Cassazione, sentenza n. 34004 del 18/11/2022
Sentenza n. 34004 del 18/11/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 34004
- Data
- 18/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava un’iscrizione ipotecaria basata su cartelle e intimazioni per tributi erariali; la commissione regionale aveva respinto l’appello limitandosi a richiamare la decisione di primo grado. La Cassazione ribadisce che la motivazione per relationem è valida solo se il giudice espone, almeno sinteticamente, le ragioni della conferma e valuta autonomamente i motivi di gravame. Poiché la pronuncia regionale conteneva una mera adesione acritica, senza illustrare il percorso decisorio, la Corte accoglie il primo motivo, assorbe gli altri, cassa la sentenza per motivazione apparente e rinvia al giudice tributario regionale.
Testo della pronuncia
A.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 9 giugno 2014 n. 3786/10/2014, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di iscrizione di ipoteca su immobile di sua proprietà per l'importo di 55.432,76, sulla base di un credito di Euro 27.716,38, in dipendenza di cartelle ed intimazioni di pagamento per tributi erariali, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti dell'Equitalia Sud Spa ", in qualità di agente della riscossione, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 7 febbraio 2012 n. 52/12/2012, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto della sufficienza delle motivazioni addotte e della carenza di elementi ulteriori. Il ricorso è affidato a cinque motivi. La "Equitalia Sud Spa " si è costituita con controricorso. Il ricorrente ha chiesto la discussione orale della causa.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo (indicato con la lettera "A"), si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato pronunziato dal giudice di secondo grado il rigetto dell'appello con motivazione assolutamente carente ed apparente.
2. Con il secondo motivo (indicato con la lettera "8"), si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 24 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè carenza ed apparenza di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per essere stata omessa dal giudice di secondo grado ogni pronunzia sugli articolati motivi di appello.
3. Con il terzo motivo (indicato con la lettera "C"), si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stata omessa dal giudice di secondo grado ogni pronunzia sul motivo di appello circa il difetto di notificazione dell'intimazione di pagamento.
4. Con il quarto motivo (indicato con la lettera "D"), si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 139 cod. proc. civ., art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato omesso dal giudice di secondo grado il rilievo che l'agente della riscossione non aveva provato il perfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento, non risultando l'osservanza degli adempimenti relativi alla spedizione dell'avviso di ricevimento al destinatario.
5. Con il quinto motivo (indicato con la lettera "E"), si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stata omessa dal giudice di secondo grado ogni pronunzia sull'eccezione di prescrizione del credito.
RITENUTO CHE:
1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento dei restanti motivi.
1.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poichè intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6A-5, 15 aprile 2021, n. 9975).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6-5, 24 febbraio 2022, n. 6184).
1.2 Inoltre, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-5, 8 gennaio 2015, n. 107; Cass., Sez. 6-5, 6 marzo 2018, n. 5209; Cass., Sez. 6-5, 15 febbraio 2021, n. 3867; Cass., Sez. 5, 4 gennaio 2022, n. 11).
13 In particolare, la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante: Cass., Sez. 1, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 3, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. 5, 26 novembre 2021, n. 36895; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 478). Per cui, si deve considerare nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (tra le tante: Cass., Sez. 6-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5", 4 gennaio 2022, n. 11).
1.4 Di contro, si deve valutare l'adeguatezza della sentenza impugnata che, nel dare atto dei motivi di appello proposti dalla parte e delle ragioni del decisum di prime cure, per un verso, abbia mostrato di condividere le conclusioni raggiunte dal primo giudice, così risultando legittimamente motivata per relationem e, per il resto, abbia disatteso implicitamente il motivo di gravame in trattazione, fondando la decisione su una costruzione logico-giuridica con detto motivo incompatibile (tra le tante: Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., Sez. 6-5, 21 settembre 2017, n. 22022; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., Sez. Lav., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., Sez. 1", 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 6-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 478), ovvero abbia reso proprie le argomentazioni del primo giudice e, così, espresso, sia pure sintetim, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti (Cass., Sez. 5, 26 novembre 2021, nn. 36895 e 36896).
1.5 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente nè coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'inadeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello, esaurendosi in tale argomentazione: "Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che le argomentazioni addotte sono state già esaminate avanti i giudici di primo grado, che le motivazioni della sentenza della CTP sono ampiamente sufficienti, e non vi sono fattispecie nuove da esaminare. La Commissione non avendo nuove argomentazioni da esaminare sposando le motivazioni già esaminate dalla Commissione Provinciale, rigetta l'appello del contribuente".
Difatti, la motivazione censurata si risolve in un'acritica adesione alla decisione di prime cure, le cui conclusioni neppure riportate in forma sintetica nell'esposizione degli antefatti processuali – la sentenza impugnata si è limitata a richiamare ed a condividere senza fornire un'autonoma ed articolata esposizione delle ragioni sottese al rigetto del gravame.
Dunque, le espressioni utilizzate dal giudice di appello, in buona sostanza, si rivelano assolutamente insufficienti ed inidonee a rendere conto del procedimento logico sottostante, in quanto non è detto da quali elementi di convincimento la valutazione afferente sia stata tratta, ragion per cui la sentenza impugnata impinge nel denunciato vizio di carente o apparente motivazione.
2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi, la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi, il ricorso merita di essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, ai sensi della L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 1, comma 1, lett. a), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2022
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