Cassazione, sentenza n. 32897 del 08/11/2022
Sentenza n. 32897 del 08/11/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 32897
- Data
- 08/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Alcuni ex soci di una cooperativa chiedevano il rimborso delle somme versate, sostenendo che la riammissione, una comunicazione del presidente e le poste di bilancio avessero inciso sulla prescrizione; i giudici di merito avevano respinto la pretesa. La Cassazione ha giudicato inammissibili le censure sulla riammissione perché il ricorso non riproduceva adeguatamente il motivo d’appello, con conseguente giudicato interno, e quelle sulla comunicazione perché sollecitavano una diversa qualificazione fattuale della proposta transattiva. Assorbita la doglianza sui bilanci, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
Con sentenza n. 5115/2017 il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, ha accolto l'opposizione proposta dalla Cooperativa A. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 16244 del 2014, emesso dai Tribunale di Roma in data 8.7.2014, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di Euro 50.380,73 in favore di A.A., della somma di Euro 47.347,02 in favore di B.B., della somma di Euro 46.503,91 in favore di E.E., della somma di Euro 51006,04 in favore di G.G. e della somma di Euro 51.007,68 in favore di F.F. oltre interessi e spese legali, a titolo di rimborso delle somme versate dai predetti alla cooperativa, dalla quale erano stati esclusi, con provvedimento dei Consiglio di amministrazione del 21.1.2001, per avere rifiutato di corrispondere i contributi determinati dagli organi societari.
Hanno proposto appello gli attuali ricorrenti. Con la sentenza impugnata la Corte di merito ha respinto il gravame, ritenendo che:
a) l'affermazione dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione alla data della proposizione del ricorso monitorio da parte degli ex soci fosse pacifica e in ogni caso coperta da giudicato;
b) la mail del Presidente non potesse essere valorizzata come rinunzia alla prescrizione, poichè le trattative, in generale, non hanno valore interruttivo del decorso del termine di prescrizione e che, in ogni caso, il potere di formulare proposte transattive è del Consiglio di Amministrazione e non del Presidente della Cooperativa.
c) nemmeno tale ruolo interruttivo potesse essere attribuito all'appostazione in bilancio di una somma "quali crediti esigibili verso gli attuali soci", poichè in ogni bilancio, depositato dalla Cooperativa, la nota integrativa esplicava che trattavasi di un ipotetico rimborso agli ex soci e che dal 2012 tale voce non fosse più presente in bilancio.
I ricorrenti hanno presentato ricorso per cassazione con cinque motivi ed anche memorie.
A. Società edilizia a Mutualità prevalente ha presentato controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 30489/2023 nell'udienza del 24.3.2023 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo il giudizio poichè non era avvenuta la comunicazione della data di udienza al controricorrente.
Motivi della decisione
I ricorrenti deducono:
1. Con il primo motivo: Nullità della sentenza in quanto la stessa, sebbene sollecitata dai ricorrenti non si è pronunciata sulla circostanza che non si fosse realizzato il decorso del termine prescrizionale dei diritti di credito e ciò per effetto della riammissione dei ricorrenti stessi nel loro ruolo di soci in conseguenza del provvedimento emesso il 30.1.2012 dalla Commissione di Vigilanza per l'Edilizia Popolare ed Economica del Lazio. Vizio enunciabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La censura deduce error in procedendo per omessa pronuncia sulla controeccezione all'eccezione di prescrizione formulata dai ricorrenti sin dall'introduzione del giudizio e riproposta in sede di gravame. Si imputa alla Corte di merito di aver omesso di esaminare gli effetti prodotti, sul decorso del termine di prescrizione, dalla riammissione in cooperativa dei ricorrenti con effetto dal (—) a causa della dichiarazione in sede amministrativa (Commissione regionale di Vigilanza) di inesistenza della Delibera di espulsione, poi riproposta in data 4.4.2012. Su tale aspetto eccepito in I grado il Tribunale non si era pronunciato e, a dire della ricorrente l'eccezione era stata formulata in appello con il richiamo a tutte le domande ed eccezioni contenute nella comparsa di risposta depositata in primo grado. La Corte di Appello non avrebbe esaminato la vicenda ritenendo che sulla data del dies a quo fosse maturato un giudicato.
2. Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c.; degli artt. 2907 e 2099. Vizio enunciabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La censura deduce l'errore della Corte di merito nell'aver ritenuto pacifica la circostanza del decorso della prescrizione. La Corte faceva risalire al 24.1.2001, epoca della prima esclusione dei ricorrenti dalla cooperativa, il decorso della prescrizione sebbene gli stessi avevano, fin dal giudizio di primo grado, contrastato l'eccezione di prescrizione ritenendo che la loro riammissione in cooperativa dal 30.1.2012 aveva prodotto anche effetto sul decorso della prescrizione. Si lamenta, altresì, che la Corte abbia ritenuto coperto da giudicato la circostanza del decorso della prescrizione sebbene i ricorrenti gli avevano devoluto l'esame degli effetti della loro riammissione nella cooperativa il 30.1.2012, su cui il Tribunale non si era pronunciato. Nessun giudicato poteva essersi formato atteso che la controeccezione all'eccezione di prescrizione aveva natura di eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio dalla stessa Corte sulla base della documentazione agli atti.
3. Con il terzo motivo: Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio quale quello degli effetti della riammissione nel sodalizio avvenuta il 30.1.2012 che ha formato oggetto di discussione tra le parti in causa. Vizio enunciabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
3.1 Il primo, il secondo e il terzo motivo sono tra di loro connessi e possono essere trattati unitariamente.
Le censure sono inammissibili. E' vero che si censura l'affermazione della Corte (p. 15), sostenendo che la questione era stata sollevata davanti alla Corte di merito, ma l'allegazione manca di autosufficienza perchè non viene riprodotto il motivo di appello ed il richiamo alle eccezioni sollevate in primo grado è del tutto generico. Se perciò l'affermazione risultante dalla sentenza di primo grado non è stata ritualmente censurata, vuol dire che l'affermazione è passata in cosa giudicata il che rende irrilevante la seconda osservazione secondo cui la controeccezione sarebbe stata rilevabile d'ufficio, giacchè la rilevabilità d'ufficio è preclusa al giudice dell'impugnazione, quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato interno. (Cass., n. 21906/2019; Cass., n. 31636/2021; Cass., n. 50/2023).
4. Con il quarto motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1162, 1363, 2907, 2384, 2937 e 2944 c.c., e art. 113 c.p.c., e dell'art. 22 dello Statuto della Cooperativa. Vizio enunciabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si lamenta la violazione dei canoni interpretativi degli atti unilaterali atteso che la Corte non ha attribuito alla comunicazione della cooperativa del 31.10.2012 la natura di riconoscimento di debito, dando rilevanza al contesto nel quale si era formata la volontà della cooperativa. Si censura, inoltre che la Corte ha errato nell'escludere che la rinuncia potesse essere effettuata dal presidente del CdA. 4.1 La censura è inammissibile, poichè tende a contestare l'attribuzione della natura di proposta transattiva operata dalla Corte per la mail in questione. La qualificazione è stata individuata sulla base di una serie di accertamenti di fatto non censurabili in questa sede e valutati nella loro complessità (uso della terminologia nella mail di "proposta transattiva", "bonario componimento" etc.). Le norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., in ragione del rinvio ad esse operato dall'art. 1324 c.c., si applicano anche ai negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi, sicchè, mentre non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma solo all'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, resta fermo il criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto (Cass., n. 9127/2015). La contestazione sulla legittimazione del Presidente del CdA resta, pertanto, assorbita.
5. Con il quinto motivo si lamenta che la Corte di merito abbia esaminato i bilanci sociali soltanto per escluderne la natura di atto di rinuncia tacita alla prescrizione senza considerarli idonei ad interrompere la prescrizione come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
5.1 La censura è assorbita dall'inammissibilità del quarto motivo.
6. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore del controricorrente che liquida in Euro 7.000 per compensi e Euro 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2023
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