Cassazione, sentenza n. 28730 del 17/12/2020

Sentenza n. 28730 del 17/12/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
28730
Data
17/12/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli avvisi determinavano i redditi di una società priva di dichiarazioni sulla base dei documenti rinvenuti, ritenendola solo formalmente estera ma dotata di sede effettiva in Italia; per operazioni “estero su estero” erano inoltre applicate sanzioni formali IVA. La CTR aveva confermato gli atti, reputando regolari le notifiche, generica l’eccezione di decadenza e non provata l’ubicazione effettiva all’estero. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché le censure, generiche e non confrontate con le ragioni della sentenza d’appello, riproducevano sostanzialmente l’atto di appello.

Testo della pronuncia

(—) nella sua qualita' di rappresentante di (—) impugnava due avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, per gli anni di imposta 2001 e 2002, emessi sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto a seguito di accesso, con i quali venivano calcolati i redditi della societa' che non aveva presentato dichiarazioni fiscali, sulla base della documentazione rinvenuta; ai fini dell'IVA, mancando il requisito della territorialita' delle operazioni accertate, perche' concluse "estero su estero", venivano contestate le sanzioni formali.

Il controllo traeva origine da un procedimento penale diretto ad accertare fatti di corruzione internazionale nell'ambito del Programma (—) che consentiva all'Iraq di vendere petrolio verso il corrispettivo di generi alimentari e di altri beni necessari alla popolazione civile, anzicche' denaro.

Dalle indagini internazionali svolte dall'Onu era emerso che il Governo iracheno non individuava gli acquirenti del petrolio secondo criteri di mercato, ma designava referenti nei vari paesi cui "assegnare" una quota del greggio ammesso all'esportazione. I referenti individuavano e segnalavano al Governo Iracheno le societa' interessate ad acquistare il petrolio; queste ultime erano tenute a versare somme di denaro ai funzionari iracheni in violazione dei divieti disposti dalle nazioni Unite. Le raffinerie di petrolio, destinatarie finali del greggio, interponevano tra esse e le societa' acquirenti del petrolio un intermediario consapevole del ruolo svolto in tale contesto. Le raffinerie acquistavano le partite di petrolio direttamente dall'intermediario al quale versavano una somma di denaro comprensiva, oltre del costo del petrolio, delle tangenti destinate ai funzionari iracheni e del compenso per l'intermediario.

La Guardia di finanza aveva accertato che la (—) fungeva da intermediaria tra le societa' acquirenti il greggio iracheno e le aziende effettive destinatarie di tali partite e che la stessa era una societa' "estero vestita", che non aveva sede effettiva nelle isole Marshall, ma in (—).

La contribuente impugnava gli avvisi davanti la Commissione Provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 261/16/2009, rigettava il ricorso.

(—) ricorreva davanti la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale, con sentenza n. 159/8/2011 depositata il 21.12.2011, confermava la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di appello la contribuente ricorre per la cassazione, affidando il suo mezzo a un motivo articolato in piu' censure.

L'Agenzia delle entrate si e' costituita con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo la ricorrente deduce "motivazione largamente apparente della sentenza ed omessa valutazione di tutte le doglianze attoree in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5 ".

In particolare deduce la nullita' insanabile dell'atto impositivo per erronea/inesistente notifica; l'intervenuta decadenza del potere impositivo e conseguente nullita' dell'atto opposto e/o l'inesistenza del debito di imposte in Italia; l'inesistenza di qualsivoglia stabile organizzazione in Italia, l'erronea applicazione di legge e conseguente nullita' dell'atto opposto.

La censura e' inammissibile.

La CTR ha osservato che i motivi di doglianza si potevano sintetizzare in tre filoni: nullita'/inesistenza della notifica; decadenza del potere impositivo e conseguente nullita' dell'atto opposto e/o inesistenza del debito in Italia e inesistenza dei presupposti per la tassazione in Italia.

Con riferimento all'eccezione relativa alla nullita'/inesistenza della notifica dell'atto opposto la CTR ha accertato che lo stesso risultava notificato nei modi e termini previsti alle norme in materia (esaminate nella sentenza impugnata) sia nel domicilio eletto da (—), che presso la sede societa', in (—), nel domicilio individuato in sede di verifica e quindi portato a conoscenza della parte che aveva potuto tempestivamente affrontare le sue difese proponendo il ricorso.

Con riferimento al motivo di appello relativo alla decadenza dal potere impositivo e alla conseguente nullita' dell'atto opposto, la CTR ha rilevato che la censura era semplicemente enunciata in modo generico ma non documentato e quindi inammissibile.

Con riferimento alla eccepita inesistenza del debito in Italia e inesistenza dei presupposti per la tassazione in Italia la CTR ha evidenziato che la parte non aveva inteso esibire alcun documento inerente la societa' verificata e non era stata prodotta alcuna documentazione probante di segno contrario a quella emersa in sede di accertamento; in particolare non era emerso alcun documento che facesse riferimento all'ubicazione effettiva della (—) nello stato del Pacifico. Dal verbale della Guardia di Finanza era emerso che nessun fornitore o cliente aveva mai trasmesso fax o lettere nello stato del Pacifico, ne' aveva mai avuto contatti diretti con utenze proprie delle isole Marshall.

Costituisce ius receptum che, nel ricorso per cassazione, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilita', dedotto non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita' o dalla prevalente dottrina, cosi' da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. (Cass. 26/06/2013, n. 16038; in senso conforme: Cass. 15/01/2015, n. 635; 28/02/2012, n. 3010).

Nel caso di specie, la doglianza non e' intelligibile, si appalesa appena abbozzata, generica, e non indica sotto quale profilo la sentenza della CTR si porrebbe in contrasto con norme di diritto e, percio', avrebbe dovuto essere diversa.

Nel ricorso, inoltre, non e' stata proposta alcuna disamina della sentenza impugnata, ma, ad eccezione del titolo del motivo e' stato riproposto l'identico ricorso in appello.

Il ricorso, quindi, non formula specifiche censure alla sentenza impugnata ma ripropone, in maniera inammissibile, le stesse censure rivolte alla sentenza di primo grado come se il giudizio di cassazione avesse natura totalmente devolutiva.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 – bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna (—) al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 30.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

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