Cassazione, sentenza n. 27775 del 04/12/2020
Sentenza n. 27775 del 04/12/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 27775
- Data
- 04/12/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva chiesto la revocazione di due sentenze regionali, sostenendo di avere successivamente appreso l’esistenza di errori nella notificazione degli appelli; la CTR aveva escluso che la questione integrasse un errore revocatorio. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché formulato mediante doglianze confuse e prive della necessaria riconducibilità agli specifici vizi previsti per il giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva confutato la decisiva distinzione tra errore di fatto revocatorio e violazione processuale denunciabile con ricorso per cassazione.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
La (XXXXX) s.r.l. proponeva ricorso per revocazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 64, nei confronti delle sentenze della CTR del Lazio n. 790/14/14 e 791/14/14, rilevando di essere venuta a conoscenza di errori nella notifica degli atti di appello
La CTR del Lazio con sentenza in data 25.7.2016 dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione ritenendo che l'asserito difetto di notifica degli atti di appello non integrasse un errore revocatorio che si sostanzia nella errata percezione di un fatto bensi' un errore di diritto censurabile ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 o 5.
Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo la societa' contribuente. Le parti intimate non si costituivano.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va ritenuta preliminarmente l'inammissibilita' del ricorso per difetto di specificita'. Ed invero l'atto si risolve nella confusa rievocazione dei fatti processuali e nella prospettazione di una promiscua pluralita' di doglianze, peraltro gia' articolate nelle fasi antecedenti del procedimento, senza la formulazione di censure specificamente riconducibili ad alcuna delle tassative ragioni di impugnazione per cassazione previste dall'articolo 360 c.p.c., comma 1. A riguardo questa Corte ha infatti gia' avuto modo di chiarire (vedi tra le altre Cass. n. 19959/14; n. 11603/18) che il giudizio di cassazione e' un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassativita' e della specificita' ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'articolo 360 c.p.c., sicche' e' inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo – o come nella specie, senza alcuna articolazione di motivi – sotto una molteplicita' di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito.
Vi e' poi un'ulteriore ragione di inammissibilita', dal momento che fanno qui difetto la stessa individuazione e la relativa censura alla ratio decisoria della ctr la quale, richiamando Cass. n. ord. 1/2016 (a sua volta richiamante Cass. n. 17110/10), ha ritenuto inammissibile la revocazione per l'assenza di una "espressa" (erronea) supposizione di sussistenza o insussistenza della notificazione degli atti di appello, essendo tale supposizione rimasta "implicita" nell'accoglimento nel merito degli appelli stessi; con conseguente rimedio non gia' nella revocazione ma nel ricorso per cassazione per violazione della legge processuale (mancata integrazione del contraddittorio). Ebbene, a fronte di questa ratio, la societa' ricorrente si limita a dire che "a parere dello scrivente la mancata verifica della regolarita' della notificazione integra errore di fatto ricorribile ex articolo 395.4" (ric. 10), che altro non e' se non una ripetizione mera della tesi originaria, non gia' la confutazione logica e giuridica della ratio indicata.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione delle parti intimate. Deve peraltro darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, articolo 1 bis, se dovuto.
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