Cassazione, ordinanza n. 6380 del 08/03/2021
Riscossione - Fondo patrimoniale - Non aggredibilità per debiti estranei ai bisogni della famiglia.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6380
- Data
- 08/03/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il preavviso d’iscrizione ipotecaria su immobili compresi in fondi patrimoniali, a garanzia di un debito recato da una cartella definitiva. La Cassazione afferma che i limiti dell’articolo 170 del codice civile operano anche per l’ipoteca della riscossione: essa è illegittima quando il debito è estraneo ai bisogni familiari e il creditore conosce tale estraneità. Poiché la CTR aveva accertato entrambe le circostanze mediante elementi tratti dalle indagini penali, senza attribuire efficacia di giudicato all’archiviazione, il ricorso dell’agente della riscossione è rigettato.
Massima
L'Agenzia della riscossione può iscrivere ipoteca su un bene appartenente a un fondo patrimoniale solo se il debito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni della famiglia, in quanto le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale, secondo dati di comune esperienza, id quod plerumque accidit, hanno uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia, non generando nessun automatismo che autorizzi l'iscrizione ipotecaria sui beni impignorabili del fondo. Secondo le regole della ripartizione della prova, una volta che il debitore abbia dimostrato l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia spetta al creditore procedente dimostrare che l'obbligazione assunta non sia un atto di esercizio della attività imprenditoriale volto ad esempio a garantire la banca in ordine agli affidamenti concessi funzionali allo svolgimento dell'attività della società. Pertanto, nel caso di specie, non risultava legittimo iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale in quanto la partecipazione dell'amministrazione finanziaria al giudizio per frode, in particolare fatturazione per operazioni inesistenti, esplicitava ex sé, il fatto che l'obbligazione fosse estranea ai bisogni della famiglia.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
CONSIDERATO IN FATTO
1. (——) proponeva opposizione avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria emessa in data (——), da (——) (successivamente divenuta Agenzia delle Entrate-Riscossioni) conseguente al mancato pagamento di una cartella di pagamento notificata al contribuente dall'Agente di Riscossione in data 26.23.2012 per un importo di Euro 1.748.118,96.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso accoglieva il ricorso limitatamente ai beni oggetto di fondo patrimoniale costituito nel 2002.
3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e, in via incidentale dall' (——); la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva l'appello del contribuente rilevando che l'annunciata iscrizione ipotecaria aveva ad oggetti beni sui quali erano stati costituiti, in tempi diversi, due fondi patrimoniali e la Banchieri aveva assolto all'onere di provare che i crediti oggetto della cartella esattoriale non erano sorti per esigenze familiari e che tale circostanza era nota all'Agente di Riscossione.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate Riscossioni sulla base di tre motivi. (——) ha resistito depositando controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 170 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene in primo luogo l'inapplicabilita' al procedimento ipotecario del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77, delle limitazioni previste dall'articolo 170 c.c., che si riferiscono in via esclusiva alla procedura esecutiva che inizia con il pignoramento. La sentenza viene, inoltre, censurata in quanto l'estraneita' delle obbligazioni oggetto delle cartelle esattoriali e la conoscenza da parte del creditore di tale circostanza sono state tratte dal un provvedimento di archiviazione che non fa stato nel procedimento tributario, stante l'autonomia dei processi.
1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, comma 2 bis, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene la legittimita' dal punto di vista formale del preavviso di iscrizione di ipoteca senza l'indicazione specifica dei beni in quanto atto prodromico alla costituzione della garanzia reale e quindi non necessitante di particolari contenuti oltre all'indicazione del credito.
1.3 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi i giudici di secondo grado pronunciati ultra patita non limitando gli effetti della pronuncia agli atti costitutivi e di integrazione del fondo patrimoniale.
2. Il primo motivo e' infondato.
2.1 La controversia portata allo scrutinio di questa Corte concerne l'impugnazione del preavviso di iscrizione di ipoteca del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77, comma 2 bis, sui beni immobili di proprieta' di (——) per una pretesa fiscale contenuta in cartella esattoriale divenuta definitiva.
2.2 Si tratta di un atto necessario e prodromico alla successiva iscrizione dell'ipoteca che e' autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario," in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex articolo 100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimita' sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448" (Cass. sez. un. 19667/14 e Cass. 14045/2017).
2.3 Al riguardo, deve precisarsi che questa Corte, dopo alcuni arresti (indicati dall'Agenzia nel ricorso) che avevano affermato che l'esecuzione richiamata dall'articolo 170 c.c., fosse estranea all'iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi generalmente consentita, ha statuito piu' specificamente, con principio al quale questo Collegio intende dare continuita', che "l'articolo 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilita' dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1973, n. 602, articolo 77. Ne consegue che, l'iscrizione ipotecaria di cui Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77, e' ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 c.c., sicche' e' legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneita' ai bisogni della famiglia" (cfr. Cass. n. 5385/2013, Cass. n. 23876/2015, Cass. n. 3600/2017, Cass. n. 20998/2018).
2.4 Venendo al secondo profilo della censura va rilevato che l'esattore puo', iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell'ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneita' ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non puo' iscrivere l'ipoteca – sicche', ove proceda in tal senso, l'iscrizione e' da ritenere illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneita'. L'onere della prova dei presupposti di applicabilita' dell'articolo 170 c.c., gravera', quindi, su chi intendera' avvalersi del regime di impignorabilita' dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
2.5 Cio' premesso la CTR ha accertato, sulla scorta dell'esame degli atti del procedimento penale promosso a carico (——) e conclusosi con l'archiviazione per non aver realizzato la condotta di emissione ed omessa contabilizzazione della fatture, posta a base dell'accertamento fiscale dal quale e' scaturita la cartella di pagamento, che non solo l'obbligazione non e' stata assunta per soddisfare i bisogni della famiglia ma addirittura che il debito non risulta essere stato contratto dalla contribuente stessa.
2.6 I giudici di seconde cure hanno, inoltre, desunto decisivi elementi di prova – tratti dalla partecipazione dell'Ufficio nel procedimento penale in qualita' di parte offesa- della conoscenza da parte del creditore che il "fatto generatore" dell'obbligazione non solo era estraneo ai bisogni della famiglia ma era causato da fatture per le quali non vi era certezza della loro emissione da parte della ricorrente.
2.7 A fronte di tali accertamenti compiuti in punto di fatto ed insindacabili in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all'articolo 360, comma 1, n. 5, la ricorrente si e' limitata a censurare l'operato della CTR che avrebbe scorrettamente sovrapposto il piano penale a quello tributario facendo prevalere il decreto di archiviazione sull'accertamento fiscale ormai definitivo.
.8 Osserva il Collegio come, contrariamente a quanto opinato dall'Agenzia delle Entrate, i giudici di seconde cure non hanno affatto riconosciuto qualsivoglia efficacia di giudicato al decreto di archiviazione emesso in sede penale ma, piu' semplicemente, hanno tratto utili elementi probatori dalle risultanze delle indagini penali.
2.9 La CTR, avendo ritenuto assolto l'onere di provare l'estraneita' dei crediti ai bisogni familiari e la conoscenza del creditore di tale estraneita', ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati.
3 Il secondo motivo e' assorbito in quanto ha ad oggetto aspetti formali dell'avviso di iscrizioni dell'ipoteca superate dal rigetto del primo motivo che concerne i profili sostanziali dell'atto.
4 Il terzo motivo e' infondato in quanto i giudici di secondo grado non sono incorsi nel dedotto vizio di ultrapetizione avendo annullato l'avviso di iscrizione ipotecaria, per le ragioni di cui alla motivazione, statuendo in conformita' con quanto richiesto dal contribuente nel ricorso introduttivo.
5. In conclusione il ricorso va rigettato.
6. La spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbito secondo;
condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 10.200,00, oltre ad Euro 200 per spese, al rimborso forfettario ed agli accessori di legge.
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