Cassazione, ordinanza n. 29505 del 22/10/2021
ICI - Agevolazione per abitazione principale - Esclusione per mancato utilizzo come dimora abituale - Prova - Bassi consumi energetici - Prova contraria - Residenza anagrafica nell'immobile - Insufficiente.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29505
- Data
- 22/10/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il Comune aveva negato l’agevolazione ICI per l’abitazione principale, ritenendo che i consumi elettrici irrisori nel triennio dimostrassero l’assenza di dimora abituale; i giudici di merito avevano condiviso tale ricostruzione. La Cassazione ha ribadito che la residenza anagrafica vale come presunzione, ma può essere superata da prova contraria tratta da qualsiasi fonte, la cui valutazione spetta al giudice di merito. Poiché le censure miravano a rivalutare i consumi e non indicavano un fatto storico omesso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massima
In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, art. 8, per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito. Nel caso di specie, l'elemento presuntivo dei bassi consumi elettrici nel triennio, debitamente riscontrato dal Comune, non poteva essere sufficiente fonte di convincimento per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nel comune, fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto, elemento sintomatico di una presenza nell'abitazione oggetto d'imposizione non abituale. Infatti, gli scarsi consumi di energia elettrica nell'arco di un triennio possono costituire fonte probatoria che smentisce la presunzione di abituale dimora nel luogo di residenza, prova questa che era stata fornita dal Comune che ne era onerato attraverso la produzione documentale di consumi irrisori incompatibili con la permanenza del contribuente in quell'immobile adibito ad abitazione principale.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Fatto
Ritenuto che:
P.A. riceveva dal Comune di Sassuolo tre avvisi di accertamento in rettifica aventi ad oggetto l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni 2009, 2010 e 2011 in conseguenza del mancato riconoscimento delle agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 per l'abitazione principale in quanto il suddetto contribuente pur risultando residente anagraficamente non la utilizzava come tale; che il contribuente proponeva ricorso avverso tali avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena sostenendo la piena coincidenza fra le risultanze anagrafiche e quelle reali, e spiegando che i bassi consumi erano legati al suo impegno lavorativo che lo portava lontano da casa per un considerevole periodo.
Il giudice di primo grado, con sentenza 852/2019, respingeva il ricorso, che avverso tale pronuncia proponeva appello il contribuente ribadendo le argomentazioni già svolte in primo grado e sostenendo che, alla luce delle risultanze anagrafiche, sarebbe spettato al Comune di suddetta città offrire la prova contraria.
La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna con sentenza n. 1711/2019 rigettava l'appello, ritenendo: che gli scarsi consumi di energia elettrica nell'arco di un triennio possono costituire fonte probatoria che smentisce la presunzione di abituale dimora nel luogo di residenza, prova questa che era stata fornita dal Comune che ne era onerato attraverso la produzione documentale di consumi irrisori incompatibili con la permanenza del contribuente in quell'immobile adibito ad abitazione principale.
P.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrato da memoria.
Il Comune di Sassuolo è rimasto intimato.
Diritto
Considerato che:
Con il primo motivo si deduce ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2 secondo cui per abitazione principale si intende salvo prova contraria quella di residenza anagrafica.
Si sostiene che il Comune che intende escludere il beneficio fiscale è tenuto a dimostrare l'esistenza di una realtà diversa dalle risultanze anagrafiche, dimostrazione che non può essere costituita da mere presunzioni quale devono ritenersi i bassi consumi domestici.
Con il secondo motivo si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si lamenta che la CTR avrebbe fondato il suo convincimento su dati statistici che sono per definizioni mere presunzioni privi di rilevanza giuridica frutto di una media matematica fra bassi consumi ed alti consumi e che non considerano la realtà effettiva della situazione del ricorrente che non disponeva di alcun elettrodomestico e che passava la maggior parte del tempo fuori casa per lavoro e per volontariato.
Il primo motivo è inammissibile.
E', infatti, insegnamento di questa Corte, quello che "In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito" (Cass. ord. n. 12299/17, n. 13062/17; Cass. 2018 nr 14793).
Nel caso di specie giudici d'appello, con accertamento di fatto sufficientemente motivato, hanno ritenuto, che l'elemento presuntivo dei bassi consumi elettrici nel triennio, debitamente riscontrata dal Comune, fosse una sufficiente fonte di convincimento per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nel comune di Rio dell'Elba, fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto, elemento sintomatico di una presenza nell'abitazione oggetto d'imposizione non abituale.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile non configurandosi il vizio motivo denunciato, in assenza di un fatto storico, di cui sia stato omesso l'esame, alla luce del novellato testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, piuttosto risolvendosi in una contestazione della valutazione probatoria della CTR (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415).
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021
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