Cassazione, sentenza n. 7532 del 17/03/2021

Sentenza n. 7532 del 17/03/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
7532
Data
17/03/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava avvisi comunali ICI per le annualità 2007-2010, già confermati nei gradi di merito per la parte ancora contestata. Nel giudizio di legittimità la contribuente ha documentato l’adesione alla definizione agevolata, la comunicazione dell’esattore, il pagamento integrale delle rate e i conseguenti sgravi. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione ex lege del processo di cassazione, precisando che il rapporto sostanziale resta regolato dall’atto comunicato dall’esattore, senza statuire sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Testo della pronuncia

1. La societa' (—) s.r.l., in persona del L.R., ricorre con cinque motivi per la cassazione della sentenza n. 2828/28/2015 della CTR del Lazio – depositata il 19.05.2015 – la quale, nel respingere il.gravame avverso la prima decisione, affermava l'inapplicabilita' del disposto dell'articolo 115 c.p.c. al caso in esame, sia perche' il Comune non aveva ricevuto comunicazione della data della pubblica udienza sia perche' la semplice "ammissione dell'alienazione degli immobili" non era idonea ad integrare il presupposto della " non contestazione" di "fatti specifici" richiesti dalla norma citata. Per il resto, statuiva che' l'impugnante si era li.mitata a ribadire le argomentazioni esposte in primo grado e che l'eventuale errore relativo alla tassazione di cespiti trasferiti era stato determinato dalla mancata dichiarazione Ici della contribuente(relative alle annualita' 2007-2010) Nella motivazione, i giudici regionali confermavano la legittimita' dell'avviso, per la parte in contestazione, esclusi gli immobili per i quali lo stesso ente locale aveva dichiarato che avrebbe proceduto allo sgravio, mentre, nel dispositivo respingevano l'appello, senza alcun riferimento alle somme dovute.

Il Comune di Albano Laziale e' rimasto intimato.

Con apposita istanza, la difesa di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, sul presupposto che, nelle more del giudizio di legittimita', aveva presentato domanda di "rottamazione" degli avvisi di accertamento Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, ex articolo 6, conv., con modif., dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 e aveva estinto la pretesa tributaria.

L'Agenzia delle entrate ha depositato attestazione di versamento di tutte le rate dovute.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

In via preliminare, va dichiarato estinto il giudizio avendo la ricorrente integralmente definito i carichi tributari oggetto del presente giudizio, mediante adesione alla definizione agevolata Decreto Legge n. 193 del 2016, ex articolo 6.

La societa' ha interamente pagato le rate dovute sulla base di quanto determinato dalla concessionaria per la riscossione e ha ottenuto i corrispondenti provvedimenti di sgravio. Va data continuita' alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. 2/5/2019, n. 11540; Cass. 3/10/2018, n. 24082 e 24083), secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex articolo 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perche' ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al'momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto, come nel caso di specie, al pagamento integrale del debito rateizzato;

nel caso in esame, parte ricorrente ha documentato la domanda di adesione alla definizione agevolata, l'avvenuta comunicazione dell'esattore ed anche il pagamento di tutte le rate indicate nel piano di definizione; risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l'adesione agevolata; la situazione sostanziale restera' regolata dal contenuto dell'atto comunicato dall'esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata.

Non e' luogo a provvedere sulle spese, anche vista la mancata costituzione in giudizio del Comune.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione ex lege del presente giudizio.

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