Cassazione, sentenza n. 23875 del 29/10/2020

Sentenza n. 23875 del 29/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
23875
Data
29/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Le amministrazioni ricorrenti contestavano la decisione di merito che aveva riconosciuto a una ONLUS l’esenzione dal contributo unificato per un ricorso amministrativo, estendendo il beneficio previsto in materia di bollo. La Cassazione ha affermato che le agevolazioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente e che gli “atti” esenti per le ONLUS non comprendono quelli processuali; il contributo unificato costituisce inoltre un autonomo prelievo erariale per le spese giudiziarie. Il ricorso è stato accolto, la sentenza cassata e la domanda originaria della contribuente rigettata nel merito.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 10 novembre 2015 n. 4809/24/2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale di Milano rigettava l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nei confronti della " (XXXXX) – O.N.L.U.S." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 29 ottobre 2014 n. 11832/41/2014, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello rilevava che: a) il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un invito al pagamento del contributo unificato per l'importo complessivo di Euro 600,00 in relazione a ricorso proposto nell'anno 2012; b) la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente sul rilievo che le O.N.L.U.S. beneficerebbero dell'esenzione dal contributo unificato, in virtu' di un'interpretazione estensiva dell'articolo 27-bis della tabella allegato "B" al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado, sul presupposto che il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 10 avesse confermato per gli atti giudiziari delle O.N. L.U.S. l'esenzione prevista per l'imposta di bollo.

2. Avverso la sentenza di appello, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia proponevano ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 12 gennaio 2016 ed affidato ad un unico motivo; la " (XXXXX) "O.N.L.U.S." si costituiva con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo, i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 10 nonche' dell'articolo 27-bis della tabella – allegato "B" al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, articolo 17 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l'esenzione dall'imposta di bollo di cui le O.N. L.U.S. beneficiavano sia stata sostituita dall'esenzione dal contributo unificato in virtu' del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 10.

2. I ricorrenti denunciano violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 10 in combinato disposto con l'articolo 27-bis della tabella – allegato "B" al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, facendo rilevare che nessuna disposizione del Testo Unico sulle spese di giustizia contempla esenzioni di carattere soggettivo a favore delle O.N.L.U.S. ed evidenziando che il citato articolo 27-bis non e' univoco nel senso di far ritener che gli atti ivi menzionati siano necessariamente quelli di natura giurisdizionale.

3. Il motivo e' fondato sulla base dell'orientamento gia' espresso da questa Corte – e al quale il collegio intende dare continuita' – secondo cui: "Il termine "atti" di cui all'articolo 27-bis della tabella B allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il quale prevede specifiche esenzioni dall'imposta di bollo in favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) ed ha riguardo ad "atti, documenti, istanze, contratti", deve essere interpretato riduttivamente, con riferimento cioe' ai soli atti amministrativi e non anche a quelli processuali (nella specie, ricorsi presentati al T.A.R.)" (Cass., Sez. 5, 20 settembre 2013, n. 21522; Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2016, n. 27331; Cass., Sez. 6, 5 giugno 2018, n. 14332).

4. Questo orientamento si muove nel quadro della costantemente affermata necessita' di far ricorso ad una interpretazione restrittiva, con esclusione del ricorso all'analogia, nelle fattispecie relative al riconoscimento di agevolazioni tributarie, come ad esempio si e' espressa la Corte in altra situazione relativa sempre alle O.N.L.U.S.: "In materia di ONLUS, il Decreto Legislativo n. 460 del 1997, articolo 10, comma 5, deve essere interpretato restrittivamente, trattandosi di previsione relativa ad agevolazioni tributarie, sicche' le "attivita' direttamente connesse a quelle istituzionali", a cui fa riferimento, vanno identificate con le sole attivita' oggettivamente e strumentalmente funzionali al migliore e piu' efficace espletamento di quelle istituzionali, con il cui fine solidaristico puo' essere compatibile la previsione di un corrispettivo, purche' non emerga, in tal modo, il perseguimento di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili" (Cass., Sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18396).

5. La controricorrente sviluppa una argomentazione che non allontana l'eccezione dall'area dell'imposta di bollo, in quanto sostiene che il contributo unificato altro non sarebbe che l'imposta di bollo, dapprima necessaria nel processo, in altre forme.

Tuttavia, si tratta di una prospettiva esegetica che non coglie la "realta'" del contributo unificato. Quest'ultimo nasce da un'esigenza di semplificazione volta ad istituire una "entrata tributaria erariale" diretta a sostituire non solo tributi erariali gravanti anch'essi su procedimenti giurisdizionali, quali l'imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, ma anche i diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, ed e' espressamente configurata come prelievo coattivo volto al finanziamento delle "spese degli atti giudiziari" (Corte Cost., 11 febbraio 2005, n. 73; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2011, n. 9840; Cass., Sez. Un., 17 aprile 2012, n. 5994). Situazione che gia' di per se' esclude quella sostanziale sinonimia tra contributo unificato ed imposta di bollo alla quale sembra pensare la parte controricorrente.

6. Ma vi e' altro ancora di cui tener conto. Invero, la previsione del contributo non comporta "alcuna discriminazione ai danni dei soggetti che decidano di far valere le proprie ragioni tramite l'associazione di categoria, in quanto essi non verrebbero a essere gravati di maggiori oneri economici" (Corte Cost., 26 maggio 2015, n. 91) ed in quanto "tale contributo e' imposto indistintamente, quanto alla sua forma e al suo importo, nei confronti di tutti gli amministrati che intendano proporre ricorso avverso una decisione adottata dalle amministrazioni aggiudicatrici": il sistema "non crea una discriminazione tra gli operatori che esercitano nel medesimo settore di attivita'" (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2015, causa C-61/14, punto 62-63).

7. Inoltre, si deve considerare che la ratio delle esenzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 10 e' orientata ad "un criterio di meritevolezza, in funzione di finalita' di solidarieta' sociale, connesse alla protezione di diritti strettamente personali" e che, d'altra parte, una eventuale esenzione dal contributo unificato, in ragione della sola qualita' del soggetto che agisce in giudizio, risulterebbe "distonica rispetto alla tecnica utilizzata dal legislatore nella previsione delle ipotesi di esenzione, la quale procede attraverso l'individuazione dell'oggetto dei giudizi nei quali gli atti sono posti in essere, in base al criterio della particolare meritevolezza delle situazioni soggettive" (Corte Cost., 26 maggio 2015, n. 91).

8. Ne' si puo' pensare che possa essere irrilevante il fatto che, "sebbene la parte ricorrente abbia l'obbligo di anticipare il contributo unificato all'atto di proposizione del proprio ricorso giurisdizionale avverso una decisione in materia di appalti pubblici, la parte soccombente e' tenuta, in linea di principio, a rimborsare i tributi giudiziari anticipati dalla parte che risulta vincitrice" (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2015, causa C61/14, punto 65): e cio' vale come regola generale riferita a qualsiasi controversia.

Anzi in proposito questa Corte ha stabilito che: "Il contributo unificato atti giudiziari costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicche', anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta" (Cass., sez. 6, 23 settembre 2015, n. 18828 – nello stesso senso: Cass.,. Sez. 6, 20 giugno 2017, n. 15320; Cass., Sez. 1", 10 luglio 2019, n. 18529).

9. Infine, il contributo unificato non contrasta, sotto il profilo del diritto Europeo, con il "principio di equivalenza", in quanto tale principio non reclama che sussista "l'equivalenza delle norme processuali nazionali applicabili a contenziosi di diversa natura, quali il contenzioso civile, da un lato, e quello amministrativo, dall'altro, o a contenziosi che ricadono in due differenti settori del diritto", bensi' "implica un pari trattamento dei ricorsi fondati su una violazione del diritto nazionale e di quelli, simili, fondati su una violazione del diritto dell'Unione" Europea (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2015, causa C-61/14, punto 67).

Sicche', secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia: "L'articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, nonche' i principi di equivalenza e di effettivita' devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all'atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi" (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2015, causa C-61/14, principio n. 1).

10. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata: ricorrendone le condizioni, la causa puo' essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

11. La particolarita' della controversia e dei soggetti coinvolti, l'andamento della causa nelle fasi di merito e il consolidamento in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dell'intero giudizio.

Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

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