Cassazione, sentenza n. 29337 del 23/12/2020
Sentenza n. 29337 del 23/12/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29337
- Data
- 23/12/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio traeva origine da un preavviso di fermo fondato su una cartella della quale i giudici di merito avevano ritenuto non provata la notificazione. La Cassazione afferma che l’impugnazione incidentale tardiva è inammissibile quando il relativo interesse non nasce dall’impugnazione principale: nella specie, la contestazione del concessionario sulla notifica della cartella non era correlata all’appello dell’Agenzia, limitato alla mancata estromissione dal giudizio. Accolto il ricorso incidentale del contribuente, la Corte cassa la sentenza, dichiara inammissibile l’appello incidentale del concessionario e inammissibile il ricorso principale.
Testo della pronuncia
(—) Spa impugna la sentenza della CTR Toscana n. 108/9/13 che, confermando la prima sentenza, ha accolto il ricorso di (—) avverso il preavviso di fermo n. (—) relativo al mancato pagamento della cartella esattoriale n. (—) anno (—). A tenore della sentenza impugnata, la CTR ha ritenuto che sia mancata la prova, sia da parte di Equitalia sia da parte dell'Agenzia, dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento al contribuente, risultando agli atti non l'originale della cartella di pagamento ma solo una copia, prodotta dal concessionario, ma priva della firma del consegnatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso Equitalia deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, nella misura in cui e' stata ritenuta inesistente la notifica della cartella di pagamento perche' mancante della sottoscrizione del consegnatario.
Si e' costituito il contribuente con controricorso e ricorso incidentale, ribadito con memoria. Lamenta in particolare la violazione dell'articolo 100 c.p.c. non essendo stata rilevata dalla CTR la carenza, da parte dell'Agenzia, di un interesse reale e concreto alla pronuncia in ordine alla mancata propria estromissione dai giudizio e la violazione in ordine all'articolo 334 c.p.c., perche', a fronte dell'inammissibilita' dell'appello dell'Agenzia, l'appello incidentale tardivo di (—) non aveva alcuna efficacia. Premesso che gia' in appello aveva sollevato eccezione di inammissibilita' dell'appello dell'Agenzia, che aveva impugnato solo in ordine alla propria mancata espressa estromissione dal giudizio, e di tardivita' dell'appello incidentale di (—), non configurandosi, nella ipotesi, ne' un litisconsorzio necessario e neppure processuale, la Commissione Regionale non si era pronunciata sulle eccezioni in rito, che venivano riproposte, siccome volte a far dichiarare l'inammissibilita' del ricorso dell'Agenzia per carenza di interesse, non avendo essa svolto difese nel merito, ma solo lamentato la propria mancata estromissione dal giudizio e la tardivita' dell'appello incidentale di (—) per la mancata osservanza dei termini dell'impugnazione.
E' fondato il ricorso incidentale di (—).
E' incontestato che (—) ebbe a notificare ad (—) SpA la sentenza di primo grado in data 30.05.2011, data dalla quale, pertanto, decorrevano i termini brevi per l'impugnazione della sentenza stessa. (—) non interpose, nei termini, appello avverso detta sentenza ma solo appello incidentale a norma dell'articolo 333 c.p.c. a seguito dell'appello principale dell'Agenzia, con il quale detto Ente, con unico motivo, si doleva di non essere stata estromessa dal giudizio. Con l'appello incidentale (notificato il 31.1.12) (—) lamentava la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, perche' era stata ritenuta inesistente la notifica della cartella di pagamento mancante della sottoscrizione del consegnatario; doglianza che non aveva alcuna attinenza con l'appello principale e che, ab initio, avrebbe ben potuto proporre con appello, ove ritualmente proposto nei termini.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte "L'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale." Cass.n. 27616/2019, Cass.n. 6156/18, Cass.n. 12387/2016. Nel caso di specie difettava qualsivoglia correlazione – sul piano dell'interesse ad impugnare – tra l'appello incidentale di (—) e l'appello principale dell'agenzia delle entrate, di per se' inidoneo (perche' appunto relativo unicamente alla propria estromissione dal giudizio) a sovvertire l'assetto di interessi stabilito dalla sentenza appellata.
Applicando i principi su richiamati al caso in esame, consegue che deve escludersi la possibilita' per (—) di recuperare, tramite l'appello incidentale, una facolta' ormai preclusa per l'avvenuto decorso del termine di impugnazione, e pertanto l'appello incidentale di (—) andava dichiarato inammissibile con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei suoi confronti; la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso incidentale del contribuente, va cassata sul punto, con conseguente condanna di (—) al pagamento delle spese del presente giudizio,che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso incidentale, inammissibile il principale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello incidentale di (—). Condanna (—) al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', in misura pari ad Euro 2500 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
– Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

