Cassazione, sentenza n. 30706 del 18/10/2022
Sentenza n. 30706 del 18/10/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 30706
- Data
- 18/10/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione sosteneva che parte dei servizi bancari resi a una società di gestione del risparmio costituisse attività imponibile IVA di banca depositaria di quote di OICR, mentre il giudice regionale aveva riconosciuto l’esenzione qualificando le prestazioni come gestione individuale di portafogli e attività accessorie. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché la contestazione dell’interpretazione contrattuale non indicava i canoni ermeneutici asseritamente violati, non spiegava lo scostamento da tali regole e non riproduceva integralmente il contratto; inoltre, non era stata censurata la rilevata mancanza dell’autorizzazione all’attività di depositaria. Il ricorso è rigettato.
Testo della pronuncia
1. Con sentenza n. 2992/11/19 del 09/07/2019, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha accolto l'appello proposto da Banca E. Spa (oggi incorporata in Mediobanca Banca di credito finanziario Spa , di seguito Mediobanca) avverso la sentenza n. 4926/07/18 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente, avverso l'avviso di accertamento a fini IVA relativa all'anno d'imposta (—).
1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento era stato emesso in ragione della erronea applicazione dell'esenzione IVA da parte della società contribuente, la cui attività svolta in favore di Duemme SGR Spa , secondo la prospettazione dell'Amministrazione finanziaria, era almeno parzialmente riconducibile (per una quota quantificata nel 28,3%), all'attività di banca depositaria di quote di organismi di investimento del ri Spa rmio (OICR) e, quindi, imponibile IVA in parte qua.
1.2. La CTR accoglieva l'appello di Mediobanca osservando che: a) dagli atti di causa emergeva che Banca E. Spa aveva in essere con Duemme SGR Spa "solo mandati di gestione individuale di portafogli e una serie di attività prodromiche alle stesse (…) per le quali vigeva il regime di esenzione IVA"; b) dal contratto stipulato tra le parti si evinceva che "la Banca non risulta depositaria delle quote di un'attività di investimento collettiva di ri Spa rmio (OICR) e, pertanto la stessa non svolge alcuna attività di quelle indicate dalla Risoluzione ministeriale n. 97/E, in quanto i servizi finanziari resi dalla Banca Esperia non hanno nulla a che vedere con i servizi resi da una banca depositaria di quote OICR"; c) Banca Esperia "non potrebbe nemmeno mai svolgere legittimamente attività di Banca depositaria e ciò in quanto mai autorizzata allo scopo dalla Banca d'Italia"; d) le ulteriori attività svolte dalla banca risultavano complementari e accessorie rispetto a quelle espressamente previste per la prestazione dei servizi principali; e) l'attività svolta da Mediobanca doveva, pertanto, ritenersi esente IVA. 2. Avverso la menzionata sentenza, AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e depositava memoria.
3. Mediobanca si costituiva al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione orale della causa.
4. Con ordinanza della Sesta Sezione Civile n. 11291/2022 del 07/04/2022 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la trattazione nella pubblica udienza della Quinta Sezione Civile.
5. AE depositava memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso AE deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e comma 3, della direttiva n. 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 36 e art. 38, comma 1, degli artt. 1766 e 1838 c.c. e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1, 3 e art. 10, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR correttamente qualificato il contratto intercorso tra Banca E. Spa e Duemme SGR Spa , secondo il quale la prima avrebbe dovuto essere considerata (anche) depositaria di titoli e, dunque, svolgente un'attività soggetta a IVA.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Costituisce principio consolidato quello per il quale "Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata" (così, da ultimo, Cass. n. 9461 del 09/04/2021; si vedano altresì, ex multis, Cass. n. 873 del 16/01/2019; Cass. n. 16987 del 27/06/2018; Cass. n. 28319 del 28/11/2017; Cass. n. 27136 del 15/11/2017; Cass. n. 17168 del 09/10/2012).
1.3. Nel caso di specie, la ricorrente denuncia l'erronea interpretazione del contratto tra Banca E. Spa e Duemme SGR Spa da parte della CTR, ma, da un lato, non indica nemmeno quali delle norme previste dagli artt. 1362 c.c. e ss. sarebbero state violate dal giudice di appello e, dall'altro, non specifica le ragioni per le quali l'interpretazione accolta nella sentenza impugnata violerebbe i canoni di ermeneutica contrattuale.
2.4. Così operando, AE finisce per contrapporre la propria diversa interpretazione a quella legittimamente accolta dalla CTR nell'esercizio delle proprie prerogative di giudice del merito, senza nemmeno trascrivere integralmente o allegare il contratto di cui si chiede alla Corte una diversa interpretazione, sicchè la censura si rivela inammissibile anche sotto il profilo del difetto di specificità.
2.5. Non è inutile evidenziare, infine, che l'argomento della mancata autorizzazione di Banca E. a svolgere attività di depositaria – ritenuto dirimente dalla CTR a fini interpretativi – non è stato nemmeno contestato dalla ricorrente.
2.6. Infine, con la memoria ex art. 378 c.p.c. AE tende ad avvalorare la tesi per la quale le attività svolte da Banca E. siano comunque soggette a IVA, ma la deduzione è del tutto nuova non solo rispetto a quanto affermato con il motivo di ricorso, ma anche a quanto è stato contestato con l'avviso di accertamento impugnato.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 105.025,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre ad Euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfetarie, nella misura del quindici per cento, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2022
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