Cassazione, sentenza n. 37364 del 30/11/2021

Sentenza n. 37364 del 30/11/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
37364
Data
30/11/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un ente locale aveva accertato l’imposta sulla pubblicità diffusa mediante supporti presenti in uno stadio; la CTR aveva escluso l’obbligo della società sportiva perché la gestione pubblicitaria era stata affidata a un terzo. La Cassazione ha chiarito che è soggetto passivo chi dispone del mezzo pubblicitario a qualsiasi titolo, anche mediante una disponibilità non materiale, e che il proprietario non perde tale qualità affidandone la gestione a un intermediario. Accolto il ricorso dell’ente, la Corte ha cassato la decisione e respinto nel merito il ricorso originario.

Testo della pronuncia

1.Roma Capitale ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 2059 in data 12 aprile 2016, con cui è stato dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità dell'anno 2004, notificato da essa ricorrente alla spa S.S. L. sul rilievo che quest'ultima, avendo affidato ad un terzo – la società Sport + – la gestione dell'attività pubblicitaria da effettuarsi durante gli eventi sportivi, sugli appositi supporti esistenti nello stadio Olimpico di Roma sui quali era stata effettivamente diffusa pubblicità relativa a diversi "marchi commerciali" ("Tim e altra pubblicità varia"), non era tenuta al pagamento dell'imposta.

2.A motivo del ricorso, Roma Capitale sostiene che il superiore rilievo contrasti con il disposto del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 6.

3.La società Lazio resiste con controricorso.

Motivi della decisione

5. Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 6 stabilisce che "1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità".

Riguardo alla individuazione del soggetto passivo dell'imposta ai sensi del comma 1 della norma (e ferma restando la responsabilità solidale prevista dal comma 2) questa Suprema Corte ha evidenziato che la disponibilità può essere ricondotta sia ad un diritto reale (di proprietà o altro) sia ad un diritto personale di godimento (in questo senso, Cass. 18 novembre 2009, n. 24307; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23007; Cass., 30 gennaio 2007, n. 1916 e Cass., sez. trib., 1 aprile 2004, n. 6446).

La norma non fa differenze in ordine al titolo, di natura reale o di natura obbligatoria, da cui dipende tale disponibilità.

La Corte, con sentenza 13 marzo 2015, n. 5039, richiamando le precedenti n. 24307 e n. 23007 del 2009, in una vicenda, per quanto rileva, identica a quella che occupa (l'Associazione Sportiva Roma S.p.A., alla quale il Comune di Roma aveva contestato l'omessa dichiarazione ed il mancato versamento dell'imposta con riguardo alle esposizioni pubblicitarie effettuate nello Stadio Olimpico in occasione delle partite degli anni 2004 e 2005, aveva impugnato l'avviso di accertamento negando la propria soggettività passiva per avere affidato ad una società terza la gestione dell'attività pubblicitaria nello stadio), ha affermato che la soggettività passiva di una società sportiva per la pubblicità effettuata nello stadio sussiste anche nell'ipotesi in cui la gestione dell'attività pubblicitaria nel corso degli eventi sportivi sia stata affidata ad una società terza per effetto di un contratto. La Corte ha precisato essere, le due società, responsabili in via solidale.

Questo Collegio, osservato che l'ampio termine "dispone", usato nell'art. 6, comma 1 si presta a ricomprendere anche una disponibilità mediata ossia non materiale, intende ribadire la superiore affermazione di principio: il proprietario del mezzo pubblicitario resta soggetto passivo di imposta anche nell'ipotesi in cui affidi la gestione del mezzo poi effettivamente utilizzato per la diffusione del messaggio, ad un intermediario.

Nella sentenza impugnata, la CTR del Lazio ha deciso in senso difforme rispetto a questo principio.

Ha applicato la norma in modo non corretto.

6. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata.

7. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicchè la causa può essere decisa nel merito: il ricorso originario va respinto.

8. Le spese seguono del merito sono compensate in ragione degli alterni esiti della vicenda processuale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando il ricorso originario;

compensa le spese del merito;

condanna la S.S. L. spa a rifondere a Roma Capitale le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5000,00, oltre spese forfetarie, accessori di legge ed oltre Euro200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

Domande frequenti

Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?

Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.

Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?

L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.

Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?

Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.

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