Cassazione, sentenza n. 29863 del 30/12/2020
Sentenza n. 29863 del 30/12/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29863
- Data
- 30/12/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente contestava accertamenti ICI su immobili ritenuti strumentali all’attività agricola, mentre i giudici di merito avevano riconosciuto l’esenzione valorizzando la retroattività della successiva domanda di variazione catastale. La Corte ha giudicato decisivo il diniego di ruralità dell’Agenzia delle Entrate, non esaminato dalla CTR, e ha affermato che l’esenzione richiede il formale classamento A/6 o D/10, qui mancante. Ha quindi cassato la decisione e, senza ulteriori accertamenti, rigettato nel merito il ricorso originario.
Testo della pronuncia
(—) ricorreva alla CTP di Reggio Emilia avverso gli avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 2005 al 2009 relativi a tre unita' immobiliari di cui la stessa risultava comproprietaria con il fratello (—) assumendo la mancanza di motivazione degli atti e la strumentalita' degli immobili alla propria attivita' di coltivatore diretto in pensione e quindi la ruralita' degli stessi.
La CTP di Reggio Emilia con sentenza in data 31.1.2013, in accoglimento del ricorso, dichiarava illegittimo l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2006 in quanto i fabbricati rurali godono dell'esenzione anche se la variazione catastale e' avvenuta successivamente, vale a dire nella specie sulla scorta della domanda di variazione catastale presentata il 17.2.2012 da (—) alla locale Agenzia del Territorio con cui chiedeva l'attribuzione agli immobili della categoria A/6 e D/10.
Proposto appello da parte del Comune di Reggio Emilia, la CTR del Lazio con sentenza in data 6.2.2017 rigettava l'appello rilevando che le norme emanate a tutela della ruralita' sono retroattive.
Avverso detta pronuncia il Comune di Reggio Emilia proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo. La parte intimata non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso rubricato "Ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti, laddove la Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha omesso l'esame del provvedimento di diniego della richiesta di riconoscimento de requisiti fiscali di ruralita' adottato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Reggio Emilia-Territorio N. (—), datato (—) e depositato agli atti del giudizio davanti alla CTR di Bologna, dal Comune di Reggio Emilia, con nota di deposito del 26.11.2016 e le visure catastali degli immobili in questione dalle quali risultava il mancato riconoscimento di ruralita'", parte ricorrente deduceva che la CTR non ha in alcun modo menzionato il provvedimento indicato ne' risulta averlo esaminato.
Aggiungeva che il tema della sussistenza del requisito della ruralita' dei cespiti dal 2005 al 2009 ha costituito fin dal primo grado di giudizio il principale oggetto di discussione tra le parti.
In via subordinata con un secondo motivo di ricorso deduceva "Ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del Decreto Legge n. 102 del 2013, articolo 2, comma 5 ter, laddove ha ritenuto che la domanda di variazione catastale presentata in data (—) dal signor (—) ai sensi del Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 7, comma 2 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2011 e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali abbia prodotto gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita', la annotazione negli atti catastali relativamente al requisito di ruralita' anche relativamente alle annualita' 2005, 2006 e 2007 vale a dire oltre il termine di cinque anni antecedenti la domanda di variazione catastale. Il richiamo all'articolo 2, comma 5 ter, prevede infatti che gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito della ruralita' si producano a decorrere dal quinto anno antecedente quello di presentazione della domanda. Nel caso di specie potevano pertanto prodursi gli effetti soltanto per le annualita' dal 2008 al 2012 rimanendo esclusi gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007."
Il primo motivo di ricorso e' fondato.
Va premesso che il mancato esame di un documento puo' essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita', l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. Pertanto, la denuncia in sede di legittimita' deve contenere, a pena di inammissibilita', l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (vedi Cass., Sez. 3, Sez. 3, n. 16812/2018).
Nella specie, la CTR non ha esaminato il documento costituito dal rigetto dell'istanza di riconoscimento di ruralita', documento in parte trascritto nel corpo dell'atto e comunque allegato al ricorso con la relativa nota di deposito nel giudizio di appello datata 26 novembre 2016.
Indubbia e' la valenza decisiva del documento de quo, di cui non viene fatta menzione, neppure implicitamente, nella sentenza impugnata, trattandosi di diniego emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data (—) a fronte della domanda di variazione catastale presentata alla locale Agenzia del Territorio da (—) il (—), non avendo gli immobili in questione i requisiti fiscali di ruralita' e dipendendo la ruralita' non dalla destinazione concreta ed effettiva dei fabbricati ma dalla loro formale classificazione in A6 o D10 (nella specie pacificamente mancante).
Ed invero, va fatta applicazione del principio (vedi in tal senso Cass. Sez. U. 18565/09 in motiv.) secondo cui "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal Decreto Legge n. 557 del 1993, articolo 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non e' soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del Decreto Legge n. 207 del 2008, articolo 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera a).
L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralita' del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovra' impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta".
A tale orientamento hanno fatto seguito altre pronunce di legittimita' (tra cui, Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14), a confermare la irrilevanza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attivita' diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, risultando decisivo unicamente il classamento.
Nella specie dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che nega il riconoscimento della ruralita' ai cespiti immobiliari di cui si controverte consegue tout court la mancanza dei requisiti per l'esenzione dall'ICI per tutte le annualita' in contestazione.
Ne deriva che la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex articolo 384 c.p.c trattandosi in questa sede unicamente di far discendere dal provvedimento in questione l'effetto giuridico dirimente dato dal venir meno nella specie di ogni riconoscimento legale retroattivo di ruralita' – il procedimento puo' essere deciso nel merito con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
In considerazione del consolidarsi in corso di causa del su riportato assetto normativo, le spese relative ai giudizi di merito vanno compensate.
Le spese relative al giudizio di legittimita' secondo il principio della soccombenza vanno poste a carico del contribuente.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente.
Compensa le spese relative ai giudizi di merito.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' che liquida in Euro 1200,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
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