del ragionamento del giudice; e "Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente e'… quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purche' il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullita' della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009)." (cosi' Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresi', Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).

7.2 – Il giudice del gravame, come si e' anticipato, ha rilevato che gli immobili oggetto della dichiarazione di variazione avevano "subito una sostanziale modifica consistente nella nuova sistemazione della palazzina uffici e nella realizzazione, nella palazzina stessa, di due nuove unita' abitative, con conseguenti costi notevolmente diversi e non comparabili con quelli dichiarati con la denuncia del 2003, costi… eccessivamente bassi rispetto alle caratteristiche costruttive e alle dimensioni degli immobili realizzati"; e che la valutazione estimativa era stata operata "con riferimento ai costi di costruzione o ai valori di mercato rilevati" rispetto al biennio 1998/1999.

La sia pur sintetica motivazione del giudice del gravame da', allora, conto di tutti i criteri di valutazione nella fattispecie rilevanti (v. il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 28), e dei relativi presupposti (in quanto conseguenti alla stessa dichiarazione di variazione catastale), e, per vero, – negli accertamenti che ne costituiscono il presupposto fondante ("sostanziale modifica consistente nella nuova sistemazione della palazzina uffici e nella realizzazione, nella palazzina stessa, di due nuove unita' abitative"), – nemmeno viene specificamente censurata dalla ricorrente che, – giustappunto senza confrontarsi con detti accertamenti, – ripropone le allegazioni in fatto svolte nei gradi di merito.

Il motivo di ricorso finisce, allora, per devolvere alla Corte un riesame del merito della lite contestata che non e' consentito nella sede di legittimita', risolvendosi nella (mera) riproposizione di allegazioni difensive il cui carattere decisivo nemmeno viene specificamente illustrato con riferimento agli accertamenti posti a fondamento della gravata sentenza.

8. – Le spese del giudizio di legittimita', liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresi', i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimita' liquidate in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

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