Cassazione, sentenza n. 11591 del 04/05/2021
Sentenza n. 11591 del 04/05/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11591
- Data
- 04/05/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società soggetta al regime IVA speciale per le attività di spettacolo aveva successivamente destinato parte di un immobile alla locazione, recuperando in dichiarazione anche l’imposta sugli acquisti sostenuti durante il precedente regime. La Corte esclude la rettifica della detrazione: nel regime speciale l’imposta sugli acquisti non è detratta analiticamente, essendo già considerata mediante abbattimento forfetario dell’IVA sulle operazioni imponibili. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, viene rigettato il ricorso originario della contribuente, con compensazione delle spese.
Testo della pronuncia
Emerge dagli atti che la s.r.l. N., costituita nel 1999, aveva avviato la costruzione di un fabbricato industriale per lo svolgimento dell'attività di spettacolo e d'intrattenimento, assoggettata, ai fini dell'iva, al regime speciale stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, comma 6. Senonchè alla fine del 2001 la contribuente destinò l'immobile a un uso diverso dall'esercizio di attività di spettacolo, perchè ne locò una parte, di modo che nell'anno 2002 emise la prima fattura in relazione a quest'attività e assolse l'iva relativa.
Nel procedere alla dichiarazione per l'anno 2002, tuttavia, la contribuente detrasse anche per le annualità precedenti l'iva relativa all'acquisto della parte dell'immobile destinata all'esercizio dell'attività di locazione.
Ne seguì un avviso di accertamento col quale l'Agenzia recuperò Viva, ritenendola indebitamente detratta, perchè relativa a periodi d'imposta in cui operava il regime speciale.
La società impugnò l'avviso, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso.
Quella regionale del Molise ha rigettato il successivo appello dell'Agenzia; e lo ha fatto applicando il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19bis 2, comma 3, perchè ha ritenuto che il mutamento del regime fiscale dovuto alla variazione dell'attività, sebbene non comunicata, avesse propiziato il recupero dell'imposta non detratta al momento in cui il bene era stato acquisito; e il recupero era consentito, perchè concernente un bene strumentale dall'ultimazione dei lavori relativi al quale non erano ancora trascorsi dieci anni.
Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, che articola in due motivi, cui non v'è replica.
Motivi della decisione
1.- Col primo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, comma 6, e dell'art. 19bis 2, comma 3, perchè, sostiene, quanto alle attività di spettacolo e intrattenimento, rette dal regime speciale dell'iva calcolata in maniera forfetaria, non è detraibile l'iva sugli acquisti, di modo che qualora si muti anche parzialmente l'attività, determinando il mutamento del regime fiscale, non è possibile rettificare la detrazione sugli acquisti compiuti durante la vigenza del regime speciale.
La censura è fondata.
1.1.- Pacifico è che sino a fine del 2001 alle attività svolte dalla società fosse applicabile il regime speciale stabilito dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, comma 6, a norma del quale, nel testo applicabile all'epoca, "Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, tariffa allegata, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art. 19, è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili… ".
2.- Il regime in questione è un regime semplificato, in virtù del quale l'assolvimento dell'imposta grava sul solo soggetto che si trova a monte della catena produttivo-distributiva, ma l'imposta è defalcata del 50%, a titolo di detrazione forfettaria sugli acquisti.
Non si applica, quindi, nei passaggi successivi il meccanismo rivalsa-detrazione.
2.1.- Le peculiarità del regime non consentono l'applicabilità del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19bis 2, comma 2, che ammette la rettifica della detrazione nel caso in cui mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportino la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata.
E ciò perchè nel caso in esame, non era proprio configurabile detrazione alcuna: la detrazione è contemplata dal legislatore a monte, a diminuire in misura forfettaria l'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
Il motivo va quindi accolto.
3.- L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, proposto in via subordinata.
Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata; non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto il giudizio va deciso nel merito, col rigetto del ricorso originariamente proposto dalla contribuente.
3.1.- La mancanza di precedenti specifici comporta, tuttavia, la compensazione di tutte le voci di spesa.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tutte le voci di spesa.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021
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