Cassazione, sentenza n. 1152 del 21/01/2021

Sentenza n. 1152 del 21/01/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
1152
Data
21/01/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente aveva ottenuto l’annullamento di tredici cartelle conosciute tramite estratti di ruolo per difetto di notificazione; l’agente della riscossione aveva eccepito, per quattro di esse, il difetto di giurisdizione tributaria. La Corte ha rilevato che la CTR aveva omesso di decidere tale questione pregiudiziale e ha chiarito che l’estratto di ruolo è idoneo a documentare natura ed entità del credito anche ai fini della giurisdizione. Ha pertanto accolto il primo motivo, assorbito gli altri, cassato la sentenza e rinviato alla CTR perché svolga la verifica richiesta.

Testo della pronuncia

Accogliendo parzialmente l'impugnativa del contribuente, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli annullava, per difetto di notificazione, tredici cartelle di pagamento emesse da (—) S.p.A. nei confronti di (—) e da questi conosciute motu proprio mediante acquisizione di estratti di ruolo.

L'appello interposto dall'agente della riscossione veniva rigettato con sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n. 167/47/2013 pronunciata il 24 giugno 2013.

Ricorre per cassazione (—) S.p.A., affidandosi a quattro motivi; alcuna attivita' spiega, sebbene ritualmente evocato in lite, l'intimato (—).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo di gravame, per violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si lamenta omessa pronuncia della C.T.R. sull'eccezione di difetto di giurisdizione degli organi di giustizia tributaria (dedotta come specifico motivo di appello) sollevata in ordine a quattro cartelle di pagamento annullate in prime cure.

1.1. Il motivo e' fondato e va accolto.

Dopo aver riferito della proposizione a suffragio dell'appello della questione di giurisdizione, la sentenza impugnata ha cosi' motivato: "il primo giudice ha osservato che in relazione ai titoli annullati il concessionario ha depositato i soli estratti di ruolo, vale a dire una mera registrazione informatica dei dati, cosi' sottraendo al Collegio la possibilita' di accertare qualsiasi legittimita' o illegittimita', anche procedimentale, delle cartelle e relative notificazioni, non prodotte. Tale osservazione rimane insuperata in questa sede".

Si tratta, in tutta evidenza, di argomentazione che non replica affatto, nemmeno in via mediata o di logica incompatibilita', al motivo dell'impugnazione, apparendo piuttosto riferibile alla doglianza (omessa notificazione delle cartelle) addotta dal contribuente a base della richiesta di annullamento degli atti della riscossione.

In tal guisa, la C.T.R. non ha assolto al proprio dovere decisorio in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione, che avrebbe dovuto invece valutare, in via pregiudiziale rispetto al merito, individuando la natura

e l'oggetto dei crediti azionati in via coattiva sulla scorta e dall'analisi degli estratti di ruolo prodotti.

L'estratto di ruolo e', infatti, la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla pretesa fatta valere nei riguardi del debitore con la cartella di pagamento e contiene l'indicazione dei dati essenziali per scriminare la ragione causale del credito da riscuotere.

Piu' in dettaglio, giusta quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 25 (nonche' dal Decreto Ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, articoli 1 e 6) siffatto estratto deve riportare gli elementi occorrenti ad identificare in modo inequivoco il soggetto contribuente (ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale) e per individuare la natura e l'entita' delle pretese iscritte a ruolo (ovvero numero della cartella, importo dovuto, importo gia' riscosso, importo residuo ed aggio), nonche' la descrizione del tributo, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutivita' del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l'ente creditore.

In definitiva, come chiarito da un consolidato orientamento di questa Corte, l'estratto di ruolo costituisce idonea prova della entita' e della natura, tributaria o non tributaria, del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini dell'accertamento della giurisdizione del giudice adito (cosi' Cass. 26/06/2020, n. 12883; Cass. 09/05/2018, n. 11028; Cass. 20/06/2017, n. 15315; Cass. 09/06/2016, n. 11794; Cass. 23/06/2015, n. 12888; Cass. 29/05/2015, n. 11141 e n. 11142).

La sentenza va dunque cassata per quanto concerne le cartelle di pagamento n. (—), n. (—), n. (—), n. (—), in ordine alle quali il giudice di rinvio e' tenuto a verificare la sussistenza della propria giurisdizione alla stregua di quanto sopra esposto e, soltanto in esito positivo, a pronunciarsi sulla fondatezza delle censure di illegittimita' formulate in ordine alle stesse.

2. L'accoglimento del ricorso per l'illustrato profilo assorbe l'esame degli ulteriori mezzi di impugnazione, con cui si denuncia violazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2 (secondo motivo, proposto in via gradata rispetto al primo, ove si ritenesse resa dalla C.T.R. una pronuncia sulla giurisdizione), violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19 e dell'articolo 100 c.p.c. per non aver ritenuto l'inammissibilita' dell'impugnativa avente ad oggetto un estratto di ruolo (terzo motivo), violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per aver ricollegato l'invalidita' del ruolo alla mancata prova della sua notifica (quarto motivo).

3. Accolto nei termini anzidetti il ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in diversa composizione, cui e' demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita'.

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