Cassazione, ordinanza n. 3421 del 11/02/2021
Ordinanza n. 3421 del 11/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3421
- Data
- 11/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società contestava l’inclusione della torre di un aerogeneratore nella rendita catastale, sostenendone la natura di componente impiantistica funzionale alla produzione elettrica; i giudici di merito avevano invece valorizzato solidità, volume e ancoraggio al suolo. La Cassazione precisa che rileva il rapporto di strumentalità con il processo produttivo, non la consistenza fisica, e che occorre accertare in concreto se la torre formi un’unità con l’impianto o conservi autonomia funzionale. Accolto il primo motivo e respinto quello sulla motivazione, l’ordinanza dispone cassazione con rinvio.
Testo della pronuncia
RILEVATO
Che:
1. – La societa' (XXXXX), proprietaria di un parco eolico in provincia di Matera ha impugnato un avviso di accertamento con il quale, a seguito di procedura DOCFA, era stato rettificato dall'Ufficio il classamento e la conseguente rendita catastale di un impianto aerogeneratore, includendovi, in particolare, il palo di sostegno (torre) della navicella eolica, che la societa' contribuente aveva escluso dal computo della rendita in quanto componente impiantistica funzionale al processo produttivo di energia elettrica a termini della L. 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 21.
La CTP di Matera ha rigettato il ricorso e la CTR della Basilicata, con sentenza in data 20 dicembre 2018, ha rigettato l'appello della societa' contribuente. Il giudice di appello ha ritenuto che l'Ufficio puo', a fronte di presentazione di DOCFA, modificare gli elementi valutativi allegati dal contribuente, dovendosi ricomprendere nel computo della rendita catastale anche il palo di sostegno dell'aerogeneratore, in quanto porzione immobiliare ancorato ("imbullonato") al suolo, avente funzione di sostegno del peso della navicella e di assorbimento delle sollecitazioni del rotore. Ha ritenuto in particolare che la torre, date le caratteristiche di solidita', di stabilita', di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo e dovendo essere realizzata con calcoli obbligatori, progetti ed autorizzazioni edilizie e paesistiche e' idonea alla stregua di una qualunque costruzione ad incidere nella stima diretta finalizzata alla rendita catastale dell'impianto eolico.
2. – Propone ricorso per cassazione la societa' affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore e' stata fissata l'adunanza camerale ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.
CONSIDERATO
Che:
3. – Con il primo motivo si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, articolo 1, comma 21, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il palo di sostegno debba essere ricompreso tra i componenti da valorizzare al fine della determinazione della rendita catastale dell'impianto.
Deduce la societa' ricorrente che il palo di sostegno ("palo eolico") costituisce macchinario funzionale al processo produttivo di aerogenerazione di energia elettrica ed e', pertanto, escluso dalla stima ai fini catastali. Osserva, in particolare, che l'aerogeneratore e' una macchina complessa, che comprende quale elemento costitutivo anche la torre di sostegno, che assume il ruolo di elemento funzionale alla produzione di energia elettrica al pari degli altri macchinari e congegni. Assume, pertanto, che la L. n. 208 del 2015, articolo 1, comma 21, nella parte in cui ha escluso dagli elementi idonei a caratterizzare la stima del bene immobile ai fini catastali (stima diretta), ha inteso escludere tutti quegli elementi che fanno parte del processo produttivo, come la torre di sostegno, in base al criterio della inscindibilita' funzionale della torre rispetto all'aerogeneratore. Contesta, in ogni caso, la ascrivibilita' al concetto di costruzione del manufatto "imbullonato", in quanto lo stesso, in caso di sua rimozione, perderebbe le proprie caratteristiche strutturali e funzionali.
3.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, inesistenza o nullita' della sentenza per inidoneita' al raggiungimento dello scopo per difetto dei requisiti di forma-contenuto, in violazione dell'articolo 156 c.p.c., comma 2, dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4.
Deduce il ricorrente l'inesistenza di una motivazione idonea a consentire di ripercorrere l'iter logico-giuridico che ha portato il giudice di appello alla decisione assunta con il dispositivo di rigetto dell'appello della societa' contribuente in relazione a tre specifici punti di domanda, relativi a ulteriori profili di illegittimita' della attribuzione della rendita catastale, quali l'attribuzione al terreno di un valore sproporzionato, l'erronea applicazione dei valori delle fondazioni assegnati dalla contribuente nella DOCFA, nonche' l'erronea inclusione nel calcolo della rendita catastale di determinate voci quali spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore. Evidenzia il ricorrente gli atti in cui le suddette questioni sono state trattate e riproposte in appello.
4. – Il primo motivo di ricorso e' fondato nei termini che seguono, essendosi questa Corte recentemente pronunciatasi sulla medesima questione (Cass., Sez. VI, 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727, 20728; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287, 21288; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2020, nn. 21460, 21461, 21462),
La L. n. 208 del 2008, articolo 1, comma 21, pone una nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, che prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo richiedendo il loro impiego nel processo produttivo.
E' irrilevante la consistenza fisica della costruzione, cio' che interessa e' il rapporto di strumentalita' rispetto al processo produttivo. Tale conclusione e' conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208, articolo 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un'effettiva (residua) utilita' produttiva/reddituale.
I giudici di merito non si sono fatti carico del doveroso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel verificare se le torri costituiscano un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale, limitandosi ad una apodittica affermazione sulla solidita', stabilita' e consistenza volumetrica che tuttavia non e' desunta da un accertamento in concreto bensi' dalla considerazione che la struttura e' ancorata al suolo e la sua realizzazione e' soggetta a autorizzazione edilizia e paesaggistica.
5. – Il secondo motivo, ammissibile, stante la analitica indicazione dei passaggi salienti delle difese gia' spiegate e della loro collocazione negli atti difensivi, non e' pero' fondato.
Il giudice di appello ha delineato una motivazione che rinvia alla relazione di stima ove sono stati riportati gli elementi che determinano il costo di costruzione "in modo tale che il costo dell'immobile come indicato nella relazione di stima risulta essere dato dalla somma del valore del lotto, del costo di realizzazione a nuovo delle strutture e del costo sempre a nuovo degli impianti fissi delle spese tecniche (stazione direzione lavori e di calcolo) degli oneri di concessione di urbanizzazione degli oneri finanziari".
Si rileva inoltre che "l'Ufficio infatti ha determinato il valore del lotto considerando il valore del diritto di superficie prendendo in esame atti pubblici identificati nella relazione di stima che per loro natura pubblica non dovevano essere allegati e del costo di realizzazione a nuovo calcolato avvalendosi dei progetti depositati presso la Regione per impianti di diversa potenza nonche' del prezzario della Regione Basilicata tutti atti a conoscenza della contribuente o perche' pubblici ovvero perche' allegati".
Si tratta di una motivazione che specie in ordine al primo punto dedotto da parte ricorrente (attribuzione al terreno di un valore sproporzionato) consente di ricostruire l'iter logico-giuridico in relazione ai fatti costitutivi (diritto di superficie e costo di realizzazione a nuovo) e alle fonti del convincimento (atti di pubblico dominio o allegati, relativi anche a impianti analoghi). Ne' il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all'articolo 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123).
Ne' in relazione gli altri punti di domanda dedotti nel motivo (omessa pronuncia in merito all'erroneita' del valore attribuito alle fondazioni ed erronea inclusione nel calcolo della rendita delle voci relative a spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore) la motivazione e' omessa, ma sia pure piu' sintetica e per relationem consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito.
Il primo motivo, pertanto, e' da accogliere nei termini di cui in motivazione, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Basilicata in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
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