Cassazione, ordinanza n. 29020 del 17/12/2020

TARSU - Sosta a pagamento - Gestione Srl.

Tipologia
Sentenza
Numero
29020
Data
17/12/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il Comune aveva assoggettato a TARSU le aree pubbliche destinate alla sosta a pagamento, mentre la società concessionaria sosteneva di non occuparle e di non produrre rifiuti; i giudici di merito avevano accolto tale tesi. La Cassazione afferma che il presupposto della tassa è l’occupazione o detenzione oggettiva dell’area, indipendentemente dal relativo titolo, e che i parcheggi, essendo frequentati da persone, sono presuntivamente produttivi di rifiuti. Accoglie quindi il ricorso comunale, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione originaria della società.

Massima

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, a prescindere dal titolo giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti. Ne consegue che è dovuta la tassa in caso di occupazione di suolo pubblico per effetto di Convenzione con il Comune e, pertanto, l'ente locale può incassare la TARSU anche nei confronti di una società a cui ha affidato in concessione la gestione di un'area per la sosta a pagamento. Infatti, i parcheggi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RILEVATO

che:

1. La (——-) Unipersonale s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento con cui il Comune di Cassino aveva richiesto il pagamento della Tarsu riferita all'anno 2012 relativamente ad aree urbane adibite a sosta di veicoli sulle quali la predetta societa' gestiva il servizio di parcheggio a pagamento con delimitazione delle aree di sosta e la gestione di parcometri. Assumeva la ricorrente che il servizio svolto per conto del Comune non implicava occupazione di suolo pubblico ne' produzione di rifiuti di talche' la tassa non era dovuta.

2. La commissione tributaria provinciale di Frosinone accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Lazio, che sosteneva che la societa' contribuente "non occupa e non detiene le aree in maniera esclusiva e dette aree non producono rifiuti".

3. Avverso tale statuizione il Comune di cassino ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, cui replica l'intimata con controricorso.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, comma 1, e articolo 63, comma 1, per avere la CTR ritenuto non assoggettabile alla tassa sui rifiuti le aree di parcheggio gestite dalla societa' contribuente sull'erroneo presupposto che "le aree adibite alla sosta dei veicoli non sono destinate ad uso esclusivo della (——)".

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, comma 2, per avere la CTR ritenuto non assoggettabile alla tassa sui rifiuti le predette aree di parcheggio sull'erroneo presupposto che "dette aree non producono rifiuti", nonostante la societa' contribuente, che era gravata del relativo onere, non avesse fornito alcuna prova di tale circostanza.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la carenza motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello affermano che le aree gestite dalla societa' contribuente non producevano rifiuti, senza dare conto delle ragioni della decisione e delle argomentazioni difensive dell'Ente circa la necessita' che tale circostanza doveva costituire oggetto di comunicazione da effettuarsi al Comune a cura della societa' contribuente con l'originaria denuncia o con successiva variazione.

4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati e vanno accolti.

5. Questa Corte, proprio con riferimento a fattispecie analoga, ha affermato che, "in tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, il presupposto impositivo e' costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 62 dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti. Ne consegue che e' dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un'area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l'eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune" (Cass. n. 13185 del 2019; cfr., inoltre, Cass. n. 7654 del 2012; Cass. n. 1179 del 2004; Cass. n. 3829 del 2009). Si e' quindi precisato che la previsione di cui al Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, comma 1, "ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma 2 dello stesso articolo le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. Presupposto della Tarsu e', dunque, la produzione di rifiuti che puo' derivare anche dall'occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce il Decreto Legislativo n. 507 cit., articolo 62, comma 1" (Cass. n. 13185 del 2019; cfr., anche, Cass. n. 1847 del 2017; Cass. n. 7916 del 2016; Cass. n. 19152 del 2003).

6. Orbene, la CTR si e' immotivatamente discostata da tali insegnamenti, non avendo neppure indicato quale logica sottende l'affermazione che le aree di parcheggio "non generano rifiuti", discordante con il condivisibile insegnamento di questa Corte secondo cui "i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva (in termini: Cass., Sez. 5, 15 novembre 2000, n. 14770; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2015, n. 5047; Cass., Sez. 5, 16 maggio 2019, n. 13185)" (cosi' Cass. n. 6569, n. 6571 e n. 8338 del 2020, in motivazione).

7. Conclusivamente, dall'accoglimento del ricorso discende la cassazione della sentenza impugnata e, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, la causa puo' essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2, con rigetto dell'originario ricorso della societa' contribuente che va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita', nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della societa' contribuente che condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge, compensando le spese dei gradi di merito.

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