Cassazione, sentenza n. 35069 del 17/11/2021
Sentenza n. 35069 del 17/11/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 35069
- Data
- 17/11/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento IVA contestava la mancata fatturazione di sostituzioni di macchinari o componenti, considerate dall’Ufficio nuove cessioni anziché interventi in garanzia, nonché operazioni formalmente dirette a una società sammarinese ma ritenute destinate a un soggetto italiano. Dopo l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia, la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo poi di avere definito la lite e versato le rate previste. In assenza di diniego della definizione e di istanza di trattazione entro il termine indicato, la Corte ha dichiarato estinto il processo, senza decidere le contestazioni sostanziali.
Testo della pronuncia
Y.Italia s.r.l (già M.R.Italia s.r.l.) impugnava l'avviso di accertamento emesso ai fini Iva per l'anno d'imposta 2005, sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente di avere svolto prestazione di assistenza tecnica e garanzia per macchine industriali automatiche da essa stesse vendute, con la sostituzione integrale dell'apparecchiatura fornita o la sostituzione di componenti della stessa, senza dichiarare alcun corrispettivo, escludendoli dalla imputazione Iva e senza emettere, nè conservare la relativa documentazione fiscale e di avere effettuato operazioni di cessione formalmente nei confronti della società Sanmarinese "Robotica del Titano" in regime di non imponibilità, mentre il destinatario effettivo era Assotech s.r.l. con sede in I talia.
La Commissione Tributaria Provinciale di Modena accoglieva il ricorso. L'Ufficio impugnava la decisione e la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia, con sentenza n. 3447/04/16, depositata il 29.11.2016, accoglieva l'appello.
La CTR riteneva che la contribuente, operando sulla base dell'asserito obbligo di garanzia assunto con la cessione dei beni venduti, avesse in realtà svolto vere e proprie operazioni commerciali concretatesi in nuove vendirte sotto forma di cessione di altri beni, asseritamente difettosi.
Y. Italia s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza, con otto motivi.
L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso nel quale evidenziava che la società aveva anche proprosto, nei confronti della stessa sentenza, ricorso per revocazione ordinaria.
Successivamente, in data 22 settembre 2021, la contribuente ha presentato una memoria con cui ha dedotto che, nelle more del giudizio di cassazione, ha provveduto alla definizione della lite, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 versando la prima rata e le successive; ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Osserva la Corte che il citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6 commi 10, 12 e 13 prevedono:
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente…. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate..
Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, nè presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020.
Il processo deve essere, pertanto, dichiarato estinto.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge.
Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato".
Il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perchè in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 23175/2015).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.
Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?
Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
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