Cassazione, ordinanza n. 3466 del 11/02/2021
Ordinanza n. 3466 del 11/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3466
- Data
- 11/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva impugnato la comunicazione d’irregolarità che, dopo il controllo automatizzato, applicava la sanzione piena per il tardivo versamento IRAP nonostante il ravvedimento dichiarato dalla contribuente; entrambi i giudici di merito avevano ritenuto l’atto non autonomamente impugnabile. La Corte stabilisce che la comunicazione è immediatamente impugnabile quando rende nota una pretesa tributaria compiuta, con le relative ragioni, anche se non figura espressamente nell’elenco legislativo degli atti impugnabili. Il ricorso è accolto e la causa rinviata per l’esame del merito, inclusa la rilevanza della questione costituzionale prospettata.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che:
la (XXXXX) s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 201/21/2013, depositata il 4 luglio 2013 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la quale, confermando la pronuncia del giudice di primo grado, era stata dichiarata l'inammissibilita' del ricorso proposto dalla contribuente avverso la comunicazione d'irregolarita', trasmessa dall'Agenzia delle Entrate del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ex articolo 36 bis, comma 3.
Ha riferito che il 31 ottobre 2006 aveva eseguito il pagamento dell'Irap dovuta per l'anno d'imposta 2005, versando anche Euro 130,14 a titolo di sanzione per ravvedimento operoso, ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 13, comma 1, lettera b). Successivamente aveva tuttavia ricevuto dall'Agenzia delle Entrate la comunicazione d'irregolarita', con la quale gli era rappresentato, all'esito del controllo automatico del modello Unico/2006, che per il tardivo versamento dell'Irap era conseguita la comminazione della sanzione amministrativa di Euro 650,00, pari al 30% dell'imposta dovuta.
La contribuente aveva pertanto proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che con sentenza n. 115/33/2011 aveva dichiarato il ricorso inammissibile. L'appello introdotto dalla societa' dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio era stato dichiarato parimenti inammissibile con la sentenza ora impugnata. Il giudice regionale, al pari di quello provinciale, ha ritenuto che la comunicazione d'irregolarita', emessa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili indicati nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19.
La ricorrente ha censurato la decisione con un motivo, dolendosi della violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1996, articolo 19, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver escluso dal novero degli atti autonomamente impugnabili la comunicazione citatao Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36 bis.
Ha quindi chiesto la cassazione della decisione, e, trattandosi di controversia fondata su questione di diritto, senza necessita' di accertamenti di fatto, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale del Decreto Legge 17 giugno 2005, n. 106, articolo 1, comma 3, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 156, norma che impedirebbe l'applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 13, comma 1, lettera b).
Si e' costituita l'Agenzia delle Entrate, che ha eccepito l'inammissibilita' del ricorso e nel merito la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Nell'adunanza camerale del 18 novembre 2020 la causa e' stata trattata e decisa.
CONSIDERATO
che:
Il motivo di ricorso e' fondato.
Il giudice tributario ha ritenuto che l'impugnazione della comunicazione prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, comma 3, non e' annoverata tra gli atti avverso i quali sia proponibile ricorso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19. Ha evidenziato che si tratterebbe di un invito trasmesso al contribuente per chiarire la sua posizione fiscale, sicche' non comporta una pretesa certa e definitiva. Essa pertanto non sarebbe impugnabile.
Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di contenzioso tributario l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (articolo 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (articolo 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Cio' comporta la facolta', non l'obbligo, di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni, fattuali e giuridiche, che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessita' di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui e' natura/iter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19. Infatti gia' al momento della ricezione della notizia sorge in capo al contribuente l'interesse, ex articolo 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non piu' modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e quindi ad invocare una tutela giurisdizionale che assicuri il controllo della legittimita' sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass., 8/10/2007, n. 21045, in riferimento ad un invito al pagamento della Tosap, emesso dal Comune; 25/02/2009, n. 4513 a proposito di avviso di pagamento per contributi del Consorzio di bonifica). Al principio di diritto cosi' affermato sono seguite pronunce, aventi ad oggetto specifici atti, non riportati tra quelli autonomamente impugnabili previsti dal citato Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19 (cfr. Cass., 11/02/2015, n. 2616; 2/11/2017, n. 26129). Ed a proposito della comunicazione inviata a seguito di controllo automatizzato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, comma 3, il giudice di legittimita' ha affermato che, nonostante l'elencazione tassativa degli atti impugnabili contenuta nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, i principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 Cost.) e di tutela del contribuente (articolo 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l'impugnabilita' di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni che la sorreggono, senza necessita' di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario. Ne consegue che anche la comunicazione di irregolarita' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36 bis, comma 3, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, e' immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario (Cass., 11/05/2012, n. 7344; 19/02/2016, n. 3315).
Nel caso di specie, riguardante una comunicazione trasmessa alla societa' per l'applicazione di una sanzione per ritardato versamento di un'imposta, peraltro in forza di una disciplina che impone l'applicazione della sanzione piena, senza previsioni agevolative, costituisce una pretesa impositiva compiuta, che pertanto legittima il contribuente destinatario alla sua impugnazione, precedendo temporalmente la notifica della cartella di pagamento -atto quest'ultimo espressamente compreso tra quelli elencati nel dal citato Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19-.
Il giudice regionale non si e' attenuto ai principi di diritto enunciati, errando dunque nel dichiarare l'inammissibilita' del ricorso.
La sentenza va dunque cassata e il processo va rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che in diversa composizione, oltre che alla liquidazione delle spese di causa, decidera' il merito della causa.
A tal riguardo va chiarito che la questione di legittimita' sollevata dalla societa', al fine di decidere il merito dell'instaurato contenzioso dinanzi a questa Corte, non puo' essere allo stato vagliata, atteso che, avendo statuito il giudice regionale sulla inammissibilita' del ricorso, non si e' mai occupato del merito della controversia, precludendo dunque allo stato la comprensione della rilevanza dell'eccepita illegittimita' costituzionale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.
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