Cassazione, sentenza n. 1148 del 21/01/2021

Sentenza n. 1148 del 21/01/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
1148
Data
21/01/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva dichiarato inammissibile, perché depositato tardivamente, l’appello contro un accertamento IRPEF e IRAP; il contribuente chiedeva la rimessione in termini. La Corte ha confermato che tale istituto è applicabile anche al processo tributario, ma richiede una reazione immediata della parte quando emerge la necessità di compiere l’attività ormai preclusa e non può rimuovere una decadenza già maturata in assenza di tale tempestività. Ha inoltre riconosciuto l’equivalenza delle firme digitali PAdES e CAdES e ha rigettato il ricorso.

Testo della pronuncia

Si legge nella sentenza impugnata che (—) ha ricevuto un avviso di accertamento col quale l'Agenzia delle entrate ha recuperato maggiore materia imponibile ai fini dell'irpef e dell'irap per gli anni d'imposta 2005 e 2006 e che non ha avuto successo in primo grado l'impugnazione da lui proposta.

La Commissione tributaria regionale ha poi dichiarato inammissibile l'appello, perche' tardivamente depositato nella relativa segreteria.

Contro questa sentenza il contribuente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, che illustra con memoria, cui l'Agenzia delle entrate risponde con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va respinta l'eccezione d'inammissibilita', d'improcedibilita' o di nullita' del controricorso, perche' notificato via Pec in formato PDF e non P7M.

E cio' in base all'indirizzo delle sezioni unite (espresso con sentenza 27 aprile 2018, n. 10266), secondo il quale (n tema di processo telematico, a norma del D.Dirig. 16 aprile 2014, articolo 12, di cui al Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 34 Ministero della Giustizia -, in conformita' agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 e alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf".

2. – L'unico motivo di ricorso, col quale il contribuente denuncia la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 1 e articolo 20, commi 1 e 2, articolo 22, commi 1, 2 e 3, articolo 53, comma 2, e dell'articolo 153 c.p.c., nonche' i profili corrispondenti di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la' dove il giudice d'appello non ha proceduto d'ufficio alla rimessione in termini in relazione al deposito del ricorso, e' infondato.

Questa Corte ha avuto gia' occasione di stabilire che la decadenza maturata non e' superabile attraverso l'istituto della rimessione in termini, disciplinato dall'articolo 184-bis c.p.c. ed attualmente dall'articolo 153 c.p.c. (Cass. 1 marzo 2019, n. 6102).

2.1.- Infatti, sebbene l'istituto della rimessione in termini sia applicabile al rito tributario, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali "interni" al giudizio, sia a quelle correlate alle facolta' esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass. n. 12544 del 17 giugno 2015), la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'articolo 184-bis c.p.c., quanto in quella di piu' ampia portata prefigurata nel novellato articolo 153 c.p.c., comma 2, presuppone la tempestivita' dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestivita' da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessita' di svolgere un'attivita' processuale ormai preclusa (Cass. n. 23561 del 11 novembre 2011).

3.- Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il contribuente a pagare le spese, che liquida in Euro 7000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.