Cassazione, sentenza n. 34261 del 15/11/2021
Sentenza n. 34261 del 15/11/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 34261
- Data
- 15/11/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la rettifica della rendita catastale di un impianto eolico, dalla quale la società aveva escluso la torre di sostegno dell’aerogeneratore mediante procedura DOCFA. La Cassazione ribadisce che l’irrilevanza catastale delle componenti impiantistiche dipende dalla loro specifica funzionalità al processo produttivo, non dalla consistenza fisica o dal loro stabile collegamento al suolo; la CTR aveva accertato che torre, navicella e rotore formavano un complesso essenziale alla produzione elettrica. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è quindi rigettato, con assorbimento dell’incidentale e compensazione delle spese.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale del (XXXXX) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Molise n. 314/01/19, pronunciata nei confronti della SpA Enel Gxxx Pxxx che ha confermato la sentenza della CTP di Isernia, 273/01/17 che aveva accolto il ricorso originario della società avverso l'avviso di rettifica in aumento della rendita catastale, già rideterminata dalla società, con procedura DOCFA, ai sensi della L. 208 del 2015, art. 1, comma 22, escludendo dal valore reddituale quello relativo alla torre di sostegno dell'aerogeneratore.
In particolare la CTR chiariva che la diatriba era incentrata sulla corretta interpretazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, introdotto dal legislatore per attenuare il carico delle imposte locali sulle attività produttive, escludendo dal computo della rendita catastale quei beni che vengono direttamente impiegati e coinvolti nel processo produttivo, senza per questo escluderne la natura immobiliare. Secondo la CTR la disposizione normativa ha stabilito che l'unico criterio di inclusione o di esclusione di taluni beni (impianti, macchinari, congegni, attrezzature) è quello della funzionalità specifica per il processo produttivo, non del contributo fornito al valore dell'immobile, e ciò indipendentemente dal grado di immobilità, consistenza o rilevanza in rapporto al valore del bene considerato. Ha poi valutato che la funzione della torre è assolutamente integrata nell'impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale: il vincolo di funzionalità è tale da rendere evidente che torre, rotore e navicella si atteggiano ad unico bene o impianto di produzione, spesso utilizzati come sinonimo per identificare l'impianto completo ("pale eoliche" o "torri eoliche"). La torre di sostegno è una componete primaria per il funzionamento dell'aerogeneratore, che svolge una funzione di contrasto alla forza impressa dal vento, al fine di consentire alla pala di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così l'energia elettrica. La torre di sostegno, oltre a tenere in posizione l'aerogeneratore, forma un unico complesso strutturale con le altre componenti fisico-meccaniche, avendo il compito di assorbire le vibrazioni provenienti dalla navicella, evitando che ogni sollecitazione meccanica possa scaricarsi eccessivamente sul basamento e sulle fondazioni. Di contro la CTR ha giudicato "evidente la funzione che il palo di sostegno svolge nel processo produttivo dell'energia elettrica e nell'esercizio dell'impianto, senza considerare che le strutture in esame non costituiscono un elemento positivo di reddito per il terreno e non incidono in alcun modo sulla determinazione del reddito catastale.
La società resiste con controricorso e con memoria volta a denunciare l'esistenza di un giudicato esterno, essendosi già pronunciata la Corte Suprema sulla stessa questione di diritto, richiamando numerose pronunce, tutte relative alla non imponibilità catastale della costruzione costituita dalla torre di sostegno dell'aereogeneratore, sia pure ben ancorata al basamento, elemento quest'ultimo non discriminante a tenore dell'articolo in esame.
Il P.G. insta per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico complesso motivo, ribadito da memoria, l'Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, avendo la CTR erroneamente ritenuto, in contrasto con le circolari emanate in materia dall'Amministrazione finanziaria, che la torre di sostegno dell'aerogeneratore, stabilmente infissa al suolo e dotata di autonomia strutturale, costituisse macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale non soggetta ad imposizione. Preliminarmente, in relazione all'eccezione di giudicato esterno sostanziale, rileva che la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici – per soggetti, causa petendi e petitum – ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche, v. Cass. n. 20029/11; n. 5727/18; n. 26457/17, n. 14303/17; n. 20257/15,21395/17.
Orbene, con la dedotta decisione n. 6768/2021 questa Corte, ha valutato, in ordine alla portata della modifica normative, che: "… A giudizio di questa Corte, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E' irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo.
La CTR ha accertato, con argomentazioni in alcun modo censurabili sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, che, nella fattispecie concreta, la torre costituiva una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica, in quanto tale soggetta quindi ad esenzione ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21." La pronuncia su menzionata, se patisce i limiti oggettivi del giudicato in tema di interpretazione della norma, può, sicuramente avere valore di precedente qualificato che, come tale, questa Corte condivide ed al quale ritiene di dover dare continuità, condividendone le valutazioni, tenuto anche conto che sulla medesima questione sono intervenute numerose ulteriori pronunce, conformi.
Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale, che non prospetta motivi autonomi rispetto al petitum principale.
Il consolidarsi nel tempo della giurisprudenza di settore induce a compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, assorbito l'incidentale. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, pubblica udienza, il 8 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.
Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?
Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
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