Cassazione, sentenza n. 2765 del 05/02/2021
Sentenza n. 2765 del 05/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2765
- Data
- 05/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia verteva sull’accertamento induttivo del reddito di una società di fatto, derivante dall’attività di allevamento, e sulla conseguente imputazione per trasparenza ai presunti soci. La Corte ha rilevato d’ufficio che il giudizio si era svolto senza la partecipazione di tutti i soci, sebbene la configurabilità della società di fatto e gli elementi comuni dell’obbligazione imponessero il litisconsorzio necessario originario. Ha pertanto dichiarato nullo l’intero giudizio, cassato la sentenza e rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale per l’integrazione del contraddittorio e un nuovo esame.
Testo della pronuncia
1. La societa' di fatto (—) e (—), personalmente, hanno proposto ricorso per cassazione, con otto complessi motivi, contro l'Agenzia delle entrate, che ha depositato un atto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 370 c.p.c., comma 1, u.p., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, indicata in epigrafe, con la quale, in contumacia dei contribuenti, in accoglimento dell'appello dell'Amministrazione finanziaria, e' stata riformata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina (n. 221/06/2004) che, in accoglimento dei ricorsi (riuniti) dell'ente collettivo e del socio, aveva annullato gli avvisi di accertamento, con i quali era stata accertata l'esistenza di una societa' di fatto ed erano state rilevate l'omessa tenuta delle scritture contabili (dal 1992 al 1996), l'omessa presentazione delle dichiarazioni, l'omessa contabilizzazione di ricavi, per il periodo d'imposta 1995, donde la ricostruzione induttiva del reddito d'impresa della societa' di fatto e di quello imputato per trasparenza al socio.
2. Il giudice d'appello, dato atto della mancata costituzione del contribuente, innanzitutto, ha tratto da alcun indici presuntivi la sussistenza della societa' di fatto (esercente l'attivita' di allevamento del bestiame), negata dalla sentenza di primo grado; consequenzialmente, ha ritenuto legittimo gli avvisi, condividendo tutti i rilievi dell'A.F., contestati ex adverso soltanto nel giudizio di primo grado, "con generiche affermazioni" (cfr. pag. 3 della sentenza).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso ("1) Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4. Motivazione omessa circa un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5"), parte ricorrente censura l'errore di diritto – e il correlato difetto di motivazione – della sentenza impugnata per non avere rilevato l'inammissibilita' dell'appello per omesso deposito, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Messina (quale giudice di prime cure), di una copia notificata dell'impugnazione.
2. Con il secondo motivo ("2) Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Motivazione omessa circa un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5"), parte ricorrente censura la sentenza impugnata – anche dal punto di vista della carenza argomentativa sul medesimo aspetto – per non avere dichiarato l'inammissibilita' dell'appello a causa del difetto di specificita' dei motivi d'impugnazione.
3. Con il terzo motivo ("2) Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1 e comma 2, prima parte, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – Motivazione omessa circa un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5"), parte ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere rilevato il vizio dell'appello dell'ufficio a causa della mancata individuazione delle parti processuali appellate. Soggiunge che l'appello, per errore, era stato proposto nei confronti di " (—)" e di " (—)", la quale non era parte del giudizio di primo grado, in relazione all'IRPEF 1995, la' dove, invece, era evidente che la controversia riguardava altresi' l'ILOR e che parte del giudizio era anche la presunta "SdF (—)". Sotto il profilo motivazionale, si addebita alla Commissione "regionale" di non avere considerato, d'ufficio, l'inammissibilita' dell'appello sia in relazione alle "parti" che debbono partecipare al giudizio, sia in relazione all'oggetto del giudizio di secondo grado.
4. Con il quarto motivo ("4) Violazione dell'articolo 2247 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Inesistenza della presunta societa' di fatto"), parte ricorrente ascrive alla sentenza impugnata di avere erroneamente desunto l'esistenza di una societa' di fatto dagli elementi raccolti dai verbalizzanti, la' dove, invece, tali elementi dimostravano la mancanza di una struttura comune agli asseriti soci, al fine dell'esercizio (in comune) dell'attivita' di allevamento del bestiame.
5. Con il quinto motivo ("5) Violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c., applicabili al processo tributario in virtu' del disposto del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 1, comma 2, – e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36 in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3) 4) e 5)"), sulla premessa che, in primo grado, la parte privata era risultata totalmente vittoriosa, donde la sua carenza d'interesse ad impugnare, anche mediante appello incidentale, la sentenza di primo grado, si addebita alla sentenza impugnata di non avere esaminato tutte le questioni e i punti essenziali sviluppati nel ricorso introduttivo del giudizio, a cominciare dalla dedotta mancanza di motivazione degli avvisi di accertamento, diretti alla societa' di fatto e alla persona del socio.
6. Con il sesto motivo ("6) Violazione e falsa applicazione dei principi sull'onere della prova e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 7 – e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36 nonche' omessa o comunque insufficiente motivazione in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5"), parte ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere preso in considerazione la sentenza del "GIP n. 28/2000" (cfr. pag. 15 del ricorso), di non luogo a procedere nei confronti dei presunti soci, la quale aveva escluso l'esistenza della societa' di fatto ipotizzata dalla Guardia di finanza durante la verifica fiscale.
7. Con il settimo motivo ("7) Violazione e falsa applicazione del t.u.i.r. n. 917 del 1986, articolo 29, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3) e 5). Omessa pronuncia su punto decisivo della controversia"), parte ricorrente censura la sentenza impugnata – anche dal punto di vista dell'omessa motivazione – per non avere rilevato che il reddito in contestazione, derivante dall'attivita' di allevamento del bestiame, non era qualificabile come reddito d'impresa, ma come reddito agrario, svincolato dall'obbligo dichiarativo.
8. Con l'ottavo motivo ("8) Violazione del t.u.i.r. n. 917 del 1986, articolo 5 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 40 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Motivazione omessa circa un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., comma, n. 5"), parte ricorrente fa valere l'errore di diritto, e il correlato difetto di motivazione, della sentenza impugnata per non avere rilevato che la controversia, nella quale era in discussione l'esistenza di una societa' di fatto, avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione di tutti i presunti soci (l'accertamento per il 1995 aveva interessato anche gli altri quattro soci, i quali avevano separatamente impugnato gli avvisi che li riguardavano), in qualita' di litisconsorti necessari.
9. Preliminarmente, rileva la Corte che il presente giudizio risulta essere incardinato, sin dal primo grado" tra il solo contribuente (—) e l'omonima societa' di fatto, da una parte, e l'Agenzia delle entrate, dall'altra, senza che, dunque, allo stesso abbiano preso parte tutti quanti i soci; orbene, e' principio consolidato (cfr.: ex multis, Cass. 28/05/2020, n. 10168; 30/12/2019, n. 34614; conf.: 23267/2018) quello per cui l'unitarieta' dell'accertamento che e' alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa' di persone e delle associazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa' riguarda inscindibilmente sia la societa' che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche' tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo' essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 2008, n. 14815); siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi' gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita' di un C2iS0 di litisconsorzio necessario originario; ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 14 (salva la possibilita' di riunione ai sensi del successivo articolo 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e' affetto da nullita' assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresi', da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472).
Con specifico riferimento alla figura della societa' di fatto, e' stato chiarito che: "Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilita' o meno di una societa' di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralita' di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti" (Cass. 27/09/2018, n. 23261).
In conclusione, va dichiarata la nullita' dell'intero giudizio di merito, con cassazione dell'impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovra' disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14 procedere a nuovo esame dell'impugnazione originaria, e statuire anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara la nullita' dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa alla Commissione tributaria provinciale di Messina, anche per le spese del giudizio di legittimita'.
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