Cassazione, sentenza n. 23529 del 27/10/2020
Sentenza n. 23529 del 27/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23529
- Data
- 27/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’amministrazione contestava l’annullamento di un invito al pagamento del contributo unificato dovuto per motivi aggiunti proposti davanti al TAR, sostenendo che fossero stati introdotti un nuovo atto e ulteriori censure. La Cassazione accerta che la CTR aveva ritenuto mancanti il ricorso originario e la memoria aggiuntiva, sebbene la loro produzione risultasse dalla sentenza di primo grado: l’omesso esame riguardava quindi documenti decisivi e discussi tra le parti. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
(XXXXX) impugnava l'invito al pagamento n. (XXXXX) del (XXXXX) per omesso versamento del contributo unificato di Euro 6000,00 richiesto per il deposito di motivi aggiunti, nell'ambito del ricorso giurisdizionale n. 13/2016 proposto davanti al T.A.R. dell'Abruzzo. La societa' deduceva l'insussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo, in presenza di deposito di motivi aggiunti, perche' non costituivano domanda nuova, ne' comportavano un ampliamento del tema decisionale, atteso che che non solo si trattava di un atto non autonomamente impugnabile, ma anche perche' con essi si era limitata a riprodurre le identiche censure e le medesime conclusioni gia' avanzate nel ricorso originario.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, con sentenza n. 772/1/17, accoglieva il ricorso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Tribunale Amministravo Regionale per l'Abruzzo sez. di Pescara proponevano appello innanzi alla Commissione Tribunale Regionale dell'Abruzzo che, con sentenza n. 988/7/18, respingeva il gravame. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Tribunale Amministravo Regionale per l'Abruzzo sez. di Pescara ricorrono per la cassazione della sentenza svolgendo due motivi.
(XXXXX) Consorzio (XXXXX) non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia "mancato esame di un documento che ha determinato l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia", ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Commissione Tributaria Regionale sarebbe pervenuta alla decisione di respingere il gravame, ignorando completamente due documenti (ricorso introduttivo innanzi al T.A.R. sez. Pescara e successiva memoria per motivi aggiunti depositata dal Consorzio), ritualmente prodotti in atti e oggetto di discussione tra le parti, decisivi ai fini del giudizio, documenti che se fossero stati presi in considerazione avrebbero senza dubbio dato luogo ad una decisione diversa. I predetti documenti sarebbero stati prodotti in giudizio in primo grado dalla contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara e sarebbero presenti nel fascicolo di prime cure. Della loro esistenza ne avrebbe dato atto anche la Commissione Tributaria Provinciale.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, commi 6 bis e 6 bis 1 e dell'articolo 117 Cost., comma 1, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici di appello, alla luce della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, avrebbero dovuto ritenere che, dal momento che la societa' (XXXXX) aveva impugnato con i motivi aggiunti un atto diverso da quelli oggetto di contestazione con il ricorso principale, formulando profili di censura ulteriori rispetto a quelli originari, aveva introdotto in giudizio una domanda nuova, ampliando il tema decisionale e, conseguentemente, era assoggettata all'obbligo del versamento del contributo unificato. La domanda dovrebbe essere considerata "nuova" tutte la volte in cui si impugna un nuovo provvedimento, e cio' a prescindere dall'identita' o meno delle censure avanzate nei rispettivi atti demolitori. Il ricorso per motivi aggiunti avrebbe determinato un ampliamento del tema decisionale non solo perche' sarebbe stato impugnato un atto nuovo e diverso rispetto a quelli originari, ma anche perche' sarebbero stati eccepiti e dedotti vizi nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente prospettati.
3. Il primo motivo di ricorso e' fondato.
Dall'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento del secondo, le cui censure potranno essere riproposte al giudice del merito in sede di rinvio.
I ricorrenti denunciano l'omesso esame di documenti con conseguente omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la Commissione Tributaria Regionale avrebbe affermato l'inesistenza nel giudizio di primo e secondo grado degli atti del processo celebratosi dinanzi al T.A.R. Abruzzo, Sezione di Pescara, in particolare il ricorso introduttivo e la successiva memoria per motivi aggiunti depositata dal Consorzio, cosi' omettendo di pronunciarsi sulle domande prospettate con l'atto di appello.
I giudici di appello hanno, infatti, concluso che, in ragione della omessa produzione, non e' stato possibile: "espletare la necessaria verifica di fondatezza sia della pretesa avanzata con la richiesta di pagamento del maggior contributo unificato che del motivo di impugnazione, ovvero di accertare se con quella memoria la parte si era limitata a contestare la griglia di valutazione prodotta dal Comune di Vasto, come peraltro ha sostenuto il giudice di prime cure, o se invece ne aveva chiesto l'annullamento oppure ancora, se la argomentazioni svolte dal Consorzio nella memoria per motivi aggiunti, con riferimento a tale "griglia" integravano quel considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia che secondo la sopra citata sentenza della Corte di giustizia legittima la richiesta di pagamento di un ulteriore contributo unificato".
I ricorrenti deducono che tali atti sono stati, invece, depositati nel giudizio di primo grado dalla societa' contribuente, dando atto nel ricorso per cassazione (in ossequio al principio di autosufficienza) del luogo di produzione degli stessi.
La circostanza e', comunque, provata leggendo la motivazione della sentenza di primo grado – il cui contenuto e' stato riportato in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza – ed, in particolare, nella parte in cui si legge: " Nel caso in esame nulla di tutto cio' e' possibile evincere data lettura dell'atto introduttivo e poi dell'altro, successivo, per il quale si e' chiesto un nuovo pagamento" (v. pag. 7 del ricorso).
Ne consegue che, nella specie, sussiste il predicato vizio motivazionale della sentenza impugnata, in quanto il mancato esame dei suindicati elementi probatori, contrastanti con quanto posto a fondamento della pronuncia, costituisce l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti, tenuto conto che l'esame di tali documenti avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 16703 del 2018). I giudici di appello hanno omesso di esaminare la vicenda processuale, come prospettata dalle parti, espressamente concludendo che ogni valutazione era ostacolata dalla mancata produzione documentale di copia degli atti del giudizio celebratosi dinanzi al TAR.
4. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'. Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).
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