Cassazione, ordinanza n. 4743 del 23/02/2021
Ordinanza n. 4743 del 23/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4743
- Data
- 23/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione aveva recuperato a IRPEF i canoni derivanti dall’affitto di fondi rustici a società, sostenendo che dovessero qualificarsi come redditi diversi per uso non agricolo. La Cassazione rileva che il giudice regionale aveva desunto dai contratti la destinazione agricola dei terreni e chiarisce che l’uso non agricolo costituisce elemento della pretesa impositiva: spetta pertanto all’Amministrazione provarlo, anche se si tratta di un fatto negativo, mentre la natura societaria dell’affittuaria non è di per sé sufficiente. Il ricorso dell’Agenzia viene rigettato, con conferma dell’esito favorevole al contribuente.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che:
1. In data 22 dicembre 2008 l'Agenzia delle entrate notifico' a (XXXXX) quattro avvisi di accertamento con i quali era stato rideterminato il reddito ai fini dell'IRPEF e dell'addizionale regionale e comunale in relazione agli anni di imposta 2003, 2004, 2005 e 2006, sul presupposto che il contribuente aveva stipulato contratti di affitto di fondi rustici – rispettivamente in data (XXXXX), in data (XXXXX) e in data (XXXXX), con la societa' (XXXXX) soc. coop. a r.l., e in data (XXXXX) con la societa' (XXXXX) s.r.l. – non dichiarati nelle annualita' in questione.
Avverso gli avvisi di accertamento il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, denunciando la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 6, comma 4, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 27, per essere gli atti impugnati privi di riscontro probatorio e di motivazione.
La commissione di primo grado con sentenza n. 237/17/2009 respinse il ricorso.
2. Avverso tale decisione (XXXXX) propose appello che fu accolto con sentenza n. 28/4/12, depositata il 10 febbraio 2012.
3. Contro tale pronuncia l'Amministrazione finanziaria propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste il contribuente con controricorso illustrato da memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Assume, in particolare, l'Amministrazione ricorrente che la Commissione Tributaria Regionale, nell'affermare che "risulta che trattasi di fondi dati in affitto per usi agricoli, ne' l'ufficio ha fornito elementi di prova contraria", non ha esplicitato le ragioni per le quali e' giunta alla conclusione che i fondi fossero stati concessi in affitto per usi eminentemente agricoli; che tale circostanza non era desumibile dalla lettura dei contratti di locazione (come rilevato dal giudice di prime cure); che, considerata la natura giuridica di societa' di capitali delle affittuarie, era ragionevole ipotizzare che le stesse svolgessero attivita' commerciale, con conseguente inquadramento dei canoni ritratti dai rapporti di affitto tra i "redditi diversi" Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ex articolo 67.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 67 e dell'articolo 2697 c.c..
Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, i giudici d'appello hanno erroneamente interpretato la regola di riparto dell'onere della prova ritenendo che competesse all'Ufficio dimostrare la natura non agricola dell'uso dei fondi concessi in affitto, laddove tale onere deve essere attribuito al contribuente.
2. Il primo motivo e' infondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione finanziaria, la decisione impugnata ha espressamente individuato nei contratti di affitto stipulati dal contribuente la fonte del proprio convincimento circa la configurabilita' di fattispecie di affitto di fondi rustici ad uso agricolo (v. a pag. 4 della sentenza, il passo della motivazione secondo il quale "Dagli stessi (i.e. dai contratti di affitto versati in atti di causa di cui al precedente capoverso) risulta che trattasi di fondi dati in affitto per usi agricoli"), cosi' assolvendo, sia pure in forma concisa, al proprio obbligo motivazionale.
3. Il secondo motivo e' parimenti infondato.
E' da considerare che, per un verso, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 32, esclude la natura di reddito agrario dei terreni su cui esercita l'attivita' agricola una societa' di capitali ("non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni dati in affitto per uso non agricolo nonche' quelli produttivi di reddito d'impresa di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c) il quale prevede che sono considerati redditi d'impresa anche i redditi dei terreni per la parte derivante dall'esercizio dell'attivita' agricola esercitata da societa' di capitali nonche' sas e snc") e che, per altro verso, l'articolo 67, comma 1, lettera e) include fra i redditi diversi "i redditi di natura fondiaria compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli".
Dal combinato disposto delle due norme – la cui ratio va identificata nell'esigenza di limitare l'agevolazione accordata al reddito agrario ai soli imprenditori agricoli a titolo principale emerge che, da un lato, l'esercizio di un'impresa agricola esercitata da una societa' esclude la natura di reddito agrario; e, dall'altro, che i canoni di affitto del terreno concesso alle societa' per uso non agricolo devono essere dichiarati fra i redditi diversi.
Ne discende che il carattere non agricolo dell'uso dei fondi concesso con il contratto di affitto a societa' diverse dalla societa' semplice integra un elemento (negativo) della fattispecie costitutiva della pretesa impositiva Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ex articolo 67, con l'ulteriore conseguenza che l'onere della prova di tale presupposto grava sull'Amministrazione finanziaria.
Costituisce, invero, ius receptum il principio secondo il quale in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta all'Amministrazione finanziaria – nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova – dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria azionata, fornendo, quindi, la prova di elementi e circostanze rivelatori dell'esistenza di un maggiore imponibile, mentre grava sul contribuente, il quale intenda contestare la capacita' dimostrativa di quei fatti, oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, l'onere di dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano (Cass. Sez. 5, 24/7/2002, n. 10802).
Ne' tale regola subisce deroghe ove, come nella fattispecie in esame, l'onere della prova dell'Amministrazione abbia ad oggetto fatti negativi (Cass., Sez. 3, 13/6/2013, n. 14854).
In conclusione, il ricorso e' respinto.
4. Le spese del giudizio di legittimita' sono liquidate in dispositivo in ossequio al principio della soccombenza.
Va, infine, richiamato il principio secondo il quale il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo articolo 13, comma 1-bis, non puo' aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualita' soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. sez. 5, 23/7/2020, n. 15755; Cass., sez. 3, n. 5955 del 14/3/2014; Cass. Sez. U, 25/11/2013, n. 26280).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 5.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
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