Cassazione, sentenza n. 1151 del 21/01/2021
Sentenza n. 1151 del 21/01/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1151
- Data
- 21/01/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società di riscossione chiedeva la revocazione di una precedente sentenza di Cassazione, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo omessa una notificazione in realtà documentata. La Corte ha riconosciuto l’errore percettivo e, riesaminando la controversia, ha affermato che la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza apposita relata, perfezionandosi alla ricezione. Ha quindi revocato la precedente pronuncia, cassato la sentenza regionale e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso originario della contribuente.
Testo della pronuncia
1. La (—) s.p.a. propone ricorso per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione 19 ottobre 2012, n. 17973 e per la contestuale decisione dell'originario ricorso presentato da (—) s.p.a. (cui e' ora succeduta (—)) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 48/3/08 del 4 novembre 2008, depositata il 10 novembre 2008.
2. Con tale ultima sentenza, la CTR del Veneto aveva accolto l'appello proposto dalla contribuente (—) s.r.l. avverso la sentenza di primo grado e, in riforma della stessa, aveva annullato la cartella esattoriale originariamente impugnata dalla contribuente, relativa all'omesso pagamento dell'IVA per gli anni 1995 e 1996.
3. Alla base della decisione della CTR vi era il rilievo che la cartella impugnata era stata notificata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, senza tuttavia l'osservanza delle disposizioni degli articoli 148 e 149 c.p.c., con particolare riferimento alla redazione della relata di notificazione apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto notificata, necessaria per verificare le qualita' del soggetto notificante.
4. Il ricorso, originariamente assegnato alla sezione di cui all'articolo 376 c.p.c., comma 1, e' stato rimesso alla pubblica udienza ai sensi dell'articolo 391-bis c.p.c., comma 4, ed e' affidato a tre motivi complessivi, incluso quello concernente la revocazione.
5. L'Agenzia delle entrate si e' costituita solo in vista della pubblica udienza, mentre la (—) non si e' costituita benche' il ricorso per revocazione le sia stato regolarmente notificato in data 17 settembre 2013.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, in relazione agli articoli 148 e 149 c.p.c..
2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 156 c.p.c., comma 3.
3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, l'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 17973 del 2012 della Corte di cassazione, relativo alla non corretta valutazione della rituale notifica dell'originario ricorso per cassazione anche alla (—) s.r.l..
4. L'ultimo motivo, da esaminare in via logicamente prioritaria, e' fondato.
5. La sentenza n. 17973 del 2012 di questa Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso della (—) s.p.a. per sua omessa notifica nei confronti della (—) s.r.l. ("il ricorso proposto nei confronti di (—) srl non risulta a quest'ultima in alcun modo notificato" – pag. 3 della sentenza).
6. In realta', dai documenti in atti si rileva che il ricorso era stato notificato alla (—) s.r.l. a mezzo del servizio postale in data 16 dicembre 2009 ed era stato ricevuto il 18 dicembre 2009, come da avviso di ricevimento anch'esso tempestivamente depositato presso la cancelleria della Corte.
7. E' allora evidente che la dichiarazione di inammissibilita' e' frutto di un errore percettivo riguardante la supposta inesistenza di due documenti della causa (la relata di notifica e l'avviso di ricevimento) e che la sentenza su di esso fondata, viziata ex articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere revocata.
8. Passando al merito dell'originario ricorso, il primo motivo e' fondato.
9. E' costante, nella giurisprudenza di questa Corte, l'insegnamento per cui "in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale puo' avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, comma 1, prevede una modalita' di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessita' di un'apposita relata, visto che e' l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal cit. articolo 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario e' obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (Cass. 17/10/2016, n. 20918, Cass. 06/03/2015, n. 4567, Cass. 19/03/2014, n. 6395, tra le piu' recenti).
10. Alla luce di tale indirizzo, che il Collegio condivide, deve dirsi errata la sentenza della CTR nella parte in cui ha ravvisato un vizio della notifica della cartella nell'omessa esecuzione degli adempimenti previsti dagli articoli 148 e 149 c.p.c. e ha conseguentemente annullato la cartella impugnata.
11. Il secondo motivo resta assorbito.
12. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente.
Va infatti osservato che, dei tre motivi di appello formulati dalla (—), due erano stati gia' disattesi dalla CTR e il terzo restante, accolto dalla CTR, e' quello censurato con il motivo del ricorso per cassazione che il Collegio ha giudicato fondato. Poiche' la (–) non ha proposto ricorso ne' principale ne' incidentale avverso la sentenza della CTR, la notifica della originaria cartella deve dirsi legittima.
13. Le spese dell'intero giudizio devono essere poste a carico della (—) s.r.l., in base al principio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, revoca la sentenza della Corte di cassazione 19 ottobre 2012, n. 17973, cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente (—) s.r.l. in liquidazione, che condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.290,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
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