Cassazione, sentenza n. 23678 del 28/10/2020

Sentenza n. 23678 del 28/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
23678
Data
28/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite concerne l’ICI dovuta dal concessionario di un impianto sportivo comunale e la possibile esenzione per l’attività sportiva dilettantistica. La Cassazione conferma la soggettività passiva del concessionario anche per beni del patrimonio indisponibile, ma precisa che l’esenzione richiede congiuntamente la natura non commerciale dell’ente e lo svolgimento non commerciale dell’attività nell’immobile, circostanze da provare in concreto. Poiché la CTR aveva valorizzato soltanto la categoria catastale D/6, la sentenza è cassata con rinvio per verificare i requisiti dell’esenzione.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
L' (XXXXX) proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 emesso da Roma Capitale in relazione all'impianto sportivo comunale dato in concessione alla societa' deducendo il difetto di soggettivita' passiva e la carenza di motivazione.

La Commissione Provinciale di Roma con sentenza dell'11.11.2015 respingeva il ricorso.

Proposto appello, la CTR del Lazio con sentenza in data 20.7.2017 rigettava l'appello ritenendo che la soggettivita' passiva spettasse al concessionario anche nel caso di beni patrimoniali ed inoltre che l'immobile de quo, censito nella categoria D6, e' soggetto al pagamento dell'ICI.

Avverso detta pronuncia la societa' contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso Roma Capitale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso rubricato "In relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3: illegittimita' della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 3: assoluto difetto di soggettivita' passiva ai fini ICI in capo all' (XXXXX)" parte ricorrente assumeva l'illegittimita' della sentenza impugnata per aver interpretato estensivamente la norma citata cosi' da includere tra i soggetti passivi ICI anche il concessionario di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato "In relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3: illegittimita' della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, lettera i: applicabilita' al caso di specie all' (XXXXX) dell'esenzione stabilita in favore di soggetti che svolgono esclusivamente attivita' ricreative e sportive" parte ricorrente deduceva l'erroneita' della sentenza impugnata laddove aveva escluso l'esenzione dall'ICI pur non svolgendo l'associazione attivita' a fini di lucro.

Il primo motivo di ricorso e' infondato.

Va premesso che il concessionario di un bene demaniale e' sempre soggetto passivo dell'Ici, stante la chiara previsione contenuta nel Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 3, comma 2. Questo e' il principio confermato dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. Sez. 5, n. 9429/2019) secondo cui la previsione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 3, comma 2, in base alla quale, dal 2001, soggetto passivo dell'Ici e' il concessionario su aree demaniali consente di affermare che il concessionario su aree demaniali e' soggetto passivo del tributo da un punto di vista formale, senza necessita' di accertare il contenuto del rapporto concessorio, vale a dire se lo stesso ha effetti reali (con la conseguente nascita in capo al concessionario di un diritto di superficie) ovvero solo effetti obbligatori.

La questione e' stata piu' volte affrontata dalla Corte la quale ha altresi' operato una distinzione a seconda che la concessione riguardi beni demaniali o beni patrimoniali indisponibili. Come noto i primi sono definiti dall'articolo 822 e ss. c.c., i quali individuano in modo preciso le tipologie di beni e la necessita' che gli stessi appartengano allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali, mentre i secondi sono definiti dall'articolo 826 c.c. e, a differenza dei beni demaniali, sono beni che possono appartenere anche ad altri enti pubblici. Determinante e' poi la loro destinazione a finalita' di pubblico interesse. Nel caso di beni demaniali, la Corte ha evidenziato che, in ogni caso, a prescindere dal contenuto intrinseco del rapporto concessorio, il soggetto passivo e' per legge il concessionario.

L'inclusione dei concessionari demaniali nella platea dei contribuenti tenuti al pagamento dell'Ici, che in passato ha sollevato dubbi stante la effettiva condizione giuridica di detti soggetti, per i quali non dovrebbero ricorrere i presupposti previsti dalla legge per soggiacere alla imposizione fiscale in questione, trova fondamento nel potere di fatto sulla cosa da cui scaturiscono attivita' e comportamenti del possessore del tutto analoghe e assimilabili a quelle solitamente poste in essere nell'esercizio del diritto di proprieta'.

Va a riguardo rilevato che sia i beni demaniali che quelli del patrimonio indisponibile appartengono alla categoria generale dei beni pubblici ovvero quel complesso di beni appartenenti, a qualsiasi titolo, allo Stato o ad un altro ente pubblico, siano essi destinati direttamente al servizio della collettivita' mediante l'uso immediato, oppure siano diretti a procurare i mezzi da impiegare nell'approntamento dei servizi di pubblica utilita' e non sussistendo tra le due categorie una sostanziale differenza quanto alla funzione esercitata.

Pertanto, sussistendo anche nel caso di concessione di beni del patrimonio indisponibile l'eadem ratio che ha giustificato la soggettivita' passiva del concessionario di beni demaniali ai fini ICI, puo' ritenersi anche in tal caso la soggettivita' passiva del concessionario sulla base di un'interpretazione estensiva del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 3, come modificato.

Il secondo motivo e' fondato.

L'esenzione di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, lettera i), e' prevista per la associazioni sportive dilettantistiche qualora sussistano due condizioni cumulative ovvero il requisito soggettivo, e cioe' la natura non commerciale dell'ente, ed il requisito oggettivo, e cioe' che l'attivita' svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dal citato articolo 7 (Cass. civ. sez. V n. 13966/2016, cit.).

Non rileva quindi, al fine di ritenere la sussistenza del requisito oggettivo, la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attivita' (Cass. sez. V, n. 24500/2009).

Per giurisprudenza costante di questa Corte, il requisito oggettivo ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 7 e' che l'attivita' cui l'immobile e' destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalita' di un'attivita' commerciale ed ancora che "il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attivita' cui l'immobile e' destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalita' di un'attivita' commerciale"(Cass. civ. sez. V 10754/2017; Cass. civ. sez. V n. 5041/2015; Cass. civ. sez. V n. 6711/2015).

Inoltre deve tenersi conto della decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, che nel valutare se il Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera i), in tema di esenzione ICI, nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione, ha precisato che anche un ente senza fine di lucro puo' svolgere attivita' economica, cioe' offrire beni o servizi sul mercato.

La Commissione ha osservato che anche laddove un'attivita' abbia una finalita' sociale, questa non basta da sola a escluderne la classificazione di attivita' economica. E' necessario, quindi, al fine dell'esclusione del carattere economico dell'attivita', che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico.

Nella specie la CTR ha escluso l'esenzione di cui sopra in ragione dell'inclusione del bene nella categoria D/6 senza conferire rilievo al tipo di attivita' svolta nell'impianto sportivo senza nulla argomentare in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'esenzione.

In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione.

Alla stessa demanda altresi' la regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, cui rinvia anche per la disciplina delle spese di lite.

Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

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