Cassazione, sentenza n. 37971 del 02/12/2021
Sentenza n. 37971 del 02/12/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 37971
- Data
- 02/12/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente aveva impugnato pignoramenti presso terzi e cartelle, sostenendo che queste ultime non gli fossero mai state notificate; i giudici di merito avevano dichiarato il difetto di giurisdizione tributaria sull’opposizione esecutiva. La Cassazione afferma che, quando il pignoramento è contestato per omessa o invalida notificazione dell’atto prodromico, esso rappresenta il primo atto con cui si manifesta la pretesa di riscossione del credito tributario e va impugnato davanti al giudice tributario. La sentenza è cassata e la causa rimessa alla Commissione tributaria provinciale competente, con assorbimento degli altri motivi.
Testo della pronuncia
Nella controversia originata dall'impugnazione di atti di pignoramento presso terzi e di undici cartelle di pagamento, L.M.L. propone ricorso, affidandosi a sei motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) e di ADER (Agenzia delle entrate riscossione che ha depositato atto al fine dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia (d'ora in poi C.T.R.) ne aveva rigettato l'appello proposto avverso la decisione della Commissione di prima istanza la quale, a sua volta, aveva dichiarato preliminarmente il proprio difetto di giurisdizione in merito all'opposizione proposta avverso il pignoramento presso terzi.
Il Giudice di appello ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore di quello ordinario sull'opposizione agli atti di pignoramento.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza secondo le forme di cui al D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. n. 176 del 2020.
Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. in diversa composizione.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente solleva la questione attinente alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1. Secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. aveva arbitrariamente escluso dal novero delle azioni esperibili davanti al Giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, la richiesta di annullamento del primo atto dell'esecuzione forzata cui era stato sottoposto (due pignoramenti presso terzi), malgrado ne fosse stata contestata la legittimità in quanto fondato su provvedimenti (cartelle esattoriali), mai notificati prima.
1.1 La censura, ammissibile e scrutinabile ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 1, è fondata. Sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 13913 del 5.6.2017, così massimata: "In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, e dell'art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario".
2. L'accoglimento della censura, pregiudiziale vertendosi in tema di giurisdizione, esime questa Corte dall'esame degli ulteriori motivi di ricorso, siccome assorbiti.
3. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario Commissione tributaria provinciale di Milano, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1. Lett. a), cui si rimette la controversia anche per il regolamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del Giudice tributario, Commissione tributaria provinciale di Milano, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021
Domande frequenti
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Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
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Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
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