Cassazione, sentenza n. 38289 del 03/12/2021

Sentenza n. 38289 del 03/12/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
38289
Data
03/12/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento IVA contestava sia la mancata documentazione di apparecchiature sostituite in garanzia, ritenute cessioni gratuite imponibili, sia la non imponibilità di operazioni formalmente dirette a una società sammarinese ma considerate destinate a un soggetto italiano; i giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente. Durante il giudizio di legittimità è stata documentata l’adesione alla definizione agevolata. In assenza di diniego e di istanza di trattazione entro il termine previsto, la Cassazione ha dichiarato estinto il processo, con spese compensate e senza doppio contributo unificato.

Testo della pronuncia

Y. Italia s.r.l (già M. R. Italia s.r.l.) impugnò un avviso di accertamento relativo ad IVA ed accessori per l'anno di imposta 2004, emesso sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria, a seguito di una verifica avviata nei confronti della società in data 28.8.2007, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla contribuente due rilievi: con il primo, relativo alle prestazioni di assistenza al cliente nel relativo periodo di garanzia, si contestava che la sostituzione dell'apparecchiatura, essendo eseguita in virtù di un accordo contrattuale che prevedeva la prestazione di garanzia al cliente, avrebbe dovuto essere opportunamente documentata, onde vincere la presunzione di cessione prevista dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, per essere considerata non imponibile ai fini dell'applicazione dell'Iva, mentre nella specie non lo era stata, per cui la operazione doveva essere considerata soggetta ad IVA a titolo di cessione gratuita; con il secondo si contestava che operazioni di cessione formalmente effttuate nei confronti della società Sanmarinese "Robotica del Titano" in regime di non imponibilità, avessero come destinatario effettivo la Assotech s.r.l. con sede in Italia, cosicchè dovevano essere riqualificate come cessioni imponibili.

La contribuente rilevò, per quanto di interesse, con riguardo al merito, la insussistenza dei presupposti di operatività della presunzione di cui al D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1 e la Commissione Tributaria Provinciale di Modena, con sentenza n. 20/7/2010, accolse il ricorso, ritenendo che l'accertamento fosse connotato non già da presunzioni bensì da mere illazioni.

L'Ufficio propose appello contro la sentenza di primo grado e la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 87/13/12, depositata il 20.12.2012, confermò la decisione del primo giudice.

La CTR rilevò l'assenza di anomalie nelle scritture contabili e, nel merito, che la doppia annotazione, per le prestazioni relative alla riparazione o sostituzione, sarebbe stata necessaria solo allorchè il bene fosse stato restituito a Motoman e successivamente riconsegnato al cliente e non quando i beni venivano riparati in loco ovvero rimanevano nella disponibilità del cliente allorchè il danneggiamento rendeva del tutto inservibile il bene. La CTR osservò, inoltre, che a fronte dei rilievi mossi dalla GDF la parte aveva saputo fornire spiegazioni ritenute sufficienti dai militari operanti.

Contro la sentenza d'appello l'Agenzia delle entrate ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi, con atto notificato alla controparte in data 4/2 – 7/2/2014, deducendo la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, comma 1 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello specificamente proposto in ordine ad alcune cessioni effettuate.

Al ricorso la Srl Y. Italia ha resistito con controricorso e memoria difensiva.

Il ricorso, inizialmente assegnata alla Sesta Sezione, con ordinanza in data 20 maggio 2015 è stato rimesso alla Quinta Sezione per assenza dei presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..

Successivamente alla nuova fissazione del ricorso per la discussione alla odierna udienza pubblica, la controricorrente ha depositato una nuova memoria in data 17.9.2021, contenente anche nomina del nuovo difensore e revoca di tutti i precedenti difensori, con cui ha rilevato di avere presentato in data 31 maggio 2019 istanza di definizione agevolata della presente controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, versando la prima rata e le successive, per cui, in assenza di qualsiasi comunicazione di diniego da parte della Agenzia delle Entrate, doveva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che il D.L. citato, art. 6, commi 10, 12 e 13 prevedono: 10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12 L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. 13 In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente…. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, nè presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020.

Il processo deve essere, pertanto dichiarato estinto.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge.

Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato". Il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, ex art, 13, comma 1-quater, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perchè in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 23175/2015).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

Domande frequenti

Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?

Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.

Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?

L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.

Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?

Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.

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