Cassazione, sentenza n. 6592 del 10/03/2021
Sentenza n. 6592 del 10/03/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6592
- Data
- 10/03/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società contestava l’accertamento di maggiori ricavi derivanti dalla vendita a un socio di tre immobili a prezzi inferiori a quelli ritenuti effettivi, censurando motivazione, prova e valore degli indizi utilizzati. La Corte giudica comprensibile la decisione d’appello e considera inammissibile la richiesta di rivalutare gli elementi fattuali, tra cui lo scostamento dai valori OMI e l’antieconomicità: l’accertamento induttivo può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa. Il ricorso è integralmente respinto.
Testo della pronuncia
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In apertura va rilevato che l'Agenzia delle Entrate, senza formulare alcun controricorso ex articolo 370 c.p.c., in vista dell'adunanza camerale originariamente fissata, ha depositato una memoria ex articolo 380-bis.1..
1.1. E' convincimento del collegio che detta memoria debba ritenersi ammissibile, secondo l'orientamento maggioritario gia' espresso da questa Corte, a tenore del quale, nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del ridetto articolo 380-bis.1 c.p.c. (introdotto dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016), per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'articolo 370 c.p.c., ma che, in base alla vecchia disciplina, avrebbe avuto ancora la possibilita' di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facolta', puo' presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali avrebbe potuto farlo il controricorrente (Cass. 14/05/2019, n. 12803; Cass. 07/09/2018, n. 21798; Cass. 10/08/2017, n. 19988; Cass. 08/06/2017, n. 14330; Cass. 24/03/2017 n. 7701; Cass. 27/02/2017, n. 4906).
E' cio' invocando sia il Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni Civili della Corte di Cassazione, articolo 1, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di Cassazione, che l'esigenza di evitare disparita' di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all'articolo 111 Cost., oltre che dell'articolo 6 CEDU.
1.2. Ragioni queste che concorrono a ritenere preferibile l'orientamento in parola rispetto a quello, di segno opposto, secondo cui, in mancanza di controricorso notificato – ancorche' tardivamente -, l'intimato non sarebbe legittimato ai deposito di memorie illustrative, ancorche' munito di regolare procura speciale ad litem (Cass. 18/04/2019, n. 10813; Cass. 05/10/2018, n. 24422; Cass. 20/10/2017, n. 24835; Cass. 24/05/2017, n. 13093).
2. Con il primo motivo la ricorrente (XXXXX) s.r.l., in liquidazione, deduce la violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., non consentendo la lettura della motivazione della sentenza impugnata di comprendere perche' sia stato riconosciuto un maggior valore agli immobili oggetto di compravendita.
2.1. Il motivo e' manifestamente infondato, considerato che la lettura della sentenza impugnata consente di cogliere chiaramente la ratio decidendi della stessa, incentrata sull'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da dimostrare il maggior valore di tre unita' immobiliari trasferite nel corso dell'esercizio dalla societa' contribuente ad uno dei suoi soci, rispetto a quello risultante dai relativi rogiti.
3. Con il secondo motivo eccepisce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 500, articolo 39, comma 1, e articolo 41, nonche' della L. 7 luglio 2000, n. 212, articolo 7, poiche' la sentenza della Commissione Tributaria Regionale ha erroneamente ritenuto legittimo l'avviso di accertamento impugnato, nonostante la carenza di motivazione e la mancata allegazione dell'atto di vendita di altro appartamento.
3.1. Il motivo e' inammissibile per novita' della questione, atteso che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che tra i motivi di appello la contribuente avesse lamentato una carenza di motivazione dell'avviso impugnato, discendente direttamente dalla mancata allegazione di documentazione rilevante.
4. Con il terzo motivo assume la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 41-bis, e del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54, comma 5, considerato che il giudice di merito, per ritenere la legittimita' dell'avviso impugnato, ha valorizzato indizi che non erano ne' gravi e neppure precisi e concordati.
5. Con il quarto motivo assume la violazione dell'articolo 2697 c.c., poiche' l'Amministrazione non ha provato – come era suo preciso onere – quale fosse la c.d. "superficie commerciale" delle tre unita' immobiliari oggetto di trasferimento.
6. Con il quinto motivo denuncia la violazione dell'articolo 2729 c.c., nonche' del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39 comma 1, lettera d), e del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54, comma 2, atteso che la sentenza impugnata ha fondato la decisione su indizi privi di gravita', precisione e concordanza, utilizzati al fine di determinare il valore di mercato degli immobili oggetto di compravendita.
7. Con il sesto motivo rileva di nuovo la violazione dell'articolo 2697 c.c., nonche' vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), tenuto conto che la sentenza d'appello ha omesso di prendere posizione sulle contestazioni sollevate dall'appellante, in ordine all'inapplicabilita' dei valori tratti dall'osservatorio del mercato immobiliare (O.M.I.) alle tre unita' immobiliari oggetto di vendita.
7.1. Tutti i descritti motivi, meritevoli di trattazione congiunta stante il comune oggetto, sono parimenti inammissibili per le ragioni di cui si dira'.
7.2. Lamentando plurime violazioni di legge, in realta' la ricorrente intende sottoporre a revisione critica – in maniera appunto inammissibile -, l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito, in ordine all'esistenza di indizi dotati dei necessari requisiti di gravita', precisione e concordanza circa il maggior valore delle tre unita' immobiliari trasferiti ad un socio della societa' venditrice nell'anno 2006; in particolare, la commissione tributaria regionale, con valutazione qui non sindacabile ha accertato, per un verso, il macroscopico scostamento rispetto ai valori O.M.I. del prezzo indicato nei rispettivi rogiti per la zona territoriale di riferimento e, per l'altro verso, la conseguente antieconomicita' dell'attivita' d'impresa della contribuente.
Ed e' noto come in tema di prova presuntiva, e' incensurabile in sede di legittimita' l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita' e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimita' circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 17/01/2019, n. 1234).
7.3. Tutte inammissibili, poi, per novita' delle questioni ovvero per carenza di interesse, si mostrano le doglianze riferite all'effettiva superficie "commerciale" ovvero "catastale" degli immobili venduti – oggetto di una rideterminazione per via giudiziale gia' all'esito del processo di primo grado -, nonche' quelle incentrate sul dato indiziario ricavato dall'Amministrazione attraverso la comparazione con il prezzo di altra unita' immobiliare trasferita dalla societa' istante ad un terzo nel medesimo anno, per l'assorbente considerazione che nella sentenza impugnata proprio la valenza indiziaria di una siffatta comparazione, risulta chiaramente trascurata essendo definita dalla medesima commissione tributaria "non del tutto attendibile".
7.4. Peraltro, a differenza di quanto mostra di ritenere la ricorrente, va riaffermato che in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d), il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale puo' fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purche' grave e precisa (Cass. 22/12/2017 n. 30803).
7.5. Priva di qualsivoglia consistenza, poi, si mostra la doglianze – peraltro inammissibile, perche' formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione in esame – riferita all'accertamento parziale oggetto di impugnazione, per la decisiva considerazione che detto strumento e' diretto esclusivamente a perseguire finalita' di sollecita emersione della materia imponibile, ma non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 38 e 39, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 54 e 55, bensi' una modalita' procedurale che ne segue le stesse regole, per cui puo' basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso puo' essere emesso pur in presenza di una contabilita' tenuta in modo regolare (Cass. 28/10/2015, n. 21984).
7.6. Va soggiunto, infine, che neppure e' consentito in questa sede censurare la decisione resa Commissione Tributaria Regionale, invocando un vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che, poiche' e' qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la cui riformulazione, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimita' sulla motivazione.
Pertanto, e' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in se', purche' il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. s.u. 7/04/2014, n. 8053).
8. In definitiva, il ricorso avanzato dalla contribuente deve essere integralmente respinto, mentre le spese seguono la soccombenza in favore dell'Agenzia delle Entrate che ha depositato memoria e partecipato all'udienza pubblica. Sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti della ricorrente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'amministrazione resistente, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, otre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.
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